CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che: - il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in quanto per una parte del periodo per cui il magistrato di sorveglianza aveva concesso la riduzione della pena ex art. 35-ter ord. pen. il condannato era, in realtà, in detenzione domiciliare, mentre per altro periodo beneficiava del regime detentivo a celle aperte; - nel ricorso non si prende posizione sul periodo sofferto in detenzione domiciliare, si accetta la decisione relativamente al periodo sofferto in detenzione a celle aperte, ma si deduce che residuava ancora un periodo in cui il detenuto non aveva fruito di tale regime attenuato, periodo con riferimento al quale l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non avrebbe dovuto essere riformata; - in realtà, però, tale periodo, cui si riferisce il ricorso, ha una durata estremamente limitata (17 luglio 2017 - 5 agosto 2017) ed il ricorso non prende posizione sulla circostanza che la brevità del periodo possa essere valutata, unitamente a dignitose condizioni carcerarie e sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez. U, Sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, D.A.P. in proc. Connmisso, Rv. 280433), quale fattore compensativo della disponibilità nella cella di detenzione di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 f