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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35987/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha rigettato la domanda di revoca ex art. 629-bis cod. proc. pen. della sentenza del Tribunale di Novara del 22 giugno 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata prova della propria concreta conoscenza dell'esistenza del procedimento rubricato n. 2585/17 R.G.N.R. con conseguente mancato esercizio del diritto di difesa, è manifestamente infondato poiché il ricorrente ha ricevuto, in data 24 aprile 2021, la notifica a mani proprie del rinvio del processo all'udienza del 23 luglio 2021, da cui si desume l'avvenuta certa conoscenza del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torno ha rigettato la domanda di revoca ex art. 629-bis cod. proc. pen. della sentenza del Tribunale di Novara del 22 giugno 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata prova della propria concreta conoscenza dell'esistenza del procedimento rubricato n. 2585/17 R.G.N.R. con conseguente mancato esercizio del diritto di difesa, è manifestamente infondato poiché il ricorrente ha ricevuto, in data 24 aprile 2021, la notifica a mani proprie del rinvio del processo all'udienza del 23 luglio 2021, da cui si desume l'avvenuta certa conoscenza del processo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
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