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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 25880/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata); considerato, infatti, che la destinazione ad uso personale è stata espressamente esclusa, con valutazione oggetto di specifica doglianza, in ragione del dato ponderale (60 dosi medie di crack), della suddivisione in bustine delle dosi, della modalità di custodia e del rinvenimento di una significativa somma in contanti nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 4.515,00); considerato, inoltre, che i giudici di merito hanno delineato con precisione il contributo materiale del ricorrente nel reato, avendo egli svolto la funzione di «palo» insieme a Othmen, così favorendo l'attività di detenzione e cessione; funzione ricostruita attraverso l'esame di quanto direttamente percepito dal personale di polizia giudiziaria, ovvero il monitoraggio del luogo di custodia dello stupefacente, la segnalazione dell'arrivo delle forze dell'ordine al coimputato - attraverso un riferimento convenzionale - e la concomitante custodia del denaro; ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando il precedente penale specifico da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell'illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente, poiché espressione di una attività gestita attraverso una seppur rudimentale organizzazione (p. 3 sentenza impugnata; p. 6 sentenza del Tribunale); 2ritenuto, infatti, che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), ovvero attraverso il richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato; rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass.. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Mez t• • 1 O LUG 2026 L'ASSISTENTE I ZIARIO Dott.3.sa Ktic , C write 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12 marzo 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalle conformi decisioni di merito, con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata); considerato, infatti, che la destinazione ad uso personale è stata espressamente esclusa, con valutazione oggetto di specifica doglianza, in ragione del dato ponderale (60 dosi medie di crack), della suddivisione in bustine delle dosi, della modalità di custodia e del rinvenimento di una significativa somma in contanti nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 4.515,00); considerato, inoltre, che i giudici di merito hanno delineato con precisione il contributo materiale del ricorrente nel reato, avendo egli svolto la funzione di «palo» insieme a Othmen, così favorendo l'attività di detenzione e cessione; funzione ricostruita attraverso l'esame di quanto direttamente percepito dal personale di polizia giudiziaria, ovvero il monitoraggio del luogo di custodia dello stupefacente, la segnalazione dell'arrivo delle forze dell'ordine al coimputato - attraverso un riferimento convenzionale - e la concomitante custodia del denaro; ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce difetto di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva, che i giudici di merito hanno congruamente motivato la decisione, richiamando il precedente penale specifico da dimostrare la perdurante inclinazione a delinquere e l'indifferenza al rispetto della legge nonostante le pregresse condanne, segnalando inoltre come la condotta per cui è processo, lungi dal costituire una occasionale ricaduta nell'illecito, denoti la maggiore pericolosità del ricorrente, poiché espressione di una attività gestita attraverso una seppur rudimentale organizzazione (p. 3 sentenza impugnata; p. 6 sentenza del Tribunale); 2ritenuto, infatti, che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), ovvero attraverso il richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato; rilevato, quanto al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, non mass.. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.Mez t• • 1 O LUG 2026 L'ASSISTENTE I ZIARIO Dott.3.sa Ktic , C write 3
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