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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 35256/2025

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o la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto denominato "istanza di restituzione nel termine" depositato il 15 aprile 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona emessa il 13 settembre 2024 lamentando la mancata conoscenza del processo da parte del proprio assistito tanto che nel verbale di udienza d'appello del 13 settembre 2024 questi era stato indicato come libero e non come assente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che sono allegati all'atto di appello la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che l'avviso di fissazione di udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stato notificato al difensore di fiducia sia in proprio che in qualità di domiciliatario del [OSCURATO:PERSONA].

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di appello.

Trattandosi di rito cartolare non era prevista la partecipazione dell'imputato e quindi la dichiarazione di assenza.

Risulta inoltre che il dispositivo della sentenza d'appello è stato notificato ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2024, sentenza depositata in cancelleria il 10 ottobre 2024.

L'istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE di APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto denominato "istanza di restituzione nel termine" depositato il 15 aprile 2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona emessa il 13 settembre 2024 lamentando la mancata conoscenza del processo da parte del proprio assistito tanto che nel verbale di udienza d'appello del 13 settembre 2024 questi era stato indicato come libero e non come assente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza è infondata e pertanto deve essere rigettata.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare che sono allegati all'atto di appello la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che l'avviso di fissazione di udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, è stato notificato al difensore di fiducia sia in proprio che in qualità di domiciliatario del [OSCURATO:PERSONA]. Non vi sono pertanto elementi per ritenere che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del giudizio di appello. Trattandosi di rito cartolare non era prevista la partecipazione dell'imputato e quindi la dichiarazione di assenza. Risulta inoltre che il dispositivo della sentenza d'appello è stato notificato ai difensori di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 13 settembre 2024, sentenza depositata in cancelleria il 10 ottobre 2024. L'istanza non appare pertanto fondata e deve essere respinta; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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