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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 luglio 2022

Cassazione n. 22894/2022

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA]+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Roma,20 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA]+ALTRI, elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 61 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Grazia PIACCIANO, rappresentati e difes i d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta delega in atti; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 833/2019 della Corte di Appello di Bologna pubblicata il 15.11.2019 N.R.G. 182/2019. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvederesulle spese; Rilevato altresì che non ricorronoi presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta inter pretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, espese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori, come per legge. Roma,20 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 22894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris