CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 24254/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza resa in data 7 luglio 2025 la Corte d’appello di Milanoconfermava la sentenza emessa il 21 marzo 2024 dal Tribunale di Pavia con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA], per quel che qui interessa, era stato dichiaratocolpevole del reato di rapina aggravata in concorso.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza, con i quali deduceva violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.e carenza di motivazione, in relazione al giudizio di responsabilità, nonchéviolazione degli artt. 192 cos. proc. pen., 99, 133, 62, n. 6) cod. pen. e 59, lett.d), della legge n. 689/1981, in relazione al trattamento sanzionatorio.Con atto depositato il 5 marzo 2026 il ricorrente rinunciava al ricorso percassazione.3. In ragione dell’intervenuta rituale rinuncia al ricorso, depositata agli attidel processo, il medesimo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazioneper rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamentodelle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delleammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra leipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. equelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen (v., ex multis,Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02).Non risulta, invero, e neppure è stato dedotto, che la rinunciaall’impugnazione sia stata determinata da causa non imputabile al ricorrente(cfr., in argomento, Sez. 6, n. 12009 del 27/01/2026, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 289538 – 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la declaratoriadi inammissibilità seguita alla rinuncia all'impugnazione per sopravvenutacarenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente noncomporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali, né alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi diipotesi che prescinde da profili di soccombenza e di colpa).4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]