CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 33460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14132 -2021 proposto da: A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tutte in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - controticorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELLA CORTE IOLANDA (quest'ultima quale erede di DELLA CORTE MICHELE), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; - contraricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - controrkorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - controricorrente — Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 7535/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIdepositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che l'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC") ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7535/20, del 16 novembre 2020, del Tribunale di Napoli, che — rigettandone il gravame avverso la sentenza n. 19571/17, del 9 giugno 2017, del Giudice di Pace di Napoli — ha confermato la condanna a restituire, ad alcuni utenti del servizio idrico somministrato nella città di Napoli, la quota, della tariffa, prevista per depurazione acque; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che [OSCURATO:PERSONA] adiva l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di conseguire in via stragiudiziale la restituzione delle quote, del corrispettivo per la fruizione del servizio idrico, relative alla depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che spiegavano in giudizio intervento adesivo autonomo altri utenti del servizio idrico partenopeo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché, di seguito, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Michele Della Corte, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere, nel merito, alla pretesa attorea chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Campami, proprietaria del depuratore, verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, Hydrogest), affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che il giudice di prime cure — dichiarato il difetto di legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dagli intervenuti contro l'[OSCURATO:PERSONA], condannandola (sul presupposto che gli utenti avevano concluso con essa il contratto di somministrazione del servizio idrico) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell'accertato difetto di funzionamento del depuratore di Cuma; - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di quest'ultima nei confronti della società Hydrogest; - che proposto gravame dall'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo cure lo rigettava; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], sulla base — come detto — di cinque motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 100 cod. proc. civ., dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 1218 cod. civ., per avere il giudice di appello riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ. e dell'art. 1988 cod. civ., dolendosi la ricorrente di "motivazione apparente e carente del minimo costituzionale" in ordine alla prova degli elementi costitutivi della domanda ex art. 2033 cod. civ. concernente gli importi versati indebitamente dall'attore e dai terzi interventori, stante l'asserita "non contestazione", da parte di essa ABC, del pagamento delle somme e dei relativi importi da restituire agli utenti; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 106 e 112 cod. proc. civ. e degli ara. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per aver rigettato la domanda di manleva proposta dall'ABC Napoli nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto della mancata prova del versamento delle Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domanda di restituzione"; - che il quarto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 106 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1292, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., censurando la sentenza impugnata "per non aver riconosciuto la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietaria dell'impianto e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in qualità di società affidataria del servizio di depurazione, nella forma non sconosciuta al nostro ordinamento della «cooperazione del terzo nell'inadempimento» della prestazione contrattuale"; - che il quinto motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., e ciò "in ordine all'operata inversione dell'onere della prova con riferimento agli oneri di progettazione, realizzazione o completamento degli impianti di deputazione ai sensi dell'art. 8 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 2008, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13"; - che la Regione e la società Hydrogest hanno resistito, con distinti controricorsi, alla proposta impugnazione, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettato; - che hanno resistito, con controricorso, anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché Antonietta, Anna, Pasqualina e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), rassegnando conclusioni analoghe a quelle degli altri controricorrenti; - che pure [OSCURATO:PERSONA], Iolanda Della Corte (nella qualità di erede di Michele Della Corte) e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto controricorso, per resistere all'impugnazione; Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- - che sono rimasti, invece, intimati il Comune di Napoli, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria l'[OSCURATO:PERSONA] e la società Hydroges t. Considerato in diritto - che il ricorso merita accoglimento, sebbene limitatamente al terzo e al quarto motivo e solo con riferimento alla doglianza relativa alla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione; - che questo collegio, infatti, reputa che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo di ricorso — che censura la sentenza per aver riconosciuto la legittimazione di essa ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); - che il secondo motivo — con cui si censura la decisione del Tribunale partenopeo per aver ritenuto raggiunta la prova degli importi versati dai singoli utenti del servizio idrico (e poi oggetto della loro pretesa restitutoria) dando rilievo alla condotta di "non contestazione" di ABC — è inammissibile; - che, in disparte il rilievo secondo cui costituisce "elemento valutativo riservato al giudice del merito", apprezzare, "nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (così Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicché tale "apprezzamento è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione" (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01), deve preliminarmente rilevarsi che siffatta censura non risulta formulata nel rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che, difatti, l'osservanza di tale norma esige che il ricorrente — anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte — abbia provveduto sia ad "indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese", sia ad inserire nel ricorso "la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad "indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l'eventuale totale assenza di contestazioni sul punto" (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01); - che tanto non risulta avvenuto nel caso che occupa, visto che ABC ha richiamato, nel ricorso, solo il contenuto del proprio atto di appello, donde l'inammissibilità del presente motivo; - che, d'altra parte, la carenza descrittiva, presente nel ricorso, non può essere superata in virtù delle specificazioni operate dalla ricorrente nella propria memoria, giacché il vizio del ricorso per cassazione "non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., la cui funzione — al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di «ratio» — è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli" (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 28 novembre 2018, n. 30760, Rv. 651598-01); - che neppure coglie nel segno il rilievo svolto dalla ricorrente — sempre nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui gli utenti del servizio idrico non avrebbero soddisfatto l'onere di specifica allegazione della loro qualità di utenti del servizio idrico, visto che la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, dà atto che essi ebbero a produrre "bollette/fatture" attestanti tale loro qualità; - che i motivi terzo e quarto — relativamente al rigetto della domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] — sono fondati, quantunque nei limiti di seguito precisati; Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- - che questa Corte, infatti, ha già affermato che la possibilità per ABC di rivalersi nei confronti della Regione trova titolo nella cooperazione della stessa, quale proprietaria dell'impianto, nell'inadempimento del contratto di utenza ascrivibile ad ABC (cfr., quale pronuncia capofila, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584); - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] sia manlevata dalla Regione non è — come ipotizza quest'ultima nel proprio controricorso — l'avvenuto "riversamento", ad essa, di quanto riscosso dall'[OSCURATO:PERSONA] quale tariffa per depurazione acque, bensì una condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ.; - che, invece, il quarto motivo — nella restante parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della concorrente responsabilità, sempre sotto forma di cooperazione nell'inadempimento del contratto di utenza, anche della società Hydrogest, in quanto affidataria del servizio di depurazione — è inammissibile; - che, nello stesso ricorso di ABC, si indica l'iniziativa assunta dalla Regione verso Hydrogest come "domanda di manleva", e non come chiamata in causa del terzo responsabile, ciò che osta alla possibilità, Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- sostenuta con il presente motivo di ricorso, di invocare il principio dell'estensione automatica della domanda (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6- 3, ord. 1° giugno 2021, n. 15232, Rv. 661668-01; nello stesso senso, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 516, Rv. 656810-01, Cass. Sez. 3, sent. 13 novembre 2015, n. 23213, Rv. 637784-01, Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 2013, n. 5400, Rv. 625380-01); - che, di riflesso, inammissibile è pure la censura — oggetto del quinto motivo — che denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione alla prova degli oneri relativi all'attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione ex art. 8- sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; - che il motivo, infatti, è diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che tale prova dovesse essere fornita da ABC, e non da Hydrogest; - che, nella prospettazione della ricorrente, era invece Hydrogest a dover fornire tale dimostrazione, per ottenere il rigetto della domanda di manleva esperita nei suoi confronti, avendo essa la disponibilità, quale gestore dell'impianto, della "documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l'effettuazione degli investimenti operanti per il completamento dell'impianto"; - che, al riguardo, deve innanzitutto notarsi come l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nel fare carico ad ABC di fornire quella dimostrazione, si riferisse espressamente all'iniziativa dalla stessa assunta per paralizzare la pretesa restitutoria degli utenti (e non per essere manlevata da Hydrogest), sicché il presente motivo risulta "eccentrico" rispetto al "decisum" del Tribunale partenopeo; - che, in ogni caso, l'impossibilità di configurare — per le ragioni già chiarite — una domanda di manleva di ABC verso Hydrogest rende Ric. 2021 n. 14132 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- superfluo interrogarsi in merito alla distribuzione, tra tali soggetti, degli oneri probatori relativi a tale domanda; - che, in conclusione, in accoglimento dei soli motivi terzo e quarto del ricorso, nei limiti dianzi indicati, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, affinché decida in ordine alla domanda di manleva proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, ai sensi del principio sopra enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, limitatamente al terzo e al quarto motivo e nei termini di cui in motivazione, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di