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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13253/2022

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ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30188 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2763/15/2020, depositata in data 30 aprile 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di soci, avverso la sentenza n. 450/09/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso della società contribuente e dai soci avverso la cartella di pagamento con la quale era stato iscritta a ruolo la somma di euro 126.741,00 oltre interessi e sanzioni a titolo di omesso versamento Iva in relazione all'anno di imposta 2005; -la società contribuente nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, si costituiscono con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 23 del d.lgs. 546/92, per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello notificato dall'Ufficio, a mezzo servizio postale, in quanto - a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 30.5.2013 e del termine lungo ex art. 327 c.p.c. di sei mesi per proporre il gravame, essendo stato il giudizio di prime cure iniziato successivamente alla data del

4.7. 2009 - dalla "ricevuta della raccomandata" emergeva che l'atto era stato consegnato all'Ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine massimo (15 gennaio 2014), ancorché la copia della distinta di spedizione del gravame allegata all'atto di appello - come si evinceva dalla attestazione del 6.8.2020 della CTR - recasse il timbro datario delle Poste italiane del 15 gennaio 2014.

Premessa l'autosufficienza del motivo, avendo l'Agenzia specificato di avere allegato all'atto di appello la copia della distinta di spedizione del gravame recante il timbro delle Poste italiane del 15 gennaio 2014, allegandola altresì al ricorso per cassazione, con attestazione della CTR della presenza della stessa nel fascicolo processuale, con ciò ponendo questa Corte in grado, quale giudice del fatto, di vagliare il vizio processuale denunciato, lo stesso è fondato.

E' stato infatti chiarito che «in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale; ne consegue la tardività dell'appello se la data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola Agenzia delle Entrate, richiedente la notifica e non una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l'atto in questione in quella data (Cass. n. 18551/2010)» (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878).

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2019, n. 19547; n. Cass, sez. 6-5, n. 8401 del 2021; sez. 6-5, n. 29786 del 2021).

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania, non attenendosi ai suddetti principi, ha dichiarato 4 /L'ì l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania il 30 maggio 2013 (non notificata), sul presupposto che l'atto di gravame - come si evinceva dalla "ricevuta della raccomandata"- fosse stato consegnato dall'Agenzia per la notifica all'ufficio postale il 16 gennaio 2014, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 46 della Legge 18 giugno 2009 n. 69), senza tener conto che la copia della distinta di spedizione dello stesso, allegata all'atto di appello - come si evince dalla attestazione della CTR del 6 agosto 2020 ("è presente all'interno del fascicolo, l'anzidetta distinta di spedizione") - recava il timbro datario delle Poste italiane del 15 gennaio 2014 (all. al ricorso per cassazione).

La distinta della spedizione, timbrata dall'ufficio postale con data 15 gennaio 2014, riconducibile, tramite gli estremi della raccomandata, all'avviso di ricevimento pervenuto alla società appellata, la quale si è costituita nel relativo giudizio - è quindi idonea a dimostrare la data di spedizione (appunto il 15 gennaio 2014) della notifica a mezzo posta dell'impugnazione e, dunque, la tempestività di quest'ultima, atteso che la stessa CTR individua nel 15 gennaio 2014 la scadenza del termine decadenziale per appellare.

In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma il 22 febbraio 2022.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30188 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2763/15/2020, depositata in data 30 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di soci, avverso la sentenza n. 450/09/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso della società contribuente e dai soci avverso la cartella di pagamento con la quale era stato iscritta a ruolo la somma di euro 126.741,00 oltre interessi e sanzioni a titolo di omesso versamento Iva in relazione all'anno di imposta 2005; -la società contribuente nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, si costituiscono con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 23 del d.lgs. 546/92, per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello notificato dall'Ufficio, a mezzo servizio postale, in quanto - a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 30.5.2013 e del termine lungo ex art. 327 c.p.c. di sei mesi per proporre il gravame, essendo stato il giudizio di prime cure iniziato successivamente alla data del 4.7. 2009 - dalla "ricevuta della raccomandata" emergeva che l'atto era stato consegnato all'Ufficio postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine massimo (15 gennaio 2014), ancorché la copia della distinta di spedizione del gravame allegata all'atto di appello - come si evinceva dalla attestazione del 6.8.2020 della CTR - recasse il timbro datario delle Poste italiane del 15 gennaio 2014. Premessa l'autosufficienza del motivo, avendo l'Agenzia specificato di avere allegato all'atto di appello la copia della distinta di spedizione del gravame recante il timbro delle Poste italiane del 15 gennaio 2014, allegandola altresì al ricorso per cassazione, con attestazione della CTR della presenza della stessa nel fascicolo processuale, con ciò ponendo questa Corte in grado, quale giudice del fatto, di vagliare il vizio processuale denunciato, lo stesso è fondato. E' stato infatti chiarito che «in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale; ne consegue la tardività dell'appello se la data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro della sola Agenzia delle Entrate, richiedente la notifica e non una ricevuta delle Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l'atto in questione in quella data (Cass. n. 18551/2010)» (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878). Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2019, n. 19547; n. Cass, sez. 6-5, n. 8401 del 2021; sez. 6-5, n. 29786 del 2021). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Sezione Staccata di Catania, non attenendosi ai suddetti principi, ha dichiarato 4 /L'ì l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania il 30 maggio 2013 (non notificata), sul presupposto che l'atto di gravame - come si evinceva dalla "ricevuta della raccomandata"- fosse stato consegnato dall'Agenzia per la notifica all'ufficio postale il 16 gennaio 2014, cioè il giorno successivo alla scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 46 della Legge 18 giugno 2009 n. 69), senza tener conto che la copia della distinta di spedizione dello stesso, allegata all'atto di appello - come si evince dalla attestazione della CTR del 6 agosto 2020 ("è presente all'interno del fascicolo, l'anzidetta distinta di spedizione") - recava il timbro datario delle Poste italiane del 15 gennaio 2014 (all. al ricorso per cassazione). La distinta della spedizione, timbrata dall'ufficio postale con data 15 gennaio 2014, riconducibile, tramite gli estremi della raccomandata, all'avviso di ricevimento pervenuto alla società appellata, la quale si è costituita nel relativo giudizio - è quindi idonea a dimostrare la data di spedizione (appunto il 15 gennaio 2014) della notifica a mezzo posta dell'impugnazione e, dunque, la tempestività di quest'ultima, atteso che la stessa CTR individua nel 15 gennaio 2014 la scadenza del termine decadenziale per appellare. In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma il 22 febbraio 2022. Il Presidente
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