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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05754/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio — [OSCURATO:PERSONA] nella veste di capo ed organizzatore del sodalizio — (capo 1), per un delitto di riciclaggio (capo 2) e per più delitti di furto pluriaggravato (capi 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche per i delitti di violazione di sigilli (capo 9) e di autoriciclaggio e, applicate a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] temporaneamente interdetto dai pubblici uffici.

In particolare, la Corte di appello ha riqualificato come furto pluriaggravato il delitto di cui al capo 2) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Piacenza affinché procedesse in relazione al reato di autoriciclaggio per del veicolo oggetto del furto di cui al capo 2), confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando l'[OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] sei motivi e la [OSCURATO:PERSONA] due motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l'aggravante prevista dalla citata disposizione pur applicando l'aggravante della violenza sulle cose.

La presenza di cancelli e sistemi di allarmi, sostengono i ricorrenti invocando la sentenza di questa Corte di cassazione n. 32813 del 2019, escludeva la compatibilità tra le due aggravanti e comunque il reato di cui al capo 8) era stato commesso il 14 novembre 2018 alle ore 17,30, ossia di pomeriggio, e mancava una valutazione in concreto circa la sussistenza dell'aggravante.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione dell'art. 625-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello applicato l'attenuante prevista dalla citata disposizione, nonostante le dichiarazioni confessorie degli imputati.

A giustificazione della sua decisione la Corte di appello aveva affermato che le dichiarazioni degli imputati non avevano consentito l'individuazione dei correi, mentre per l'applicazione dell'attenuante è sufficiente che il colpevole abbia reso dichiarazioni idonee a consentire detto risultato, altrimenti si verrebbe ad addebitare all'imputato le inerzie degli inquirenti.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di violazione di sigilli.

2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al delitto di autoriciclaggio, non avendo la Corte di appello spiegato perché non sarebbe credibile la spiegazione alternativa fornita dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto che le fatture servivano a far transitare i veicoli sul territorio nazionale ed estero per venderli anche ad acquirenti stranieri.

La sussistenza del reato viene affermata sulla base di indizi equivoci, come le foto pubblicate su Facebook, che non è provato ritraggano i veicoli indicati nel capo di imputazione, e la conversazione con Spinelli, che non parla di reimpiego. 2.5 Con il quinto motivo degli atti di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concreta determinazione della pena.

Essi evidenziano che la Corte territoriale, pur avendo riqualificato come furto pluriaggravato il delitto contestato al capo 2 come riciclaggio, non ha provveduto a rideterminare la pena o almeno a motivare adeguatamente sul punto, sebbene proprio il delitto indicato al capo 2 fosse stato ritenuto quale reato più grave ai fini del calcolo della pena per il reato continuato.

2.6. Con il sesto motivo degli atti di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 416 cod. pen.

Quanto alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, era stata fornita prova che l'imputata era entrata in Italia in data 23 luglio 2018, ma essa non era stata ritenuta decisiva dai giudici di appello, che avevano affermato che non poteva escludersi che l'imputata già si trovasse in Italia prima di detta data.

Tuttavia, tale ipotesi era meramente congetturale, non sussistendo prova alcuna di una presenza dell'imputata in Italia già nella primavera del 2018 e quindi della sua partecipazione ai furti del 12/13 maggio, del 28 maggio e del 2 luglio 2018.

Nella sentenza di appello si afferma che la attivazione del cellulare dell'imputata in data 19 aprile 2018 è circostanza che depone a sostegno della presenza dell'imputata in Italia a partire da questa data.

Tale dato, segnalano i ricorrenti, ha però natura meramente indiziaria e non appare grave, preciso e concordante, potendo l'utenza cellulare, attivata dal marito dell'imputata, essere stata utilizzata da soggetti diversi dalla stessa.Era provato che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'attività delittuosa del marito [OSCURATO:PERSONA], ma era indinnostrato che ella avesse svolto il ruolo di autista e staffetta, essendo plausibile che la donna si fosse limitata ad accompagnare il marito.

Era ragionevole ritenere che la donna, priva delle necessarie competenze tecniche, non avesse partecipato alle attività di sottrazione e cessione dei veicoli oggetto di furto.

Manca, quindi, la prova della partecipazione dell'imputata ai furti e quindi della sua stabile partecipazione al sodalizio criminale.

Neppure è stato chiarito perché nella condotta della imputata non sarebbe ravvisabile il diverso reato di cui all'art. 418 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto da una parte sono diretti a reiterare le censure già svolte con i rispettivi appelli e dall'altra sono volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali deve escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] sia entrata in Italia solo il 23 luglio 2018 e non fosse già presente sul territorio italiano prima di tale data.

In particolare, si è evidenziato che l'utenza cellulare a lei intestata è stata attivata in Italia già in data 19 aprile 2018 e che la stessa utenza risulta presente nei luoghi ove sono stati commessi i vari furti già prima del 23 luglio 2018.

La Corte di appello ha pure segnalato che le modalità di commissione dei furti non sono mutate dopo il 23 luglio 2018 e ha concluso che già prima di questa data la donna svolgesse il ruolo di staffetta e di autista che è emerso dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati dagli appartenenti alle forze dell'ordine in relazione ai delitti di furto commessi a dicembre.

Ha anche illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non credibile la versione secondo la quale la donna si limitasse ad accompagnare il marito, timoroso di lasciarla da sola a casa in una zona malfamata.

Ha comunque evidenziato che, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], a suo marito ed allo [OSCURATO:PERSONA], vi erano altri soggetti partecipanti all'associazione criminale, cosicché la esclusione dell'odierna ricorrente non determinerebbe il venir meno del numero minimo di partecipanti richiesto dall'art. 416 cod. pen. per la sussistenza del delitto associativo in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti non si confrontano con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della decisione, cosicché i motivi di ricorso risultano inammissibili anche per genericità.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili.

Quanto al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile per carenza di interesse, non essendo egli stato condannato per il reato di violazione di sigilli.

In relazione al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste dai giudici del merito a base della decisione.

Il Tribunale ha evidenziato che l'immobile ove dimorava l'[OSCURATO:PERSONA] e l'area circostante erano stati confiscati a [OSCURATO:PERSONA], che li possedeva per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Ecofly s.r.I., intestatarie fittizie.

Anche dopo la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, lo Spinelli aveva continuato a disporre degli immobili, collocandovi [OSCURATO:PERSONA], e dalle conversazioni intercettate emergeva che l'[OSCURATO:PERSONA] era un soggetto del quale lo Spinelli si serviva per conservare la materiale disponibilità degli immobili, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in tal modo a sua disposizione ampi spazi per collocarvi i mezzi meccanici provento di furto.

Proprio alle conversazioni telefoniche intercettate la Corte di appello ha fatto riferimento per affermare che l'[OSCURATO:PERSONA], per i suoi rapporti con lo Spinelli, era ben consapevole del vincolo esistente sui beni immobili colpiti da misura di prevenzione patrimoniale.

3. Inammissibili sono pure il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto a quest'ultimo, il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non essendo egli stato condannato per il reato di autoriciclaggio.In relazione all'[OSCURATO:PERSONA], il suo motivo risulta estremamente generico, atteso che la decisione della Corte territoriale poggia su una piattaforma probatoria più ampia di quella indicata dal ricorrente, in quanto vengono indicate non solo le fotografie pubblicate su Facebook e le conversazioni telefoniche con lo Spinelli oggetto di intercettazione, ma anche gli atti di indagine che hanno permesso di accertare i rapporti esistenti tra l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso le false fatture di vendita dei beni oggetto di furto finalizzate ad agevolarne la esportazione, e le dichiarazioni rese dal conducente dell'impianto di frantumazione mobile [OSCURATO:PERSONA].

Anche in relazione al delitto di autoriciclaggio il ricorrente mostra di non volersi confrontare con le ragioni della decisione.

4. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello indicato le ragioni che, nel caso concreto, rendevano più agevole la commissione dei furti in ora notturna o serale, ossia il diminuito traffico veicolare che caratterizza in quegli orari i luoghi ove i delitti sono stati realizzati, posti al di fuori dei centri abitati.

Peraltro, la circostanza aggravante comune della minorata difesa è compatibile con quella speciale della violenza sulle cose: la prima ha, infatti, carattere obiettivo ed attiene al concorso di situazioni di fatto tali da facilitare l'impresa delittuosa, mentre la seconda si riferisce alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di maggiore pericolosità dell'agente (Sez. 2, n. 47893 del 16/09/2011, Zullo, Rv. 252051).

5. Anche il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625- bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659) e nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai ricorrenti sono state ritenute inidonee a consentire la individuazione dei correi.

Peraltro, il motivo di ricorso è generico poiché neppure indica quali sarebbero le possibili indagini omesse dagli inquirenti.

6. Sono, invece, fondati il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha accolto il motivo di gravame relativo al capo 2, riqualificando come furto pluriaggravato il fatto originariamente contestato quale riciclaggio.

In seguito alla riqualificazione del fatto in termini astrattamente più favorevoli agli imputati, la Corte di appello avrebbe dovuto rivalutare se la pena fosse o meno adeguata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 e 81 cod. pen. ed avrebbe anche potuto confermare il precedente trattamento sanzionatorio, senza incorrere in una violazione del divieto di reformatio in peius (vedi in proposito Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390, secondo la quale non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta).

Nello stabilire i limiti della cognizione attribuita al giudice di appello, l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., dispone che, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze e a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita.

Nel caso, tuttavia, in cui l'accoglimento dell'appello è meno integrale e viene mutata in senso meno grave la qualificazione giuridica di uno dei reati riuniti nella continuazione, deve diminuirsi la pena complessiva solo se il giudice di appello, nella sua discrezionale valutazione, riduca la pena determinata dal primo giudice per lo stesso reato: in tal caso la quantità di pena eliminata non può essere aggiunta alla pena riferibile agli altri reati, che subirebbe un ingiustificato aumento.

La nuova normativa non si applica, invece, se il giudice di appello tiene ferma la pena già irrogata, considerandola adeguata alla reale entità del reato, pur se giuridicamente qualificato meno grave: in tal caso, infatti, non residua alcuna pena che possa essere riversata su quella complessiva (Sez. 2, n. 11734 del 29/09/1992, Avitabile, Rv. 192902).

In ogni caso, tuttavia, la Corte di appello era tenuta a motivare tale scelta, stabilendo se, a seguito della riqualificazione del reato di riciclaggio indicato dal Tribunale quale reato più grave, questo andasse comunque individuato nel medesimo fatto o in uno degli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione, stabilendo la pena base per tale reato, effettuando su questa le diminuzioni di pena per le attenuanti laddove ritenute prevalenti e quindi applicando gli aumenti di pena per la continuazione con i reati-satellite ed infine la diminuzione di pena per la scelta del rito.

Essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio rimasta del tutto immotivata, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del 26 giugno 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio — [OSCURATO:PERSONA] nella veste di capo ed organizzatore del sodalizio — (capo 1), per un delitto di riciclaggio (capo 2) e per più delitti di furto pluriaggravato (capi 3, 4, 5, 6, 7 e 8) e, il solo [OSCURATO:PERSONA], anche per i delitti di violazione di sigilli (capo 9) e di autoriciclaggio e, applicate a tutti gli imputati le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] temporaneamente interdetto dai pubblici uffici. In particolare, la Corte di appello ha riqualificato come furto pluriaggravato il delitto di cui al capo 2) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Piacenza affinché procedesse in relazione al reato di autoriciclaggio per del veicolo oggetto del furto di cui al capo 2), confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando l'[OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] sei motivi e la [OSCURATO:PERSONA] due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l'aggravante prevista dalla citata disposizione pur applicando l'aggravante della violenza sulle cose. La presenza di cancelli e sistemi di allarmi, sostengono i ricorrenti invocando la sentenza di questa Corte di cassazione n. 32813 del 2019, escludeva la compatibilità tra le due aggravanti e comunque il reato di cui al capo 8) era stato commesso il 14 novembre 2018 alle ore 17,30, ossia di pomeriggio, e mancava una valutazione in concreto circa la sussistenza dell'aggravante. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione dell'art. 625-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello applicato l'attenuante prevista dalla citata disposizione, nonostante le dichiarazioni confessorie degli imputati. A giustificazione della sua decisione la Corte di appello aveva affermato che le dichiarazioni degli imputati non avevano consentito l'individuazione dei correi, mentre per l'applicazione dell'attenuante è sufficiente che il colpevole abbia reso dichiarazioni idonee a consentire detto risultato, altrimenti si verrebbe ad addebitare all'imputato le inerzie degli inquirenti. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la mera apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di violazione di sigilli. 2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al delitto di autoriciclaggio, non avendo la Corte di appello spiegato perché non sarebbe credibile la spiegazione alternativa fornita dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva sostenuto che le fatture servivano a far transitare i veicoli sul territorio nazionale ed estero per venderli anche ad acquirenti stranieri. La sussistenza del reato viene affermata sulla base di indizi equivoci, come le foto pubblicate su Facebook, che non è provato ritraggano i veicoli indicati nel capo di imputazione, e la conversazione con Spinelli, che non parla di reimpiego. 2.5 Con il quinto motivo degli atti di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concreta determinazione della pena. Essi evidenziano che la Corte territoriale, pur avendo riqualificato come furto pluriaggravato il delitto contestato al capo 2 come riciclaggio, non ha provveduto a rideterminare la pena o almeno a motivare adeguatamente sul punto, sebbene proprio il delitto indicato al capo 2 fosse stato ritenuto quale reato più grave ai fini del calcolo della pena per il reato continuato. 2.6. Con il sesto motivo degli atti di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 416 cod. pen. Quanto alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla associazione, era stata fornita prova che l'imputata era entrata in Italia in data 23 luglio 2018, ma essa non era stata ritenuta decisiva dai giudici di appello, che avevano affermato che non poteva escludersi che l'imputata già si trovasse in Italia prima di detta data. Tuttavia, tale ipotesi era meramente congetturale, non sussistendo prova alcuna di una presenza dell'imputata in Italia già nella primavera del 2018 e quindi della sua partecipazione ai furti del 12/13 maggio, del 28 maggio e del 2 luglio 2018. Nella sentenza di appello si afferma che la attivazione del cellulare dell'imputata in data 19 aprile 2018 è circostanza che depone a sostegno della presenza dell'imputata in Italia a partire da questa data. Tale dato, segnalano i ricorrenti, ha però natura meramente indiziaria e non appare grave, preciso e concordante, potendo l'utenza cellulare, attivata dal marito dell'imputata, essere stata utilizzata da soggetti diversi dalla stessa.Era provato che la [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dell'attività delittuosa del marito [OSCURATO:PERSONA], ma era indinnostrato che ella avesse svolto il ruolo di autista e staffetta, essendo plausibile che la donna si fosse limitata ad accompagnare il marito. Era ragionevole ritenere che la donna, priva delle necessarie competenze tecniche, non avesse partecipato alle attività di sottrazione e cessione dei veicoli oggetto di furto. Manca, quindi, la prova della partecipazione dell'imputata ai furti e quindi della sua stabile partecipazione al sodalizio criminale. Neppure è stato chiarito perché nella condotta della imputata non sarebbe ravvisabile il diverso reato di cui all'art. 418 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sesto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto da una parte sono diretti a reiterare le censure già svolte con i rispettivi appelli e dall'altra sono volti ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali deve escludersi che la [OSCURATO:PERSONA] sia entrata in Italia solo il 23 luglio 2018 e non fosse già presente sul territorio italiano prima di tale data. In particolare, si è evidenziato che l'utenza cellulare a lei intestata è stata attivata in Italia già in data 19 aprile 2018 e che la stessa utenza risulta presente nei luoghi ove sono stati commessi i vari furti già prima del 23 luglio 2018. La Corte di appello ha pure segnalato che le modalità di commissione dei furti non sono mutate dopo il 23 luglio 2018 e ha concluso che già prima di questa data la donna svolgesse il ruolo di staffetta e di autista che è emerso dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento effettuati dagli appartenenti alle forze dell'ordine in relazione ai delitti di furto commessi a dicembre. Ha anche illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto non credibile la versione secondo la quale la donna si limitasse ad accompagnare il marito, timoroso di lasciarla da sola a casa in una zona malfamata. Ha comunque evidenziato che, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], a suo marito ed allo [OSCURATO:PERSONA], vi erano altri soggetti partecipanti all'associazione criminale, cosicché la esclusione dell'odierna ricorrente non determinerebbe il venir meno del numero minimo di partecipanti richiesto dall'art. 416 cod. pen. per la sussistenza del delitto associativo in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti non si confrontano con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della decisione, cosicché i motivi di ricorso risultano inammissibili anche per genericità. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi inammissibili. Quanto al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile per carenza di interesse, non essendo egli stato condannato per il reato di violazione di sigilli. In relazione al terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le ragioni poste dai giudici del merito a base della decisione. Il Tribunale ha evidenziato che l'immobile ove dimorava l'[OSCURATO:PERSONA] e l'area circostante erano stati confiscati a [OSCURATO:PERSONA], che li possedeva per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Ecofly s.r.I., intestatarie fittizie. Anche dopo la applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, lo Spinelli aveva continuato a disporre degli immobili, collocandovi [OSCURATO:PERSONA], e dalle conversazioni intercettate emergeva che l'[OSCURATO:PERSONA] era un soggetto del quale lo Spinelli si serviva per conservare la materiale disponibilità degli immobili, mentre l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in tal modo a sua disposizione ampi spazi per collocarvi i mezzi meccanici provento di furto. Proprio alle conversazioni telefoniche intercettate la Corte di appello ha fatto riferimento per affermare che l'[OSCURATO:PERSONA], per i suoi rapporti con lo Spinelli, era ben consapevole del vincolo esistente sui beni immobili colpiti da misura di prevenzione patrimoniale. 3. Inammissibili sono pure il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a quest'ultimo, il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non essendo egli stato condannato per il reato di autoriciclaggio.In relazione all'[OSCURATO:PERSONA], il suo motivo risulta estremamente generico, atteso che la decisione della Corte territoriale poggia su una piattaforma probatoria più ampia di quella indicata dal ricorrente, in quanto vengono indicate non solo le fotografie pubblicate su Facebook e le conversazioni telefoniche con lo Spinelli oggetto di intercettazione, ma anche gli atti di indagine che hanno permesso di accertare i rapporti esistenti tra l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA], che ha emesso le false fatture di vendita dei beni oggetto di furto finalizzate ad agevolarne la esportazione, e le dichiarazioni rese dal conducente dell'impianto di frantumazione mobile [OSCURATO:PERSONA]. Anche in relazione al delitto di autoriciclaggio il ricorrente mostra di non volersi confrontare con le ragioni della decisione. 4. Il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di appello indicato le ragioni che, nel caso concreto, rendevano più agevole la commissione dei furti in ora notturna o serale, ossia il diminuito traffico veicolare che caratterizza in quegli orari i luoghi ove i delitti sono stati realizzati, posti al di fuori dei centri abitati. Peraltro, la circostanza aggravante comune della minorata difesa è compatibile con quella speciale della violenza sulle cose: la prima ha, infatti, carattere obiettivo ed attiene al concorso di situazioni di fatto tali da facilitare l'impresa delittuosa, mentre la seconda si riferisce alle modalità dell'impossessamento, rivelatrici di maggiore pericolosità dell'agente (Sez. 2, n. 47893 del 16/09/2011, Zullo, Rv. 252051). 5. Anche il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 625- bis cod. pen., è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice, censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., la valutazione relativa ad utilità e concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659) e nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali le dichiarazioni rese dai ricorrenti sono state ritenute inidonee a consentire la individuazione dei correi. Peraltro, il motivo di ricorso è generico poiché neppure indica quali sarebbero le possibili indagini omesse dagli inquirenti. 6. Sono, invece, fondati il quinto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha accolto il motivo di gravame relativo al capo 2, riqualificando come furto pluriaggravato il fatto originariamente contestato quale riciclaggio. In seguito alla riqualificazione del fatto in termini astrattamente più favorevoli agli imputati, la Corte di appello avrebbe dovuto rivalutare se la pena fosse o meno adeguata sulla base dei criteri di cui all'art. 133 e 81 cod. pen. ed avrebbe anche potuto confermare il precedente trattamento sanzionatorio, senza incorrere in una violazione del divieto di reformatio in peius (vedi in proposito Sez. 5, n. 1281 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 274390, secondo la quale non viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, riqualificando il fatto in altra meno grave fattispecie di reato, individui una pena base di identica entità rispetto a quella stabilita nel minimo edittale dal giudice di primo grado in relazione all'originaria imputazione, purché venga irrogata in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta). Nello stabilire i limiti della cognizione attribuita al giudice di appello, l'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., dispone che, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze e a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, la pena complessiva irrogata deve essere corrispondentemente diminuita. Nel caso, tuttavia, in cui l'accoglimento dell'appello è meno integrale e viene mutata in senso meno grave la qualificazione giuridica di uno dei reati riuniti nella continuazione, deve diminuirsi la pena complessiva solo se il giudice di appello, nella sua discrezionale valutazione, riduca la pena determinata dal primo giudice per lo stesso reato: in tal caso la quantità di pena eliminata non può essere aggiunta alla pena riferibile agli altri reati, che subirebbe un ingiustificato aumento. La nuova normativa non si applica, invece, se il giudice di appello tiene ferma la pena già irrogata, considerandola adeguata alla reale entità del reato, pur se giuridicamente qualificato meno grave: in tal caso, infatti, non residua alcuna pena che possa essere riversata su quella complessiva (Sez. 2, n. 11734 del 29/09/1992, Avitabile, Rv. 192902). In ogni caso, tuttavia, la Corte di appello era tenuta a motivare tale scelta, stabilendo se, a seguito della riqualificazione del reato di riciclaggio indicato dal Tribunale quale reato più grave, questo andasse comunque individuato nel medesimo fatto o in uno degli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione, stabilendo la pena base per tale reato, effettuando su questa le diminuzioni di pena per le attenuanti laddove ritenute prevalenti e quindi applicando gli aumenti di pena per la continuazione con i reati-satellite ed infine la diminuzione di pena per la scelta del rito. Essendo la determinazione del trattamento sanzionatorio rimasta del tutto immotivata, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. P.Q.M. Annulla la sentenza
Sentenza Cassazione n. 05754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris