CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2020
Cassazione n. 31312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32349/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale successore della estinta Impresa GiambattistaCelletti Srl; -intimati - Assicurazioni di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Sistemi di [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2530/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma (ora [OSCURATO:PERSONA]) e la Trambus s.p.a. (ora Atac s.p.a.) deducendo che in data 3.5.2005 in Roma mentre era alla guida del proprio ciclomotore con a bordo l’amica [OSCURATO:PERSONA]Andrea, nel percorrer [OSCURATO:PERSONA], proveniente da Piazza S. Giovanni in Laterano, all’altezza civico n. 124/A prima dell’incrocio con [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rovinava a terra a causa della presenza di una buca sul manto stradale, per ciò riportando danni materiali al mezzo, lesioni personali sia il conducente che il trasportato e chiedendo la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura di euro 44.066,15. Si costituiva il Comune di Roma per contestare la domanda attorea, eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché formulare domanda di garanzia e manleva nei confronti della Sistemi di Costruzioni s.r.l. impresa che, alla data del sinistro, aveva in appalto manutentivo la [OSCURATO:PERSONA], con contestuale domanda di differimento per consentirne la citazione. Si costituiva altresì l’Atac s.p.a. (già Trambus s.p.a.) contestando le pretese avanzate dal ricorrente e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in garanzia [OSCURATO:PERSONA] di Roma-[OSCURATO:PERSONA] per essere da questa manlevata in caso di soccombenza. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado autorizzava le convenute ad integrare il contraddittorio nei confronti della Sistemi di Costruzioni s.r.l. e de [OSCURATO:PERSONA] di Roma.Si costituivano entrambe le chiamate: - la Sistemi di Costruzioni s.r.l.: in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione per assenza di competenza contrattuale relativamente al luogo del denunciato sinistro trattandosi di sede tranviaria esclusa dalla obbligazione di appalto e, nel merito, contestava la domanda avanzata dal ricorrente e la domanda di manleva promossa da [OSCURATO:PERSONA]; -la compagnia [OSCURATO:PERSONA] di Roma chiedeva il rigetto della domanda attorea e in subordine dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della Trambus s.p.a. Il giudice di primo grado – dopo aver mutato il rito da speciale ad ordinario – disponeva di integrare il contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che in seguito dichiarava contumace. La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale del danneggiato, prova testimoniale della trasportata, espletamento di ctu medico legale. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, con sentenza n. 10054/2013, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Cosentino, del quale riconosceva il concorso colposo nella misura del 30%: a) condannava il Comune di Roma, in persona del Sindaco p. t., al pagamento in favore della parte attrice di € 28.091,70, oltre interessi, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti nonché alla rifusione delle spese processuali; b) dichiarava la Sistemi di Costruzioni s.r.l. contrattualmente tenuta e, quindi, la condannava a garantire e manlevare il Comune di Roma da tutti gli importi dovuti alla parte attrice; c) rigettate tutte le ulteriori eccezioni preliminari e domande, compensava integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado veniva proposto: - appello principale dalla Sistemi di Costruzioni s.r.l., che, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva l’accertamento della propria carenza di legittimazione passiva, non avendo competenza contrattuale per il luogo del sinistro; chiedeva altresì l’accertamento del ricorrere dei requisiti del caso fortuito e/o del concorso colposo del danneggiato ex art 1227 c.c. o in subordine l’esclusiva responsabilità dell’Ente proprietario del demanio stradale; - appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], che, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva riconoscersi l’esclusiva responsabilità del Cosentino nella causazione del danno lamentato; - appello incidentale dal Cosentino, che, in riforma del capo della sentenza che aveva riconosciuto il 30% di concorso colposo nella causazione dell’evento, chiedeva la liquidazione dell ’ intero danno patito. Seguiva la costituzione anche di Trambus e di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che concludevano chiedendo la conferma dei capi della sentenza inerenti la loro estraneità ai fatti di causa. A seguito del mancato buon fine della notifica a mezzo posta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già dichiarata contumace in primo grado a seguito della disposta chiamata in causa ex art. 107 c.p.c.), la Sistemi di Costruzioni s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano termine per il rinnovo della notifica dei rispettivi atti di appello al soggetto risultato aver assorbito la predetta società ed individuato nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] non richiedeva alcun termine per notificare il proprio appello incidentale. Non andatinuovamente a buon fine i tentativi di notifica, la Sistemi di Costruzioni s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] richiedevano, a seguito di ulteriori indagini, di essere autorizzati al rinnovo della notifica della Edilmas s.r.l. società risultante essere Unico socio della [OSCURATO:PERSONA]. All’udienza dell’8 giugno 2016 le parti concordemente chiedevano rinvio per conclusioni. La corte territoriale – dopo aver autorizzato la Sistemi di Costruzioni s.r.l. a depositare note illustrative in ordine alle vicende societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – con sentenza n. 2530/2020, dichiarata la contumacia della appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in accoglimento degli appelli proposti dalla Sistemi di Costruzioni e da [OSCURATO:PERSONA], respingeva la domanda attorea, condannando il Cosentino alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Cosentino. Hanno resistito con controricorso: [OSCURATO:PERSONA]; Sistema di Costruzioni s.r.l., il cui difensore si è dichiarato antistatario; [OSCURATO:PERSONA] di Roma –[OSCURATO:PERSONA] (che ha ritenuto di notificare il proprio controricorso anche a [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore ed unico socio della [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Per l’odierna udienza, il Difensore del ricorrente ed il Difensore della compagnia [OSCURATO:PERSONA] di Roma hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso sei motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.102, 110, 331 c.p.c. in relazione all’ art.360 n.4 c.p.c.-Omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del successore del litisconsorte necessario processuale impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei termini concessi dalla Corte di appello di Roma - inammissibilità dell ’ impugnazione nella parte in cui è stata omessa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del successore del litisconsorte necessario processuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.L nei termini concessi dalla Corte di Appello, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Rileva che, nelle more tra la sentenza di I grado e la notificazione dell’atto di citazione in appello la terza chiamata per ordine del giudice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l era stata cancellata dal Registro delle Imprese, con conseguente estinzione, e ad essa succedeva pertanto il socio unico [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2495 comma 2 c.c. Osserva che, per l’atto di appello, veniva tentata impropriamente la notifica, inizialmente alla società ormai estinta e successivamente, in virtù dei provvedimenti per l’integrazione del contraddittorio resi dalla corte territoriale alle udienze del 19/11/2014 e del 27/5/2015, veniva impropriamente tentata la notifica alla Edilmas 2007 s.r.l. e cioè a soggetto non legittimato. Sostiene che dalla omessa notifica al soggetto interessato e legittimato al giudizio nel termine perentorio concesso dalla Corte di Appello discende la inammissibilità dell’appello. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 110, 331 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.- omessa impugnazione in appello nei confronti del successore del litisconsorte necessario processuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella parte in cui è stata omessa la notificazione dell’impugnazione in appello nei confronti del successore del litisconsorte necessario processuale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cancellata dal registro delle imprese.Ribadisce che l’atto di appello non veniva mai notificato al socio unico successore del litisconsorte ed il Giudice di appello ne dichiarava erroneamente la contumacia. Sostiene che da ciò discende la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 360 n.3 c.p.c. - sussistenza del nesso causale tra le condizioni della cosa custodita da [OSCURATO:PERSONA] (buca nella sede stradale) e l’evento delle lesioni nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il danneggiato dovesse dare la dimostrazione della obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno per fornire la prova del nesso causale. Osserva che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la sussistenza del nesso causale solamente in relazione alla circostanza se la cosa (la strada con la buca ivi insistente) avesse avuto un ruolo nella produzione del danno (le lesioni al Cosentino) e, successivamente, avrebbe dovuto verificare se il custode avesse fornito la prova del caso fortuito in virtù della condotta colposa del danneggiato. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.- vizio di motivazione in ordine alla obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi . Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata su tale questione risulta del tutto carente, non offrendo alcuna motivazione in ordine alla presenza e consistenza della buca in termini di pericolosità ed alla ritenuta insussistenza in detta buca di elementi di pericolosità, con ciò omettendo di riferire sulla circostanza maggiormente significativa in tema di pericolosità dello stato dei luoghi.1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 d. lgs. 30/4/1992 n. 285 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.-l ’ obbligo di mantenere la distanza di sicurezza è funzionale ad evitare tamponamenti ed urti con altri veicoli nella parte in cui la corte territoriale ha applicato l’art. 149 al caso di specie di improvviso ostacolo (buca non segnalata nella sede stradale) che si pari davanti all’automobilista (nello specifico la buca paratasi davanti al Cosentino). Sostiene che la norma di cui all’art. 149 Codice della Strada, relativa alla distanza di sicurezza tra veicoli, è finalizzata ad evitare tamponamenti ed urti tra veicoli e non ad evitare ostacoli che si possono improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la guida (come nel caso di specie ove la buca si è improvvisamente posta davanti al Cosentino durante la guida del suo ciclomotore). 1.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c. - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta omessa osservanza di conveniente distanza di sicurezza dall’autovettura che lo precedeva . Sostiene che, sulla questione della ritenuta omessa osservanza di conveniente distanza di sicurezza dall’autovettura che precedeva il danneggiato, la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto apodittica per non illustrare nessun elemento presente in giudizio da cui sarebbe stata ricavata la prova dell’indicato assunto; non avendo menzionato il giudice di appello alcun elemento probatorio e nemmeno indiziario dal quale desumere che il danneggiato non abbia rispettato la distanza di sicurezza e quindi non avendo espresso quali elementi abbia utilizzato per la formazione del proprio convincimento. 2. Il ricorso non è fondato.3. Inammissibili sono i primi due motivi, che – in quanto relativi entrambi all’omessa integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di merito ex art. 107 c.p.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –sono qui trattati congiuntamente. 3.1. In punto di fatto, occorre premettere, che – come risulta dal verbale di udienza, che il Collegio ha visionato in considerazione della natura processuale del vizio denunciato e per l’idoneo riferimento ad esso negli atti regolamentari – all ’ udienza del 23 marzo 2009 il difensore di parte attorea ha preliminarmente chiesto che fosse autorizzata la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA]. A detta richiesta - alla quale i difensori di tutte le altre parti non si sono opposte - ha fatto seguito il seguente provvedimento: [OSCURATO:PERSONA], esaminata la documentazione allegata dalla Trambus s.p.a. nelle note ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. nonché tenuto conto delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da Trambus e da Sistemi di Costruzioni s.r.l, dispone, ex art. 107 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl a cura della parte attrice… . Sempre in punto di fatto, si rileva che nel giudizio di appello l’odierno ricorrente non risulta aver chiesto autorizzazione alla notifica della propria comparsa con appello incidentale alla [OSCURATO:PERSONA]; e che, all’udienza dell’8 giugno 2016, svoltasi davanti alla corte territoriale, le parti concordemente hanno chiesto rinvio per conclusioni. 3.2. In punto di diritto, si ripercorrono a seguire i tratti fondamentali dell’istituto della chiamata iussu iudicis nella giurisprudenza di questa Corte. A norma del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., il giudice può disporre l’intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune. L’ordine di intervento del giudice è diretto (non al terzo, ma) alla parte, che deve provvedere alla chiamata mediante citazione. Se la parte non ottempera all’ordine, la causa è cancellata e, se non è riassunta davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione), il processo si estingue ex art. 307 c.p.c. Il giudice può ordinare l’intervento per svariate ragioni (Cass. n. 707/2004, 4247/1978): non soltanto perché non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire economia dei giudizi, ovvero unità e uniformità di decisione su rapporti connessi; per tenere conto dell’interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo. L’apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n. 22419//2008). Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l’intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell’attore) e, dunque, può essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995), salvo precisare che il giudice, per mezzo di questo istituto, non può correggere la supposta erronea vocatio in ius da parte attrice (Cass. n. 13908/2007). A seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di parte a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003) e tale rimane per tutto il successivo svolgersi processuale salvo che non sia estromesso con sentenza del giudice di primo o di secondo grado. La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà. Il terzo, se chiamato in causa dalla parte a cui è rivolto l’ordine del giudice di primo grado, deve essere presente in causa anche nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 2901/2008) ed assume nel processo una posizione processuale autonoma, che gli consente di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite (Cass. n. 459/1982). In particolare, il terzo, nel caso in cui l’intervento avvenga dopo l’espletamento dei mezzi istruttori, ha piena libertà di difesa e non è vincolato all’attività probatoria precedentemente svolta (Cass. n. 1282/1985). Quanto al rapporto in cui l’art. 107, in tema di intervento per ordine del giudice, si pone con l’art. 102 c.p.c., in tema di litisconsorzio necessario – occorre rilevare che trattasi di disposizioni processuali del tutto differenti: -sia perché in base all ’ art. 107, l ’ intervento del terzo è soltanto opportuno , mentre, in base all’art. 102 c.p.c., è necessario integrare il contraddittorio; - sia perché la comunanza della causa, di cui all ’ art. 107 c.p.c. è espressione più ampia di quella usata dall’art. 102, che richiede che la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti ; - sia perché il mancato adempimento dell ’ onere di chiamare il terzo, nel caso dell’art. 107, determina soltanto la cancellazione della causa dal ruolo (a cui può seguire l’estinzione del processo), mentre, nel caso dell’art. 102 c.p.c., determina l’ estinzione immediata del processo; - sia perché la chiamata del terzo per ordine del giudice determina una situazione di litisconsorzio necessario esclusivamente ai fini processuali, che è concettualmente compatibile con la insussistenza ab origine di una situazione di litisconsorzio sostanziale (Cass. n. 739/1999); in altri termini, l’ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell’art. 102 c.p.c., ha per causa la necessità del litisconsorzio, mentre l’ordine di chiamata del terzo, a norma dell’art. 107 c.p.c., ha per conseguenza la necessità del litisconsorzio: il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine. Sotto detto ultimo profilo, è ancora impregiudicata nella giurisprudenza di questa Corte la questione di diritto se la chiamata iussu iudicisrichieda o meno che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati (con conseguente applicabilità del disposto di cui all’art. 331 c.p.c., per cui la notifica dell’atto di appello integra la vocatio in ius) ovvero possa essere disposta anche in cause scindibili (con conseguente applicabilità del diverso disposto di cui all’art. 332 c.p.c., per cui la notifica dell’atto di appello è da considerarsi mera litis denuntiatio), come pure quella di quali siano le conseguenze nelle due evenienze. Invero, i due precedenti rinvenibili sul punto (Cass. n. 9131/2016 e n. 3717/2010), non hanno affrontato direttamente la questione, essendosi limitati a statuire che quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata (ex art. 107 c.p.c., nde), non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell’art. 331 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio nel giudizio di legittimità . 3.3. Ciò posto, occorre qui comunque ribadire che l’intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, n. 5147/2019). In linea di principio, infatti, non sussiste un litisconsorzio necessario tra il soggetto reputato quale legittimato passivo o titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed il soggetto che tale qualità possieda effettivamente: ridondando a rischio di chi agisce la correttezza della individuazione della giusta controparte su cui fare ricadere le conseguenze della fondatezza della propria pretesa. Pertanto, dinanzi all’indicazione, ad opera di uno o più delle controparti dell’attore, di altro soggetto quale responsabile in luogo di (o anche solo in concorso con) una di queste, non sarebbe stato sussistente un litisconsorzio necessario tra tali ultime e l’altro, a meno di diversi presupposti correttamente allegati dalle parti e sottoposti al giudice e da questi poi recepiti a sostegno della decisione di estendere il contraddittorio. Era dunque onere del ricorrente spiegare in ricorso le ragioni del proprio assunto e, quindi, quale fosse la posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per quale ragione la mancata integrazione del contraddittorio fosse da intendersi avvenuta in cause inscindibili, somministrando in quell’atto tutti gli elementi per ricostruire la sussistenza dei presupposti dell’invocata fattispecie processuale: con tutta evidenza non bastando il mero richiamo all’art.107 c.p.c. operato, senza alcuna motivazione, dal giudice che aveva pronunciato sull’istanza di estensione del contraddittorio, visto che, per quanto più su argomentato, l’inscindibilità non si ricollega in modo automatico all’applicazione di detta norma. Tanto più che: a) come sopra rilevato, era stata parte attorea a chiedere in primo grado la chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA]; b) la stessa parte, in qualità di appellata, non risulta aver chiesto alla corte di merito di essere autorizzata alla notifica (alla [OSCURATO:PERSONA]) della propria comparsa con appello incidentale; c) all’udienza dell’8 giugno 2016 le parti hanno concordemente richiesto rinvio per conclusioni. Circostanze queste che avvalorano tutte il fatto che la corte territoriale ha implicitamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (o chi per essa) non fosse un litisconsorte necessario, nemmeno processuale, e, valutata la scindibilità della causa, ha implicitamente considerato applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 332 c.p.c., con conseguente ammissibilità dell’appello principale proposto dalla Sistemi di Costruzioni e degli appelli incidentali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e dall’odierno ricorrente. Poiché il ricorrente non ha assolto tale onere illustrativo, i motivi in esame - non essendo autosufficienti su circostanze indispensabili per valutarne la fondatezza e non essendo possibile sopperire a tale lacuna con atti successivi o con un ufficioso accesso ad altri fra gli atti di causa nemmeno in caso di deduzione di vizi di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. -sono inammissibili. 4. I motivi terzo e quarto, tra loro connessi, sono infondati, se non inammissibili per involgere censure alla ricostruzione dei fatti, di norma invece insindacabile in sede di legittimità. Nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 2480/2018; in senso analogo: Cass. nn. 2479 e 2482 del 2018; Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023; Cass. Sez. U. n. 20943/2022) è principio di diritto quello per cui In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione - anch e ufficiosa - dell ’ art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro . Di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la Corte territoriale nella parte in cui (sentenza impugnata, pp. 7 ed 8), dopo aver ritenuto non adeguatamente provato il nesso causale tra la buca e l’evento dannoso, ha ritenuto – con valutazione in fatto, insindacabile nella presente sede – che la condotta, imprudente e negligente, del Cosentino aveva per l’appunto inciso sull’insussistenza del nesso causale tra la buca e l’evento dannoso. La Corte territoriale ha infatti escluso il nesso causale sulla base della seguente argomentazione: A tale riguardo, infatti, rileva innanzi tutto il dato che il sinistro risulti avvenuto in ora diurna e condizioni di perfetta visibilità. Inoltre, secondo la prospettazione attrice e come parimenti riferito dal teste D’Andrea, il ciclomotore procedeva lentamente seguendo diverse vetture incolonnato e che non avrebbero consentito un’adeguata visuale del percorso. Ad avviso della Corte, quindi, è lecito affermare che il Cosentino, in considerazione della sua andatura ridotta e qualora avesse mantenuto una conveniente distanza di sicurezza dall’autovettura che lo precedeva, era in condizione di avvistare per tempo l’ostacolo e approntare una tempestiva manovra per evitarlo . 5. Inammissibili sono infine i motivi quinto e sesto, a loro volta tra loro connessi.Fermo restando che la Corte territoriale ha valutato l’apporto causale del Cosentino alla luce del complesso compendio istruttorio (e, quindi, non soltanto della violazione della distanza di sicurezza, la quale non assume pertanto un ruolo determinante ai fini della decisione), ilricorrente, attraverso le censure critiche articolate con i motivi in esame, si è inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Invero, al di là del formale richiamo, contenuto nell’esposizione dei motivi, ai vizi di cui all’art. 360 n. 3 e n. 4, le censure sollevate in ricorso sono tutte dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: rigetta il ricorso; e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, quanto a [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in euro 4000 per compensi, e, quanto ad ognuna delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e società Sistemi di Costruzione, per quest’ultima con distrazione al suo difensore per dichiaratone anticipo, in euro 3000 per compensi, oltre, per ciascuna di tutte dette controricorrenti, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessor