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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22154/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa IL 20 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che — su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — ha riformato quoad poenam (con applicazione della pena finale di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa) la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione perché la Corte distrettuale, aderendo alla proposta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e concentrando la propria attenzione sulla confessione dell'imputato, non ha rilevato l'erronea valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla prova dichiarativa, in particolare sopravvalutando il narrato della persona offesa e trascurando le suggestioni provenienti dalla p.g.; la parte lamenta altresì il mancato rispetto, nell'esecuzione delle operazioni di riconoscimento, delle modalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

In secondo luogo, la Corte territoriale non ha dato atto delle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.

L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella

I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Fatta questa premessa, ne consegue che all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e neanche può discutersi della mancanza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 codice di rito.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/4/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R na Miccoli 1- 25.1.-0)[OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa IL 20 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che — su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. — ha riformato quoad poenam (con applicazione della pena finale di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa) la decisione del Tribunale della stessa città che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione perché la Corte distrettuale, aderendo alla proposta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e concentrando la propria attenzione sulla confessione dell'imputato, non ha rilevato l'erronea valutazione del Giudice di primo grado in ordine alla prova dichiarativa, in particolare sopravvalutando il narrato della persona offesa e trascurando le suggestioni provenienti dalla p.g.; la parte lamenta altresì il mancato rispetto, nell'esecuzione delle operazioni di riconoscimento, delle modalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen. In secondo luogo, la Corte territoriale non ha dato atto delle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati. Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707). Fatta questa premessa, ne consegue che all'odierno ricorrente è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e neanche può discutersi della mancanza di motivazione circa il mancato proscioglimento ex art. 129 codice di rito.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R na Miccoli 1- 25.1.-0)[OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE
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