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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07720/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione della legge penale per essere stato erroneamente qualificato il fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu °cui/ non ricorre, alla luce dell'imputazione e considerato che la sentenza impugnata ha reputato corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti dando atto della "media rilevanza", in punto gravità, della condotta, sicché il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, la violazione della legge penale per essere stato erroneamente qualificato il fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu °cui/ non ricorre, alla luce dell'imputazione e considerato che la sentenza impugnata ha reputato corretta la qualificazione giuridica operata dalle parti dando atto della "media rilevanza", in punto gravità, della condotta, sicché il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07720/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris