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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31158/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, in punto di responsabilità e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, denegata con riferimento alle concrete modalità del fatto che il ricorrente non contesta nella sua materialità proponendone una lettura depotenziata in ragione delle indinnostrate ragioni che l'avrebbero 432' cati-l-Ko giustificato e che la Corte di merito harenuto "futili"; anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai numerosi precedenti penali, non presta il fianco a censure in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, intrinsecamente generici, sono anche manifestamente infondati perché propongono un tema, in punto di responsabilità e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, denegata con riferimento alle concrete modalità del fatto che il ricorrente non contesta nella sua materialità proponendone una lettura depotenziata in ragione delle indinnostrate ragioni che l'avrebbero 432' cati-l-Ko giustificato e che la Corte di merito harenuto "futili"; anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai numerosi precedenti penali, non presta il fianco a censure in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giug
Sentenza Cassazione n. 31158/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris