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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11831/2026

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eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5311/2024,depositata il 26/07/2024 e notificata il 3 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il Comune di Casape proponeva opposizione avverso il decreto n. 1633del 15 dicembre 2015, emesso dal Tribunale di Tivoli p.a., con il quale gliera stato ingiunto il pagamento della somma di euro 287.450,04 in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre a interessi e spese, in forza di creditiderivanti da fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice dilavori pubblici riguardanti la risistemazione dell’area all’interno del Centrostorico (contratto di appalto del 23.09.2009 rep. 480) e l’adeguamento emessa in sicurezza dell’edificio sede della scuola elementare sito in Casape(contratto d’appalto del 04.10.2010 rep. 492); crediti rimasti insoluti chela banca assumeva di avere acquistato mediante cessioneL’opponente deduceva, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunaleordinario in favore del collegio arbitrale previsto nei contratti di appaltostipulati con la società cedente e, nel merito, la carenza di legittimazionenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] debitrice.

Esponeva, inparticolare, che la scrittura privata di cessione non era stata prodotta nénel procedimento monitorio né nel giudizio di opposizione e che la solacomunicazione dell’intervenuta cessione non poteva supplire al difetto diprova dell’atto negoziale, né soddisfare i requisiti formali richiesti perl’opponibilità della cessione alla [OSCURATO:PERSONA].

Contestava,altresì, la debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002,deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, inragione della mancata erogazione dei finanziamenti regionali destinati allacopertura degli appalti.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resistendo all’opposizione esostenendo la validità ed efficacia della cessione dei crediti, deducendoche, ai sensi dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, la cessionedei crediti certificati – tali erano i crediti oggetto di causa, perché ilComune di Casape aveva provveduto a certificare il credito vantato dallaNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante il rilascio di apposita certificazione indata 29 ottobre 2014 - poteva essere stipulata mediante scrittura privatae che la comunicazione dell’intervenuta cessione era idonea a dimostrarnel’esistenza e a renderla opponibile all’amministrazione debitrice.Con sentenza n. 1280/ 2018 il Tribunale di Tivoli accoglieval’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

Esclusa l’operatività dellaclausola compromissoria, riteneva che la banca non avesse fornito laprova dell’esistenza della scrittura privata di cessione, richiesta dall’art.37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, e che la sola comunicazionedell’intervenuta cessione fosse idonea unicamente a rendere la cessioneopponibile, ma non a dimostrarne l’esistenza quale negozio traslativo delcredito.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva, eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, dellascrittura privata di cessione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e chiedendo ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 5311/2024 resa pubblica in data 26 luglio 2024, laCorte di appello di Roma ha accolto il gravame della banca e rigettatol’opposizione a decreto ingiuntivo.

Pur dichiarando inammissibile laproduzione documentale prodotta in appallo, ha ritenuto che l’esistenzadella cessione potesse desumersi dalla comunicazione dell’intervenutacessione prodotta in sede monitoria, sottoscritta anche dalla cedente,qualificata come dichiarazione ricognitiva idonea a provare l’esistenza delnegozio sottostante.

Ha, inoltre, ravvisato l’applicabilità degli interessimoratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che i contratti diappalto non subordinavano l’esigibilità dei crediti all’ottenimento deifinanziamenti regionali.Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026Avverso tale sentenza il Comune di Casape ha proposto ricorso percassazione fondato su due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Comune di Casape deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, in relazione all’art. 106, comma13, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ai principi in materia di onere della prova.Lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto provatal’esistenza della cessione del credito sulla base della sola comunicazionedell’intervenuta cessione prodotta in sede monitoria, qualificata comedichiarazione ricognitiva, pur in assenza della produzione della scritturaprivata di cessione.

Assume che tale comunicazione non potesse surrogarela prova del negozio traslativo, né soddisfare il requisito della forma scrittarichiesto dalla normativa applicabile alle cessioni di crediti verso laPubblica Amministrazione.Il motivo è infondato.La Corte d'appello ha affermato che, trattandosi di crediti certificati, lacessione poteva essere stipulata con semplice scrittura privata e che ilcessionario aveva assolto all’onere di provarne l’esistenza mediante unpresupposto contrario secondo cui, anche in presenza di crediti certificati,dovrebbe trovare applicazione la disciplina ordinaria dettata dal codice deicontratti pubblici, con conseguente necessità della forma solenne previstaper la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione.

Tale assuntonon può essere condiviso.

La Corte territoriale ha attribuito rilievo allaspecialità dell’art. 37 del d.l. n. 66 del 2014, espressamente finalizzata aNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026favorire la circolazione e lo smobilizzo dei crediti certificati vantati neiconfronti delle pubbliche amministrazioni, che, come tale, si affianca –senza esserne assorbita – alla disciplina generale delle cessioni dei creditiderivanti da contratti di appalto.

Il Comune non ha dimostrato che ilcodice dei contratti pubblici del 2016 contenesse alcuna disposizioneidonea a superare, abrogare o rendere recessivo tale regime speciale, néalcuna disposizione che prevedesse forme di coordinamento tali daestenderne le regole alle cessioni di crediti certificati disciplinate dal d.l. n.66 del 2014.Il che significa che non ha scalfito la ratio decidendi della Corteterritoriale che ha ritenuto non applicabile la disciplina codicistica invocatadal ricorrente e ha fatto applicazione dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n.66 del 2014, secondo cui le cessioni dei crediti certificati possono esserestipulate anche mediante semplice scrittura privata e divengono efficaci edopponibili nei confronti dell’amministrazione debitrice dalla data dellacomunicazione effettuata attraverso la piattaforma elettronica, in difetto dirifiuto nel termine previsto.Il motivo, d’altro canto, non contiene alcuna spiegazione del come delperché l’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 farebbe aggio sullanorma dell’art. 37 comma 7-bis del d.l. n 66 del 2014.Né la Corte d’appello ha in alcun modo eluso il principio per cui l’effettotraslativo discende esclusivamente dal contratto di cessione.

Al contrario,essa ha espressamente affermato che il cessionario era tenuto comunquea provare l’esistenza del negozio traslativo, ma ha ritenuto che tale onereprobatorio fosse stato assolto mediante la produzione di un atto di naturaricognitiva, sottoscritto anche dal cedente, idoneo a dimostrare che lacessione era stata effettivamente stipulata.

Tale conclusione risultacoerente proprio con il regime speciale applicabile, il quale consente che lacessione sia validamente conclusa in forma non solenne e, dunque, anchemediante semplice scrittura privata.Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, sostenendoche il ritardo nel pagamento sarebbe stato determinato dall’omessaerogazione dei finanziamenti regionali e che, pertanto, ricorrerebbeun’ipotesi di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore,idonea ad escludere la debenza degli interessi moratori.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale ha accertato in fatto che i contratti di appaltooggetto di causa non subordinavano l’esigibilità dei crediti all’ottenimentodei finanziamenti regionali, quindi ha escluso che ricorresse una causa diimpossibilità non imputabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 231/2002.

Indifetto di una specifica pattuizione che subordinasse il pagamento alreperimento delle risorse esterne, il rischio della mancata o tardivaerogazione dei finanziamenti restava a carico dell’amministrazioneobbligata.

Del resto, il Comune ha sì dimostrato l’impossibilità diprovvedere al pagamento per assenza dei fondi, ma non anche la nonimputabilità di detta impossibilità.Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che il ritardo nelpagamento fosse imputabile al Comune e ha conseguentementericonosciuto la debenza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 deld.lgs. n. 231 del 2002, senza attribuire rilievo, in senso esimente, alladedotta difficoltà finanziaria dell’ente o la mancata corresponsione deifondi regionali.Il motivo, nel prospettare una causa di giustificazione del ritardo nonprevista né dal contratto né dalla disciplina applicabile, si risolve inun’erronea ricostruzione del presupposto normativo dell’impossibilità nonimputabile e deve, pertanto, essere rigettato.3.

Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente cheliquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il23/04/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5311/2024,depositata il 26/07/2024 e notificata il 3 settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026Il Comune di Casape proponeva opposizione avverso il decreto n. 1633del 15 dicembre 2015, emesso dal Tribunale di Tivoli p.a., con il quale gliera stato ingiunto il pagamento della somma di euro 287.450,04 in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., oltre a interessi e spese, in forza di creditiderivanti da fatture emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice dilavori pubblici riguardanti la risistemazione dell’area all’interno del Centrostorico (contratto di appalto del 23.09.2009 rep. 480) e l’adeguamento emessa in sicurezza dell’edificio sede della scuola elementare sito in Casape(contratto d’appalto del 04.10.2010 rep. 492); crediti rimasti insoluti chela banca assumeva di avere acquistato mediante cessioneL’opponente deduceva, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunaleordinario in favore del collegio arbitrale previsto nei contratti di appaltostipulati con la società cedente e, nel merito, la carenza di legittimazionenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] debitrice. Esponeva, inparticolare, che la scrittura privata di cessione non era stata prodotta nénel procedimento monitorio né nel giudizio di opposizione e che la solacomunicazione dell’intervenuta cessione non poteva supplire al difetto diprova dell’atto negoziale, né soddisfare i requisiti formali richiesti perl’opponibilità della cessione alla [OSCURATO:PERSONA]. Contestava,altresì, la debenza degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002,deducendo l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, inragione della mancata erogazione dei finanziamenti regionali destinati allacopertura degli appalti.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resistendo all’opposizione esostenendo la validità ed efficacia della cessione dei crediti, deducendoche, ai sensi dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, la cessionedei crediti certificati – tali erano i crediti oggetto di causa, perché ilComune di Casape aveva provveduto a certificare il credito vantato dallaNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. mediante il rilascio di apposita certificazione indata 29 ottobre 2014 - poteva essere stipulata mediante scrittura privatae che la comunicazione dell’intervenuta cessione era idonea a dimostrarnel’esistenza e a renderla opponibile all’amministrazione debitrice.Con sentenza n. 1280/ 2018 il Tribunale di Tivoli accoglieval’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Esclusa l’operatività dellaclausola compromissoria, riteneva che la banca non avesse fornito laprova dell’esistenza della scrittura privata di cessione, richiesta dall’art.37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, e che la sola comunicazionedell’intervenuta cessione fosse idonea unicamente a rendere la cessioneopponibile, ma non a dimostrarne l’esistenza quale negozio traslativo delcredito.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva, eccependo, in via preliminare,l’inammissibilità della produzione, per la prima volta in appello, dellascrittura privata di cessione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., e chiedendo ilrigetto del gravame.Con sentenza n. 5311/2024 resa pubblica in data 26 luglio 2024, laCorte di appello di Roma ha accolto il gravame della banca e rigettatol’opposizione a decreto ingiuntivo. Pur dichiarando inammissibile laproduzione documentale prodotta in appallo, ha ritenuto che l’esistenzadella cessione potesse desumersi dalla comunicazione dell’intervenutacessione prodotta in sede monitoria, sottoscritta anche dalla cedente,qualificata come dichiarazione ricognitiva idonea a provare l’esistenza delnegozio sottostante. Ha, inoltre, ravvisato l’applicabilità degli interessimoratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, osservando che i contratti diappalto non subordinavano l’esigibilità dei crediti all’ottenimento deifinanziamenti regionali.Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026Avverso tale sentenza il Comune di Casape ha proposto ricorso percassazione fondato su due motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Entrambe le parti hanno depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Comune di Casape deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.37, comma 7-bis, del d.l. n. 66 del 2014, in relazione all’art. 106, comma13, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ai principi in materia di onere della prova.Lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto provatal’esistenza della cessione del credito sulla base della sola comunicazionedell’intervenuta cessione prodotta in sede monitoria, qualificata comedichiarazione ricognitiva, pur in assenza della produzione della scritturaprivata di cessione. Assume che tale comunicazione non potesse surrogarela prova del negozio traslativo, né soddisfare il requisito della forma scrittarichiesto dalla normativa applicabile alle cessioni di crediti verso laPubblica Amministrazione.Il motivo è infondato.La Corte d'appello ha affermato che, trattandosi di crediti certificati, lacessione poteva essere stipulata con semplice scrittura privata e che ilcessionario aveva assolto all’onere di provarne l’esistenza mediante unpresupposto contrario secondo cui, anche in presenza di crediti certificati,dovrebbe trovare applicazione la disciplina ordinaria dettata dal codice deicontratti pubblici, con conseguente necessità della forma solenne previstaper la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Tale assuntonon può essere condiviso. La Corte territoriale ha attribuito rilievo allaspecialità dell’art. 37 del d.l. n. 66 del 2014, espressamente finalizzata aNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026favorire la circolazione e lo smobilizzo dei crediti certificati vantati neiconfronti delle pubbliche amministrazioni, che, come tale, si affianca –senza esserne assorbita – alla disciplina generale delle cessioni dei creditiderivanti da contratti di appalto. Il Comune non ha dimostrato che ilcodice dei contratti pubblici del 2016 contenesse alcuna disposizioneidonea a superare, abrogare o rendere recessivo tale regime speciale, néalcuna disposizione che prevedesse forme di coordinamento tali daestenderne le regole alle cessioni di crediti certificati disciplinate dal d.l. n.66 del 2014.Il che significa che non ha scalfito la ratio decidendi della Corteterritoriale che ha ritenuto non applicabile la disciplina codicistica invocatadal ricorrente e ha fatto applicazione dell’art. 37, comma 7-bis, del d.l. n.66 del 2014, secondo cui le cessioni dei crediti certificati possono esserestipulate anche mediante semplice scrittura privata e divengono efficaci edopponibili nei confronti dell’amministrazione debitrice dalla data dellacomunicazione effettuata attraverso la piattaforma elettronica, in difetto dirifiuto nel termine previsto.Il motivo, d’altro canto, non contiene alcuna spiegazione del come delperché l’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 farebbe aggio sullanorma dell’art. 37 comma 7-bis del d.l. n 66 del 2014.Né la Corte d’appello ha in alcun modo eluso il principio per cui l’effettotraslativo discende esclusivamente dal contratto di cessione. Al contrario,essa ha espressamente affermato che il cessionario era tenuto comunquea provare l’esistenza del negozio traslativo, ma ha ritenuto che tale onereprobatorio fosse stato assolto mediante la produzione di un atto di naturaricognitiva, sottoscritto anche dal cedente, idoneo a dimostrare che lacessione era stata effettivamente stipulata. Tale conclusione risultacoerente proprio con il regime speciale applicabile, il quale consente che lacessione sia validamente conclusa in forma non solenne e, dunque, anchemediante semplice scrittura privata.Numero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/20262. Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, sostenendoche il ritardo nel pagamento sarebbe stato determinato dall’omessaerogazione dei finanziamenti regionali e che, pertanto, ricorrerebbeun’ipotesi di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore,idonea ad escludere la debenza degli interessi moratori.Il motivo non è fondato.La Corte territoriale ha accertato in fatto che i contratti di appaltooggetto di causa non subordinavano l’esigibilità dei crediti all’ottenimentodei finanziamenti regionali, quindi ha escluso che ricorresse una causa diimpossibilità non imputabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 231/2002. Indifetto di una specifica pattuizione che subordinasse il pagamento alreperimento delle risorse esterne, il rischio della mancata o tardivaerogazione dei finanziamenti restava a carico dell’amministrazioneobbligata. Del resto, il Comune ha sì dimostrato l’impossibilità diprovvedere al pagamento per assenza dei fondi, ma non anche la nonimputabilità di detta impossibilità.Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che il ritardo nelpagamento fosse imputabile al Comune e ha conseguentementericonosciuto la debenza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 deld.lgs. n. 231 del 2002, senza attribuire rilievo, in senso esimente, alladedotta difficoltà finanziaria dell’ente o la mancata corresponsione deifondi regionali.Il motivo, nel prospettare una causa di giustificazione del ritardo nonprevista né dal contratto né dalla disciplina applicabile, si risolve inun’erronea ricostruzione del presupposto normativo dell’impossibilità nonimputabile e deve, pertanto, essere rigettato.3. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 22987/2024Numero sezionale 1509/2026Numero di raccolta generale 11831/2026Data pubblicazione 29/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente cheliquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrealle spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il23/04/2026.Il PresidenteRaffaele Frasca
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