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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38485/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ECKNW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sul rilievo della inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa è manifestamente infondato, in quanto il denunciato difetto e/o illogicità della motivazione risulta al contrario non emergente dal provvedimento impugnato, in quanto il profilo di discrasia che, a detta della difesa, inficerebbe i tempi dell'indicazione del nominativo dell'aggressore, è stato disatteso mediante l'indicazione di altri plurimi e convergenti elementi di precisione del coinvolgimento dell'imputato di valenza dibattimentale (si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata); Sul punto va rilevato che la persona offesa ha immediatamente riconosciuto l'imputato sia davanti alla p.g. in sede di indagini sia, coerentemente con la prima dichiarazione, durante la testimonianza resa in dibattimento, a nulla rilevando in merito alla sua attendibilità la circostanza che inizialmente non avrebbe saputo indicarne il nominativo, poiché l'elemento altamente qualificante va rinvenuto nella linearità e nella precisione del riconoscimento effettuato, elemento questo solamente rafforzato dal fatto che successivamente la persona offesa abbia altresì ricondotto quel volto ad un preciso nominativo, quello dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nelle forme di cui all'art. 610 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che ,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ECKNW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sul rilievo della inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa è manifestamente infondato, in quanto il denunciato difetto e/o illogicità della motivazione risulta al contrario non emergente dal provvedimento impugnato, in quanto il profilo di discrasia che, a detta della difesa, inficerebbe i tempi dell'indicazione del nominativo dell'aggressore, è stato disatteso mediante l'indicazione di altri plurimi e convergenti elementi di precisione del coinvolgimento dell'imputato di valenza dibattimentale (si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata); Sul punto va rilevato che la persona offesa ha immediatamente riconosciuto l'imputato sia davanti alla p.g. in sede di indagini sia, coerentemente con la prima dichiarazione, durante la testimonianza resa in dibattimento, a nulla rilevando in merito alla sua attendibilità la circostanza che inizialmente non avrebbe saputo indicarne il nominativo, poiché l'elemento altamente qualificante va rinvenuto nella linearità e nella precisione del riconoscimento effettuato, elemento questo solamente rafforzato dal fatto che successivamente la persona offesa abbia altresì ricondotto quel volto ad un preciso nominativo, quello dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nelle forme di cui all'art. 610 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che ,i1 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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