CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni Aziz [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/02/2025 del Tribunale di Mantovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 febbraio 2025 dalTribunale di Mantova, che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti diBouanani Aziz, in ordine al reato di furto di energia elettrica, per difetto di querela.Il Tribunale ha osservato che: per effetto di quanto disposto dal d.lgs. n. 150del 2022, la fattispecie originariamente contestata rientrava tra quelle divenuteperseguibili a querela; alla scadenza del termine previsto dal regime transitoriodettato dall'art. 85 del d.lgs. citato, non era stata presentata alcuna istanza dipunizione da parte della persona offesa; l’inutile decorso del termine relativo allaproposizione della querela imponeva l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀dell'azione penale.Ha ritenuto inefficace la contestazione suppletiva operata dal pubblicoministero all’udienza del 9 maggio 2023, avente a oggetto la circostanzaaggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (avere commesso il fatto su cosedestinate a pubblico servizio), che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio,«posto che l’esercizio di questo strumento processuale risultava chiaramenteabusivo».2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Cortedi appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di normeprocessuali, sostenendo che la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n.7,cod. pen., che rendeva il reato procedibile d’ufficio, risultava tempestivamente edefficacemente contestata.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullarecon rinvio la sentenza impugnata4. L’ avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha presentato memoria, conla quale ha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato l’unico motivo.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero, all’udienza del 9 maggio 2023, ha contestato l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il Tribunale, però,ha ritenuto inefficace la contestazione suppletiva dell'aggravante prevista dall’art.625, comma 1, n. 7, cod. pen., effettuata dal pubblico ministero.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(cfr. Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775del 24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento, anche quando il termine previsto dall’art.85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorso senza proposizione della querela, sarebbeconsentito al pubblico ministero di modificare l’imputazione in udienza, mediantela contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.,essendo il pubblico ministero investito del potere-dovere di esercitare l’azionepenale per un reato effettivamente circostanziato (cfr. Sez. 4, n. 50258 del22/11/2023, Gentile, Rv. 285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv.286123; Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talunepronunce, tuttavia, si è sostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravantesarebbe consentita al pubblico ministero solo entro la prima udienzadibattimentale, successiva alla scadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150del 2022 (cfr. Sez. 5, n. 19209 del 11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083del 30/09/2024, Sciarra, Rv. 287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.4. Venendo al caso in esame, va rilevato che la sentenza impugnata apparein linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite.Il Tribunale, infatti, in coerenza con il principio affermato dalle Sezioni Unite,ha ritenuto inefficace l’aggravante, contestata dal pubblico ministero soloall’udienza del 9 maggio 2023. Ha, conseguentemente, rilevato la mancanza diquerela, dichiarando, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., immediatamentel’improcedibilità.2. Il ricorso del Procuratore generale, pertanto, deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso del Procuratore generale.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]