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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36290/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 7 ottobre 2019 il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 2.000,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione ed il travisamento della prova censurando il provvedimento opposto nella parte in cui non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che il prevenuto versasse in condizione di crisi economica già dal 2016 e che per tale ragione si era trovato nell'impossibilità di sottoporre a visita medica preventiva i suoi dipendenti; .che con ordinanza del 20 febbraio 2020 la Corte d'appello di Trieste disponeva la trasmissione dell'atto in Corte di cassazione.

Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto con esso il prevenuto si limita a censurare la sentenza impugnata senza concretizzare alcuna specifica critica nei confronti di essa; che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 giungo 2021 [OSCURATO:PERSONA].

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 7 ottobre 2019 il Tribunale di Udine aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 2.000,00 di ammenda avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione ed il travisamento della prova censurando il provvedimento opposto nella parte in cui non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che il prevenuto versasse in condizione di crisi economica già dal 2016 e che per tale ragione si era trovato nell'impossibilità di sottoporre a visita medica preventiva i suoi dipendenti; .che con ordinanza del 20 febbraio 2020 la Corte d'appello di Trieste disponeva la trasmissione dell'atto in Corte di cassazione. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto con esso il prevenuto si limita a censurare la sentenza impugnata senza concretizzare alcuna specifica critica nei confronti di essa; che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giungo 2021 [OSCURATO:PERSONA]. Il P
Sentenza Cassazione n. 36290/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris