CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41259/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36443-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BECCHETTI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MAIORANA; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2_-5A 5 - intimati - Avverso la sentenza n. 1086/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1, La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1086/18, del 21 settembre 2018, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che - rigettando il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 88/15, dell'Il febbraio 2015, del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'accoglimento dell'opposizione con cui [OSCURATO:PERSONA], destinataria di intimazione di pagamento per un credito del Comune di Palermo relativo ad infrazioni stradali, aveva chiesto accertarsi l'omessa notifica della cartella prodromica all'intimazione. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, proposta dalla Trapani l'opposizione, il Tribunale l'accoglieva, sul presupposto che in assenza della notificazione della cartella di pagamento - e dunque di un atto interruttivo della prescrizione - il credito azionato dovesse ritenersi estinto per decorso del termine prescrizionale. Esito, in particolare, al quale il primo giudice perveniva sul rilievo che non fosse possibile evincere, dagli atti depositati, l'espletamento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., in relazione alla notifica dell'atto prodromico a quello di intimazione. Esperito gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo di "aver provato l'avvenuta notifica e il compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. avendo prodotto la copia autenticata della raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, idonea a provare il completamento delle formalità di notifica", il giudice di appello, tuttavia, lo rigettava. 3. Avverso la sentenza del Tribunale termitano ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia "nullità della sentenza e del procedimento" e ciò "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.". La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, nel ritenere che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta a mezzo posta e non a mani (come, invece, affermato dal primo giudice), avrebbe definito il giudizio "decidendo su una questione non riconducibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio", così "incorrendo in un palese vizio motivazionale, non decidendo alcunché sulla questione posta nell'atto di appello". Nell'ipotesi che occupa, infatti, "non è stato prodotto un avviso di ricevimento (postale) come ritenuto dal Tribunale, ma la relata di notifica della cartella di pagamento, inserita nella produzione della [OSCURATO:PERSONA] del primo grado di giudizio". Presentando la relata i tratti tipici di tale atto, la stessa "produce effetti probatori privilegiati di tutto quanto in esso relazionato dall'ufficiale notificatore, ivi compreso il fatto che l'attività di notificazione riguardava quella specifica cartella di pagamento". 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia "nullità della sentenza e del procedimento" e ciò "in relazione alla violazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ.". Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, "non avendo [OSCURATO:PERSONA] prodotto in primo grado la cartella notificata, ma solo l'avviso di ricevimento della notifica ed avendo la Trapani contestato tale circostanza", non potesse dubitarsi del fatto che l'allora appellante non avesse "assolto al proprio onere probatorio", con le conseguenze che nessuna censura poteva, allora, "muoversi alla sentenza impugnata che ha reputato, per l'effetto, prescritto il credito oggetto di causa". La ricorrente richiama il principio secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, non sussistendo neppure un onere in capo all'agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa. 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. - denuncia "nullità della sentenza e del procedimento" e ciò "in relazione agli artt. 139 e 140 cod. civ.", oltre a "omessa motivazione su un punto decisivo della controversia". In questo caso, la ricorrente censura il fatto che il Tribunale nulla avrebbe deciso in ordine al motivo di appello con cui era stata impugnata la decisione del primo giudice per mancata indicazione degli elementi da cui esso aveva tratto il proprio convincimento in ordine al mancato completamento delle formalità di notifica prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. Si ribadisce quanto argomentato nell'atto di appello in merito al fatto che essa società [OSCURATO:PERSONA] avesse, invece, provato l'avvenuta notificazione, producendo la copia autentica della busta relativa all'avviso di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., non avendo, viceversa, la Trapani "mosso specifiche contestazioni sul contenuto di tale busta". 4. Sono rimasti intimati la Trapani e il Comune di Palermo. 5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale, ai sensi ed agli effetti dell'art. 365 cod. proc. civ. 6.1. Invero, la suddetta "procura" - apposta in un foglio non numerato e unito al ricorso in assenza di timbro di congiunzione - reca la seguente dizione: "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [...] nomina procuratore e difensore l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elegge domicilio, conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto, ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio". Ciò premesso, deve farsi applicazione di quanto ripetutamente affermato da questa Corte, con riferimento alla procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ovvero che difetta il requisito della specialità allorché il mandato, senza recare alcun riferimento al giudizio di cassazione, sia caratterizzato dall'uso di "espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali" (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, ord.20 gennaio 2021, n. 905, Rv. 660201-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 luglio 2020, n. 16040, Rv. 658752-01; Cass. Sez. 1, ord. 18 febbraio 2020, n. 4069, Rv. 657063-01). 7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasti il Comune di Palermo e la Trapani solo intimati. 8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste a carico del ricorrente - da identificarsi nello stesso difensore privo di procura speciale (Cass. Sez. 6-1, ord. 9 dicembre 2019, n. 32008, Rv. 656494-01) - l'obbligo di versare, ma solo se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile de