Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09731/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Padova n.31/2022 depositato il22/01/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 5327/2025Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 9731/2026Data pubblicazione 16/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Padova n.31/2022 depositato il22/01/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 5327/2025Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 9731/2026Data pubblicazione 16/04/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris