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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 18397/2023

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31255/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso il decreto n. 255/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato in data 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Svolgimento del processo Questa Corte con ordinanza n. 36268/2022 del 13/12/2022 espose quanto appresso:

1. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data 11 maggio 2021 la Corte d’Appello di Perugia - decidendo sull’opposizione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso il decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001 che aveva liquidato in favore dell’odierna controricorrente la somma di € 1.200,00 a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento (sempre per equa riparazione) protrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per tre anni oltre il termine di durata ragionevole- ha accolto in minima misura i motivi di opposizione del citato MINISTERO, operando unicamente la riduzione della somma riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] dall’importo € 1.200,00 - liquidato in sede di decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001-ad € 1.150,00.

Tale riduzione è stata disposta dalla Corte territoriale in considerazione del valore del giudizio presupposto e della conseguente necessità di applicare il limite previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001.

2. Avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia propone ora ricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

4. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001, e 6, par. 1, Conv.

EDU.

Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di tardività del ricorso ex L. 89/2001.

Sottolinea il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che la PROIETTI, dopo aver già ottenuto un’ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, aveva poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.

Il ricorrente Ministero, quindi, argomenta che il termine semestrale ex art. 4, L. 89/2001 avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’ordinanza di assegnazione in data 13 luglio 2016 (a fronte di un’istanzadi equa riparazione depositata nel 2019) e non con riguardo alla definizione del successivo giudizio di ottemperanza, in quanto quest’ultimo si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto dell’odierna controricorrente, da ritenersi integralmente soddisfatto con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva.

Con questa censura, pertanto, dopo una ricostruzione dell’orientamento progressivamente formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in ordine airapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001, si deduce che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte che invoca il riconoscimento dell’equo indennizzo la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine ex art. 4, L. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui-procedimenti esecutivi o di ottemperanza.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, L. 89/2001.

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), argomentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un equo indennizzo) si è articolato in una fase di cognizione (ex L. 89/2001) ed una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, dovendosi, conseguentemente, ritenere che, in relazione a tale ultima fase, il soggetto titolare del lato passivo dell’obbligazione ex L. 89/2001 sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al profilo dello “scomputo della durata del giudizio di cognizione derivante dalla parcellizzazione del credito e del giudizio di ottemperanza in ragione dell’abuso dei poteri processuali”.

Il ricorso, infatti, richiama le proprie precedenti difese con le quali aveva dedotto: 1) la condotta abusiva della ricorrente consistente nella proposizione del (primo) procedimento per equa riparazione -che costituisce giudizio presupposto del presente (secondo) procedimento per equa riparazione- in modo separato dalle altre 130 parti del primo giudizio presupposto, in tal modo generando un abusivo allungamento dei tempi del primo procedimento per equa riparazione; 2) l’abuso dei poteri processuali della ricorrente, la quale, dopo aver ottenuto in sede civile provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, aveva poi promosso un giudizio di ottemperanzada ritenersi superfluo.

Ciò premesso l’ordinanza in parola rimetteva il ricorso alla pubblica udienza, con speciale riguardo alle questioni poste con il secondo motivo.

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive (S.U. n. 6312, 19/03/2014 (Rv. 630042).

Si è successivamente precisato che ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (S.U. n. 19883, 23/07/2019, Rv. 654838).

Con la medesima sentenza si è, inoltre, concluso nel senso che Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo (Rv. 654838).

Deve escludersi che con l’assegnazione il creditore dello Stato possa reputarsi perciò solo soddisfatto, trattandosi di definizione che, in assenza adempimento da parte della P.A., non raggiunge lo scopo soddisfattivo e lo strumento del giudizio d’ottemperanza costituisce, appunto, il mezzo attraverso il quale il creditore potrà essere effettivamente soddisfatto, attraverso l’intervento del commissario nominato dal giudice amministrativo.

Pertanto, la domanda d’equo indennizzo, avanzata entro il semestre successivo alla decisione d’ottemperanza, risulta tempestiva.

Sul punto di recente è stato, invero, chiarito il creditore insoddisfatto si sia avvalso in via concorrenziale, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla definizione positiva, con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata, dell'ultimo dei rimedi intentati (Sez. 2, n. 33764, 16/11/2022, Rv. 666313).

2. Il secondo motivo merita di essere accolto, non intendendo il Collegio discostarsi dal principio di diritto enunciato con la recente ordinanza n. 33764/2022, la quale ha affermato la legittimazione, oltre che del Ministero della Giustizia, di quello dell’Economia e delle Finanze.

3. Il terzo motivo con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è privo di fondamento.

Invero, dall’insieme motivazionale può trarsi che la Corte locale, disattendendo tutte le critiche mosse dall’opponente, si è, di conseguenza, pronunciata anche sulla prospettazione con la quale il Ministero contestava il computo della durata del processo presupposto, assumendo la necessità di detrarre il tempo ricollegabile a condotta abusiva della Proietti.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31255/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in atti; –controricorrente – avverso il decreto n. 255/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato in data 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Svolgimento del processo Questa Corte con ordinanza n. 36268/2022 del 13/12/2022 espose quanto appresso: 1. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto in data 11 maggio 2021 la Corte d’Appello di Perugia - decidendo sull’opposizione del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA avverso il decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001 che aveva liquidato in favore dell’odierna controricorrente la somma di € 1.200,00 a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento (sempre per equa riparazione) protrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per tre anni oltre il termine di durata ragionevole- ha accolto in minima misura i motivi di opposizione del citato MINISTERO, operando unicamente la riduzione della somma riconosciuta in favore di [OSCURATO:PERSONA] dall’importo € 1.200,00 - liquidato in sede di decreto ex art. 3, comma 4, L. 89/2001-ad € 1.150,00. Tale riduzione è stata disposta dalla Corte territoriale in considerazione del valore del giudizio presupposto e della conseguente necessità di applicare il limite previsto dall’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001. 2. Avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia propone ora ricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 4. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001, e 6, par. 1, Conv. EDU. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell’eccezione di tardività del ricorso ex L. 89/2001. Sottolinea il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che la PROIETTI, dopo aver già ottenuto un’ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva, aveva poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il ricorrente Ministero, quindi, argomenta che il termine semestrale ex art. 4, L. 89/2001 avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’ordinanza di assegnazione in data 13 luglio 2016 (a fronte di un’istanzadi equa riparazione depositata nel 2019) e non con riguardo alla definizione del successivo giudizio di ottemperanza, in quanto quest’ultimo si sarebbe tradotto in un’attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto dell’odierna controricorrente, da ritenersi integralmente soddisfatto con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione in sede esecutiva. Con questa censura, pertanto, dopo una ricostruzione dell’orientamento progressivamente formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in ordine airapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell’applicazione dell’art. 4, L. 89/2001, si deduce che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte che invoca il riconoscimento dell’equo indennizzo la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine ex art. 4, L. 89/2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi -anche se superflui-procedimenti esecutivi o di ottemperanza. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, L. 89/2001. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), argomentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un equo indennizzo) si è articolato in una fase di cognizione (ex L. 89/2001) ed una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, dovendosi, conseguentemente, ritenere che, in relazione a tale ultima fase, il soggetto titolare del lato passivo dell’obbligazione ex L. 89/2001 sia il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al profilo dello “scomputo della durata del giudizio di cognizione derivante dalla parcellizzazione del credito e del giudizio di ottemperanza in ragione dell’abuso dei poteri processuali”. Il ricorso, infatti, richiama le proprie precedenti difese con le quali aveva dedotto: 1) la condotta abusiva della ricorrente consistente nella proposizione del (primo) procedimento per equa riparazione -che costituisce giudizio presupposto del presente (secondo) procedimento per equa riparazione- in modo separato dalle altre 130 parti del primo giudizio presupposto, in tal modo generando un abusivo allungamento dei tempi del primo procedimento per equa riparazione; 2) l’abuso dei poteri processuali della ricorrente, la quale, dopo aver ottenuto in sede civile provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, aveva poi promosso un giudizio di ottemperanzada ritenersi superfluo. Ciò premesso l’ordinanza in parola rimetteva il ricorso alla pubblica udienza, con speciale riguardo alle questioni poste con il secondo motivo. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna "Pinto" definitivo, pronunciato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei (secondo quanto indicato dalla Corte EDU, sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella contro Italia) e giorni cinque (in relazione al disposto di cui all'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.) dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto - sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l'adempimento spontaneo della P.A. - ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all'intervenuta promozione dell'azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU (in relazione all'art. 41 della Convenzione EDU) e non con le forme e i termini dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, la cui portata non si estende alla tutela del diritto all'esecuzione delle decisioni interne esecutive (S.U. n. 6312, 19/03/2014 (Rv. 630042). Si è successivamente precisato che ai fini dell'individuazione della ragionevole durata del processo rilevante per la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2 della l. n. 89 del 2001, la fase esecutiva eventualmente intrapresa dal creditore nei confronti dello Stato-debitore inizia con la notifica dell'atto di pignoramento e termina allorché diventa definitiva la soddisfazione del credito indennitario (S.U. n. 19883, 23/07/2019, Rv. 654838). Con la medesima sentenza si è, inoltre, concluso nel senso che Il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, dovendosi considerare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo (Rv. 654838). Deve escludersi che con l’assegnazione il creditore dello Stato possa reputarsi perciò solo soddisfatto, trattandosi di definizione che, in assenza adempimento da parte della P.A., non raggiunge lo scopo soddisfattivo e lo strumento del giudizio d’ottemperanza costituisce, appunto, il mezzo attraverso il quale il creditore potrà essere effettivamente soddisfatto, attraverso l’intervento del commissario nominato dal giudice amministrativo. Pertanto, la domanda d’equo indennizzo, avanzata entro il semestre successivo alla decisione d’ottemperanza, risulta tempestiva. Sul punto di recente è stato, invero, chiarito il creditore insoddisfatto si sia avvalso in via concorrenziale, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla definizione positiva, con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata, dell'ultimo dei rimedi intentati (Sez. 2, n. 33764, 16/11/2022, Rv. 666313). 2. Il secondo motivo merita di essere accolto, non intendendo il Collegio discostarsi dal principio di diritto enunciato con la recente ordinanza n. 33764/2022, la quale ha affermato la legittimazione, oltre che del Ministero della Giustizia, di quello dell’Economia e delle Finanze. 3. Il terzo motivo con il quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è privo di fondamento. Invero, dall’insieme motivazionale può trarsi che la Corte locale, disattendendo tutte le critiche mosse dall’opponente, si è, di conseguenza, pronunciata anche sulla prospettazione con la quale il Ministero contestava il computo della durata del processo presupposto, assumendo la necessità di detrarre il tempo ricollegabile a condotta abusiva della Proietti. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra compos
Decreto Cassazione n. 18397/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris