CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 33576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Trento-Sezione Distaccata di Bolzano, del 22.9.2022, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano della Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo altoatesino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile del delitto di furto pluriaggravato e della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e la riduzione per il rito abbreviato, li aveva condannati alla pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pedrinelli deducendo: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157 e 707 cod. pen.: rileva che la Corte di appello non ha preso atto della intervenuta estinzione della contravvenzione che era stata oggetto di accertamento in data 3.6.2017 per cui il termine massimo di prescrizione era maturato nel corso del giudizio di secondo grado; 2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto: rileva l'erroneità della decisione impugnata alla luce della giurisprudenza di legittimità e, dall'altro, il fatto che il furgone, sotto il cui sedile lato passeggero erano stati rinvenuti gli arnesi, era di proprietà dello stesso odierno ricorrente, circostanza evidentemente coerente con la loro disponibilità direttamente funzionale alla commissione del furto; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso rilevando che le argomentazioni della sentenza impugnata, che presenta una motivazione assolutamente adeguata, sono condivisibili e rispondono compiutamente a tutte le questioni oggetto dei motivi di censura; 4. la difesa ha trasmesso il certificato di constatazione di morte dell'imputato avvenuta in Artogne il 4.5.2023. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO La sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta morte dell'imputato. Risulta documentalmente (cfr., il certificato di constatazione di morte del medico legale e, quindi, il relativo certificato di morte rilasciato dal Comune di Artogne in data 30.5.2023) che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Artogne il 4.5.2023, ovvero in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata, essendo la contravvenzione ascrittagli estinta per morte dell'imputato (cfr., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di Cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010, Lombardo ovvero Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023 Il