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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40796/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di PATTI Dato atto che si è proceduto con il rito scritto in presenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; , / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Patti ha condannato Giacomo LETIZIA alla pena di euro 1.500 di ammenda, con la sospensione condizionale, in relazione al reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 in relazione al porto senza giustificato motivo di un coltello con lama lunga 15 cm.

2. [OSCURATO:PERSONA] LETIZIA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Il ricorso è fondato.

3.1. Il provvedimento impugnato non fa riferimento alla richiesta di parte di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ma, nel riportare le conclusioni delle parti, richiama il verbale di udienza che tale richiesta riporta invece in modo chiaro.

Il Tribunale ha, quindi, del tutto omesso di esaminare la richiesta in questione, così esponendosi alla fondata censura di omessa risposta, né dal tenore complessivo del provvedimento è dato ricavare una motivazione implicita di rigetto della richiesta per difetto dei presupposti con riferimento alla valutazione della gravità del fatto (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02).

In effetti, il riconoscimento dell'ipotesi attenuata — per la quale è prevista la sola pena pecuniaria — e la commisurazione della pena in concreto irrogata dal giudice risultano distoniche rispetto a una valutazione implicita di gravità della condotta dalla quale potrebbe dedursi il rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. 3.2.

Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al Tribunale di Patti perché, in diversa persona fisica, provveda, nell'assoluta libertà delle motivate valutazioni di merito, a sanare la lacuna motivazionale evidenziata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ti, in diversa persona fisica.

Ui n••n Così deciso 1'8 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di PATTI Dato atto che si è proceduto con il rito scritto in presenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; dato atto che non sono pervenute le conclusioni della difesa; , / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Patti ha condannato Giacomo LETIZIA alla pena di euro 1.500 di ammenda, con la sospensione condizionale, in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 in relazione al porto senza giustificato motivo di un coltello con lama lunga 15 cm. 2. [OSCURATO:PERSONA] LETIZIA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando la violazione di legge e la mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Il provvedimento impugnato non fa riferimento alla richiesta di parte di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ma, nel riportare le conclusioni delle parti, richiama il verbale di udienza che tale richiesta riporta invece in modo chiaro. Il Tribunale ha, quindi, del tutto omesso di esaminare la richiesta in questione, così esponendosi alla fondata censura di omessa risposta, né dal tenore complessivo del provvedimento è dato ricavare una motivazione implicita di rigetto della richiesta per difetto dei presupposti con riferimento alla valutazione della gravità del fatto (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 - dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02). In effetti, il riconoscimento dell'ipotesi attenuata — per la quale è prevista la sola pena pecuniaria — e la commisurazione della pena in concreto irrogata dal giudice risultano distoniche rispetto a una valutazione implicita di gravità della condotta dalla quale potrebbe dedursi il rigetto della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. 3.2. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato con rinvio al Tribunale di Patti perché, in diversa persona fisica, provveda, nell'assoluta libertà delle motivate valutazioni di merito, a sanare la lacuna motivazionale evidenziata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ti, in diversa persona fisica. Ui n••n Così deciso 1'8 otto
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