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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12605/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IPulvirenti Giuseppe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, originariamente contestato con l'aggravante della ingente quantità ( art.80 DPR 309/1990).

Gli esponenti Mascali e Giardinaro deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla sussumibilità del reato contestato nella ipotesi lieve di cui al V corna dell'art. 73 DPR 309/1990, Pulvirenti e Belfiore lamentano vizio di motivazione cori riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti cori i quali lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art, 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare i vizi lamentati non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

Relativamente ai motivi aggiunti del Mascali è agevole rilevare che l'aggravante di cui all'art. 80 è stata pacificamente esclusa, come sl ricava chiaramente dal calcolo della pena riportato nella sentenza impugnata.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna iii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Ilonsigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IPulvirenti Giuseppe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990, originariamente contestato con l'aggravante della ingente quantità ( art.80 DPR 309/1990). Gli esponenti Mascali e Giardinaro deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla sussumibilità del reato contestato nella ipotesi lieve di cui al V corna dell'art. 73 DPR 309/1990, Pulvirenti e Belfiore lamentano vizio di motivazione cori riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti cori i quali lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art, 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare i vizi lamentati non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. Relativamente ai motivi aggiunti del Mascali è agevole rilevare che l'aggravante di cui all'art. 80 è stata pacificamente esclusa, come sl ricava chiaramente dal calcolo della pena riportato nella sentenza impugnata. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'a somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna iii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Ilonsigliere estens
Sentenza Cassazione n. 12605/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris