Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33764/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di VASTOfdato avviso alle parti; ) udita a re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. SHABAJ Xhevahir ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vasto gli ha applicato, a su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi due di reclu- sione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupe- facente.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.

D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di VASTOfdato avviso alle parti; ) udita a re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. SHABAJ Xhevahir ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vasto gli ha applicato, a su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi due di reclu- sione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupe- facente. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 33764/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris