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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06398/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110 e 648 cod. pen., pur in mancanza di una prova certa in tal senso, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che - richiamandosi alla motivazione posta alla base della sentenza di primo grado, con la quale, conformemente a quanto consolidato nel diritto vivente, quella della pronuncia di secondo grado si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo - ha adeguatamente indicato gli elementi in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente abbia integrato pienamente i presupposti costitutivi del reato di truffa, a fronte di assunti difensivi del tutto inidonei a scalfire la piattaforma probatoria accusatoria posta a base della condanna dell'odierno ricorrente, e in questa sede non rivalutabile (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, là dove si è evidenziato come la condotta truffaldina dell'Agosta non si sia esplicata solamente nel rispondere all'annuncio di vendita della bicicletta elettrica pubblicato online dalla persona offesa, concludendo un accordo per l'acquisto della stessa mediante un assegno circolare, poi accertatosi come contraffatto, ma anche nel rendersi successivamente irreperibile all'utenza telefonica, indicata al momento della consegna della res e poi risultata inattiva); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra il delitto oggetto del presente processo e quello giudicato dal Tribunale di Como, è anch'esso reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dai giudici di appello, che hanno respinto la richiesta difensiva con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, dove, oltre alla mancanza di specificità del relativo motivo di appello, si sono sottolineate non illogiche ragioni a base della non ravvisabilità dell'unicità del disegno criminoso tra i due delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato ex artt. 110 e 648 cod. pen., pur in mancanza di una prova certa in tal senso, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, che - richiamandosi alla motivazione posta alla base della sentenza di primo grado, con la quale, conformemente a quanto consolidato nel diritto vivente, quella della pronuncia di secondo grado si salda per formare un unico complessivo corpo argomentativo - ha adeguatamente indicato gli elementi in base ai quali debba ritenersi che la condotta tenuta dall'odierno ricorrente abbia integrato pienamente i presupposti costitutivi del reato di truffa, a fronte di assunti difensivi del tutto inidonei a scalfire la piattaforma probatoria accusatoria posta a base della condanna dell'odierno ricorrente, e in questa sede non rivalutabile (si vedano le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza, là dove si è evidenziato come la condotta truffaldina dell'Agosta non si sia esplicata solamente nel rispondere all'annuncio di vendita della bicicletta elettrica pubblicato online dalla persona offesa, concludendo un accordo per l'acquisto della stessa mediante un assegno circolare, poi accertatosi come contraffatto, ma anche nel rendersi successivamente irreperibile all'utenza telefonica, indicata al momento della consegna della res e poi risultata inattiva); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra il delitto oggetto del presente processo e quello giudicato dal Tribunale di Como, è anch'esso reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate dai giudici di appello, che hanno respinto la richiesta difensiva con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano le pagg. 4 e 5 dell'impugnata sentenza, dove, oltre alla mancanza di specificità del relativo motivo di appello, si sono sottolineate non illogiche ragioni a base della non ravvisabilità dell'unicità del disegno criminoso tra i due delitti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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