CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20816-2021 proposto da: A.S.S.O. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto R.G.N.20816/2021 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/06/2021 R.G.N. 462/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di appello di Ancona con sentenza pubblicata in data 8 giugno 2021 ha rigettato l'impugnazione proposta da A.S.S.O. - A zienda S peciale S ervizi di Osimo,nei confronti dell'Inps e dell' I nail avverso la sentenza del tribunale di Ancona che aveva rigettato l'opposizione a due verbali unici di accertamento notificati dagli Entiprevidenziali, in forza dei quali era stato chiesto il pagamento di oltre euro 152.000 a titolo di maggiori oneri contributivi derivanti dalla irregolarità di numerose posizioni lavorative di collaboratori impegnati a vario titolo presso l'azienda, nel periodo compreso dal gennaio 2014 al dicembre 2017 e fino al 30 maggio 2018; in particolare, in sede ispettiva era emersa la natura non genuina di coll aborazioni coordinate e continuativeed a progetto e ciò aveva determinato la segnalazioneall'Inail perché provvedesse a richiedere i premi calcolati sulle retribuzioni dovute; era stata accertata la remunerazione in misura inferiore alla legge dei soggetti impiegati in lavoro accessorioe la non genuinità di alcune prestazioni occasionali autonome, l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003 e la natura retributiva delle somme elargite ad alcuni collaboratori a titolo di rimborso chilometrico; ad avviso della Corte, nel merito, era impraticabile la tesi sostenuta dall’appellante della natura ambigua dell'azienda speciale, di volta in volta pubblic a o privata,a seconda del risultato f avorevole o meno , derivante dall'applicazione di una piuttosto che di altre discipline legislative;pertanto, doveva negar si che l' A zienda fosse sostanzialmente legibus soluta in qua n to il sistema previdenziale obbligatorio è un apparato unico, che non si presta a forme di flessibilizzazione e di adattamenti; inoltre,la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n.20684 2018 aveva stabilito che, in ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo Stato e agli enti locali, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a soddisfare i fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non poteva qualificarsi come pubblica amministrazione in senso stretto; la natura pubblica del soggetto azienda speciale influenza esclusivamente il piano interno dell'organizzazione mentre le relazioni intersoggettive sono interamente ricomprese nel dominio del diritto privato; quindi, a fronte di questa conclusione la Corte d’appello ha ritenuto che il regime giuridico previdenziale applicabile alla ricorrente non potesse che essere quello previsto per i soggetti privati e conseguentemente, da ciò e dalla conferma in fatto delle circostanze indicate in sede ispettiva, la Corte d’appello ha fatto scaturire la correttezza della pretesa degli enti; avverso tale sentenza, A.S.S.O.ha proposto ricorso per cassazione basato su otto motivi illustrati da successiva memoria; resistono INPS ed Inailciascuno con controricorso; il Collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di gg. 60 (art. 380 bis 1 c.p.c.); CONSIDERATO che: con il primo motivo di ricorso,si denuncia la nullità della sentenza in quanto gravemente illogica ed irrimediabilmente contraddittoria , in violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.111 Cost. ; in particolare, la ricorrente deduce l’ intrinseca irragionevolezza della motivazione, perciòperplessa, contraddittoria ed obiettivamente incomprensibile,in quanto,da un lato, avrebbe affermato esplicitamente che la natura giuridica della ricorrente non può essere quella di pubblica amministrazione in senso stretto, da qui l’improprio richiamo alledisposizioni del d. lgs . n. 165 del 2001 , mentre avrebbe anche confermato integralmente la sentenza di primo grado che viceversa aveva qualificato l'Azienda quale ente pubblico non economico, con espresso richiamo , proprio per sostenere la legittimità degli accertamenti svolti dall'ispettore,ad alcune puntuali disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001; con il secondo motivo,si deduce l'omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti inerenti alle contraddittorie contestazioni mosse nei verbali impugnati e che sarebbero state puntualmente eccepite fin dal primo atto difensivo e ripetute in appello; in particolare, la ricorrente riporta il test o dellecontestazioni relative alla disciplina contributiva applicabile ai rapporti in esame ( contenute nelle pagine 13 –15, a i paragrafi 26 e seguenti dei verbali impugnati) relativamente alla trasformazione del la s.r.l. in azienda speciale, avvenuta con verbale di assemblea della società avente efficacia dal 1° gennaio 2014; ciòavrebbe comportato il mutamento della natura del soggetto e della normativa di riferimento; inoltre , altro elemento trascurato sarebbe quello concernente i lavoratori pagati a mezzo voucher quanto al rispetto del limite del compenso ad euro2.000 ( applicabile solo ai datori di lavoro privati)circostanza esplicitamente contestata;ancora,sarebbe stata contestat a e non esaminata la contrattazione collettiva da prendere a riferimento; con il terzo motivodi ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto che si indicano nell'art.49 della legge n. 89 del 1988 , che attribuisce all'ente previdenziale la facoltà di procedere alla classificazione dei datori di lavoro, dell'art. 1 del decreto legge n . 338 del 1989 in relazione alla base di calcolo da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali; tutte violazioni derivate dalla erronea applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato; con il quarto motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 115 c.p.c.; in particolare, ci si duole dell a decisione in punto di prestazioni di lavoro accessorio e di lavoro occasionale autonomo in quanto la sentenza avrebbe riportato che, dall'esame incrociato dai dati ricavabili dalla documentazione rinvenuta in azienda e dalla dichiarazione dei lavoratori resa nell'immediatezza dell'accessoispettivo, sarebbero rimasti confermati i dati riportati dagliispettori relativi alla inconciliabilità del reddito massimo percepibile con il temp o lavorato,corrispondente al valore nominale di 10 euro lordi; in questo modo, sarebbe stat a superat a l a remunerazione di 2.000 euro; la ricorrenteritiene che con simili statuizioni la sentenza abbia fatto mal governo dell'articolo 115 c.p.c.,non avvedendosi che sia l'Inps che l'Inail non avevano allegato, néprodotto nei verbali di accertamento alcuna dichiarazione relativa ai periodi diversi da quelli oggetto di contestazione e ciò era stato tempestivamente eccepito dalla difesa di A.S.S.O in seno al verbale d'udienza del 12 giugno 2019; con il quinto motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'articolo 112 c.p.c.; in particolare, la sentenza avrebbe omesso di motivare, a fronte della punt uale eccezione , sulla circostanza del mancato raggiungimento della soglia di 2.000 euro netti annui quanto ai lavoratori impegnati con lavoro accessorio ; analoga c ensura viene proposta i n merito alle prestazioni di lavoro occasionale autonomo, dal momento che la Corte territoriale avevaignorato le contestazioni formulate dalla difesa,anche quanto al mancato raggiungimento del limite di legge di 5.000euro annui; la sentenza viene pure censurata per motivazione apparente,in violazione dell'articolo 132 c.p.c., posto che non si confronterebbe con tutte le indicate censure già contenute nell'atto di impugnazione; con il sesto motivo di ricorso,si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare l'omessa valutazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza delTribunale di Ancona del 18 dicembre 2019 numero 422, passata in cosa giudicata e prodotta con le prime note d'udienza utili dell'undici novembre 2020 in grado d'appello; tale sentenza, pronunciando sulle medesime circostanze e con le medesime parti, avevaaffermato che non vi era prova del superamento dei limiti di compenso previsti per il lavoro occasionale, per cui erano del tutto irrilevanti le modalità di svolgimento della prestazione e che rientrassero o meno nell'ambito delrapporto di lavoro subordinato ; con il settimo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., quantoall’importo preteso, in quanto sia nell'atto di impugnazione che nelricorso di primo grado la ricorrente aveva comunque contestato il calcolo del dovuto e la sentenza non a vrebbe pronunciato sull'eccezione sollevata da parte ricorrente;con l'ottavo motivo, si den uncia la nullità della sentenza per avere impedito la prova dei fatti in violazione dell'articolo 115 c.p.c; infatti,non erano state ammesse le stanze istruttorie articolate da parte ricorrente già formulata nel ricorso di primo grado e riprodotte nell'allegato numero 18 in atti al presente ricorso, senza volontà di inversione dell'onere della prova; CONSIDERATO che: invia preliminare, in quanto potenzialmente risolutivo di una parte delle questioni, va esaminato il sesto motivo che denuncia la violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Ancona n. 422 del 2019; tale motivo, dovendosi ritenere che l’eccezione sia stata implicitamente rigettatadalla Corte territoriale, èinfondato; in particolare, si sostiene che tale sentenza abbia accertato in via definitiva che non vi fosse prova certa del superamento dei limiti di compenso fissati per i lavoratoriremunerati con voucher con la conseguente infondatezza della pretesa contributiva correlata e , per sostenere l’assunto,si riportano alcuni brani della decisione (il cui testo integrale è pure allegato al ricorso per cassazione);la lettura di tale testoevidenzia che oggetto d’esame erano le pretese avanzate con verbale ispettivo notificato il 13 marzo 2017,relativo ai periodi gennaio 2012 e dicembre 2013, mentre oggetto del presente giudizio è altro verbale,relativo al periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2017 e fino al 30 maggio 2018; affinchéil giudicato si estenda a periodi contributivi diversi da quelli che ne formano oggetto, è necessario che resti immutato il quadro fattua le, oltre che normativoin quanto nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili(Cass.nn. 17223 del 2020; 10430 del 2023)e di ciò la parte ricorrentenon ha fornito alcuna allegazione; il primo ed il secondomotivo di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondat i ; la nullità della sentenza per vizio di motivazione, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass . SS.UU. n. 8053 del 2014 e successive molteplici conformi), l a r iformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; va, quindi esclusa la ricorrenza di tale vizio, come anche quello della omessa valutazione di un fatto decisivo,per l’affermata inconciliabilità tra i contenuti della sentenza impugnata e quelli della sentenza appellata o d ei verbali ispettivi che sono documenti esterni alla sentenza impugnata; il terzomotivo è pure infondato; al di là delle valutazioni, forse non del tutto esatte e certamente non necessarieal fine d e l decidere, che la sentenza ha esplicitato riguardo alla intenzione dell’Azienda di sottrarsi agli obblighi contributivi attraverso una speciosa attribuzione di natura giuridica ibrida, non vi è dubbio che la decisione risulti conforme a lla disciplina previdenziale delle aziende speciali degli enti locali; va premesso che gli enti locali possono istituire enti pubblici economici nella forma di aziende speciali ex art. 114 d.lg. n. 267/2000ed anzi, secondo alcuni, le aziende speciali sono riconducibili di per sé nella categoria dell'ente pubblico economico; la giurisprudenza di questa Cortedi cassazione (Cass . SS.UU n. 220684 del 2 01 8 ) , citata dalla sentenza impugnata, dopo aver tratteggiato le non univoche interpretazioni giurisprudenziali in ordine alla natura giuridica di tali enti, ha precisato la “ coesistenza, nell'azienda speciale, di due «anime» distinte: l'una, legata necessariamente alla natura di attività di impresa da essa esercitata [... ] l'altra, riflesso dell'imprescindibile rapporto di collegamento con l'ente locale e con la sua collettività di riferi mento, che, se da una parte pone come obiettivo principale il perseguimento dell'interesse generale, dall'altra risente dei vincoli della finanza pubblica e dei condizionamenti «mediati» derivanti dal corpo elettorale; ma al fine di stabilire il regime c ontributivo previdenziale obbligatorio generale, non può dubitarsi che le aziende speciali in parola non rientrano nel novero delle pubblic he amministrazion i in senso stretto; esseappartengono alla categoria d egli enti pubblici strumentali economici e da ciò deriva il regime privatistico dei rapporti di lavoro (ferm o restando il mantenimento della soggezione al regime degli enti pubblici nella fase precedente all’assunzione, con obbligo di concorso o procedura selettiva pubblica( Cass. n. 3984 del 2023); pertanto, anche il d.lgs. n. 276 del 2003 trova applicazione,con le specificazioni previste nell’art. 30 in tema di lavoro occasionale; anche la Corte costituzionale, confermandola portata di principio dell'art. 2093 c.c., haaffermato che «dalla formale natura di ente pubblico economico (…) deriva la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei loro dipendenti, regolata dalle disposizioni del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa» in quanto l'art. 2093 c.c. «con l'estendere lo stato giuridico degli impiegati privati ai dipendenti degli enti pubblici economici» non consente di «attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello stesso tempo conservare al relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego» (C. Cost., 19-2-2019, n. 100 che ha, così, ricondotto la materia dei rapporti di lavoro con gli e.p.e. alla categoria dell'ordinamento civile ex art. 117, 2° co., lett. l, Cost.); inoltre, la sentenza impugnata ha precisato che i l mancato rispetto delle condizioni previste dall e disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003, art. 70, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, in tema di lavoro occasionale di certo non impedisce (come in concreto avvenuto) l’accertamento in fatto della concreta durata ed intensità dei rapporti oggetto di contestazione da parte del verbale ispettivo; lo stesso vale per le critiche relative alla valutazione delle attività svolte con i voucher, risultando in fatto non corrispondente al vero l’espletamento di lavoro accessorio secondo le previsioni dell’art. 44, secondo comma, d.l. n. 269 del 2003; analogamente, qua nto ai contratti a progetto, la sentenza ha ritenuto del tutto insussistente la presenza del progetto di lavoro dotato dei requisiti previsti dagli artt.61-69 d.lgs. n. 276 del 2003 (pag. 11) e da ciò, coerentemente alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità(Cass. n. 27543 del 2020), ha ritenuto corretta la pretesa contributiva fondata sulla configurabilitàdi rapporti di lavoro subordinato; i restanti motivi, seppure formulati sottodiversi profili di violazione di legge processuale, lamentandoanche omesse pronunce su eccezioni sollevate avverso i contenuti del verbale ispettivo, giudicate generiche dalla sentenza impugnata, o deducendo impedimenti alla prova, attaccano la motivazione del giudizio di merito, condotto sostanzialmente per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, dalla sentenza impugnata; questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass . n.34476 del 27/12/2019, Cass. n. 5987 del 2021); peraltro, entrambe le sentenze di merito hanno rigettato il ricorso della A.S.S.O. in ragione delle medesime deduzioni in fatto, per cui, trattandosi di ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348- ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse( vd. da ultimo Cass. n. 5947 del 2023); in definitiva,il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 8000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15%