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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12391/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Solferino n. 23 in Brescia ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1305, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 12.1.2015, e pubblicata il 30.3.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irpef 2005 - Cartella di pagamento - Adesione a definizione agevolata - Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Incaricato per l’esazione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 022 2011 0016944026 000, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2005 e per l’importo di Euro 9.906,24 (controric., p. 1).

2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contestando, innanzitutto, la omessa/invalida notificazione del prodromico avviso di accertamento.

La CTP respingeva il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia.

La CTR confermava la decisione di primo grado.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria, spiegando di aver aderito a procedura di definizione agevolata della controversia, e domandando pronunziarsi l’estinzione del giudizio.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza dell’accesso del contribuente a normativa condonistica.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv.

2.1. L’istanza è stata ricevuta il 13.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2017-EQUISDR-2339204).

Il contribuente ha quindi prodotto copia del bollettino di versamento delle somme dovute.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

4. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”.

4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Solferino n. 23 in Brescia ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1305, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 12.1.2015, e pubblicata il 30.3.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irpef 2005 - Cartella di pagamento - Adesione a definizione agevolata - Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio - Cessazione della materia del contendere. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per l’esazione notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 022 2011 0016944026 000, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2005 e per l’importo di Euro 9.906,24 (controric., p. 1). 2. Il contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia contestando, innanzitutto, la omessa/invalida notificazione del prodromico avviso di accertamento. La CTP respingeva il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sezione staccata di Brescia. La CTR confermava la decisione di primo grado. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria, spiegando di aver aderito a procedura di definizione agevolata della controversia, e domandando pronunziarsi l’estinzione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza dell’accesso del contribuente a normativa condonistica. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv. 2.1. L’istanza è stata ricevuta il 13.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA], che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. 2017-EQUISDR-2339204). Il contribuente ha quindi prodotto copia del bollettino di versamento delle somme dovute. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. 4. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdot
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