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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25430/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 18/10/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO .

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza prelimin re presso il Tribunale di Bologna, con 4. , sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 44 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P..R..309/1990, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 4.000 di multa quale aumento in continuazione sulla pena di anni due mesi 10 giorni 20 ed euro 18.000 di multa inflitta dalla Corte di appello di Bologna, irr. 11/03/2021.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., lamentando evidenti errori circa la natura e la tipologia dello stupefacente, da cui doveva discendere l'applicazione del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione con riguardo agli artt. 129 e 125 cod. proc. pen. e 73 commi 1 e 5 del d.P.R. 309/1990, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01) ritiene che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, sia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02), circostanza on ricorrente nel caso di specie.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna in data 18/10/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO . 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza prelimin re presso il Tribunale di Bologna, con 4. , sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 44 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P..R..309/1990, la pena di anni 1 di reclusione ed euro 4.000 di multa quale aumento in continuazione sulla pena di anni due mesi 10 giorni 20 ed euro 18.000 di multa inflitta dalla Corte di appello di Bologna, irr. 11/03/2021. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., lamentando evidenti errori circa la natura e la tipologia dello stupefacente, da cui doveva discendere l'applicazione del comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione con riguardo agli artt. 129 e 125 cod. proc. pen. e 73 commi 1 e 5 del d.P.R. 309/1990, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, poi, la Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01) ritiene che in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, sia una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01), sia la denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971 - 02), circostanza on ricorrente nel caso di specie. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il
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