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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11363/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39421/23 Milani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni e la richiesta di liquidazione della parte civile; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (pag. 3-5); Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle novità normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., laddove ciò era senz'altro possibile con motivi aggiunti, in ragione della data di entrata in vigore della legge; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre che generico, non si confronta affatto con la puntuale argomentazione offerta dalla Corte (v. pag. 5-6); Ritenuto che l'ultimo motivo ricorso -relativo al risarcimento del danno e alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena- è meramente riproduttivo delle medesime censure svolte con l'atto di appello nonché a-specifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni sugli indicati punti sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 39421/23 Milani OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché le conclusioni e la richiesta di liquidazione della parte civile; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (pag. 3-5); Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (alla luce delle novità normative introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., laddove ciò era senz'altro possibile con motivi aggiunti, in ragione della data di entrata in vigore della legge; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., oltre che generico, non si confronta affatto con la puntuale argomentazione offerta dalla Corte (v. pag. 5-6); Ritenuto che l'ultimo motivo ricorso -relativo al risarcimento del danno e alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena- è meramente riproduttivo delle medesime censure svolte con l'atto di appello nonché a-specifico poiché la lettura di entrambi i provvedimenti di merito dimostra che le argomentazioni sugli indicati punti sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, infine, che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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