CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23958/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, proposti con un unico atto, articolato in unico motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, espongono censure manifestamente infondate, perché contestano la mancata qualificazione del fatto a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che è illegittima la valorizzazione, a tal fine, della pluralità di cessioni di droga, tutte di minima gravità, senza tener conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 271529-01, e Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149-01); Rilevato, pertanto, che i due ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Il. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso