CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QOUI0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2023, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Considerato che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - è manifestamente infondato in quanto denuncia un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha evidenziato come l'imputato, per commettere il furto, abbia forzato lo sportello dell'autovettura, infrangendone il vetro e cagionando, così, un danno patrimoniale assai ingente (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); 2.1. Letta la memoria difensiva con cui si rappresentano argomenti totalmente aspecifici, mediante osservazioni astratte quanto alle attenuanti generiche, già concesse peraltro in regime di equivalenza sin dal primo grado, ed alla responsabilità; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estens