CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 27915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17457/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Federica, in proprio e quale proprietaria dei beni immobili soggetti a reiterazione del vincolo nonché in qualità di legale rappresentante pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di usufruttuario dei beni immobili soggetti a reiterazione del vincolo, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e allegata al presentericorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA], n. 22. - ricorrent i - 2RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R. Perfetti , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , n. 3 9 , presso il suo studio , giusta procura speciale unita alcontroricorso -controricorrente - E Presidenza del Consiglio dei Ministri – CIPESS - , in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici di Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 225/2023, depositata in data 1/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi alla Corted’appello di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] (RFI) s.p.a., il [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] (CIPE) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo l’accertamento della natura espropriativa e non conformativa del vincolo preordinato all’esproprio gravante sull’area di loro proprietà, sita in Peschiera del Garda, Via dei Frati, apposto dal CIPE con la delibera n. 120 del 2003, reiterato con la 3RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio delibera CIPE n.21 del 2009, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi con la delibera CIPE n. 22 del 2016 del 1/5/2016, sino alla cessazione del vincolo con la delibera n.42 del 2017, a decorrere dal 10/7/2017. Gli attori chiedevano l’indennità dovuta ai sensi dell’art.39 del d.P.R.n. 327 del 2001, tenuto conto dell’imposizione della fascia di salvaguardia di 75 m. Nella citazione si precisava che [OSCURATO:PERSONA] era usufruttuario del terreno, donato alla propria figlia il 12/7/2006, con successiva locazione in data 29/7/2010. Sua figlia [OSCURATO:PERSONA] era nuda proprietaria del terreno, mentre era stata donata l’azienda il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla propria madre [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale, gestiva l’azienda denominata “RistoranteAl Fassino di [OSCURATO:PERSONA]”. Ad avviso degli attori la reiterazione del vincolo avrebbe impedito la programmata ristrutturazione dei duepiani interamente destinati a camere di albergo, posticipata proprio a causa del vincolo preordinato all’esproprio, nonché l’edificazione di due piani sopra il solaio del ristorante per l’ampliamento della struttura ricettiva. Tanto è vero che sopra il solaio erano presenti le armature in ferro finalizzate alla sopraelevazione, realizzate con la portata idonea a sopportare l’edificazione di altri piani. L’approvazione della delibera n. 120 del 2003 del CIPE e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sugli immobili avrebbero impedito la realizzazione dei loro progetti di investimento turistico, pur avendo essi ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di albergo n. 1163 del 31/3/2003, chiesta e rilasciata pochi mesi prima dell’approvazione del progetto preliminare. 4RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA],eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione del “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”. 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei T rasporti ed il CIPE si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori, rilevando che la nuda proprietaria [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun titolo per lo sfruttamento economico del compendio immobiliare, mentre l’usufruttuario - [OSCURATO:PERSONA] - non era titolare dell’azienda che utilizzava i beni per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. 4. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.225 del 2023, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava la domanda di indennizzo per reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, ex art. 39 del d.P.R. n.327 del 2001. 4.1. Preliminarmente, rilevava che [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA] chiesto congiuntamente l’accertamento del loro diritto all’indennità ex art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, «senza richiedere la liquidazione separata delle somme spettanti al nudo proprietario o all’usufruttuario», sicché non poteva essere posta in dubbio la loro legittimazione attiva. Al contrario, il difetto di legittimazione attiva riguardava di impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, in quanto l’indennizzo di cui all’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, poteva essere erogato esclusivamente in favore del proprietario e non di soggetti diversi che a qualsiasi titolo abbiano il godimento del fondo». [OSCURATO:PERSONA], dunque, era legittimata «solo in proprio quale usufruttuaria [in realtà nuda proprietaria] e non in qualità di titolare dell’impresa individuale». 5RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4.2. Veniva accolta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine alla posizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che non era beneficiario del vincolo. 4.3. Quanto al merito, dalle relazioni del CTU, geom. Marino, risultava che con l’apposizione del vincolo del 2003 era stata individuata la posizione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità che, nel tratto in esame, correva affiancata a sud all’autostrada A4 e risultava interposta tra quest’ultima ed il RistoranteAl Frassino. Nessuno degli immobili oggetto di causa era destinato ad essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità. 4.4. Con la relazione depositata il 23/2/2021, ad integrazione della prima, il CTU chiariva che la proprietà di parte attrice era interessata da varie fasce di rispetto di natura conformativa, non indennizzabili, in particolare: a) la fascia di rispetto autostradale, con un’estensione complessiva di mq 13421; b) la fascia di rispetto ferroviario, non ancora esistente, ma che sarebbe conseguita la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, con un’estensione complessiva di mq 7052, ma già compresa nell’estensione della fascia di rispetto autostradale «e quindi senza ulteriore aggravio per gli attori»; c) la fascia di rispetto stradale su [OSCURATO:PERSONA]. Le porzioni di immobili compresi all’interno delle predette fasce di rispetto erano individuate dallo strumento urbanistico come zona D3.1. – Zone attrezzate alberghiere, per cui concorrevano effettivamente alla determinazione della potenzialità edificatorie, «seppure all’interno delle stesse non sia possibile alcuna nuova costruzione». La superficie edificabile, libera da vincoli conformativi, risultava complessivamente pari a mq 2155, ossia mq 1158 edificabile + mq 372 quale area sopraelevabile sopra veranda sala blu + mq 625 6RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio come area sopraelevabile sopra sala gialla, sala imperiale porzione cucina e retro cucina. 5. Inoltre, il CTU evidenziava che gli immobili erano assoggettati anche «a fascia di salvaguardia, estesa fino a 75 m dall’asse della linea ferroviaria, con un’estensione complessiva di mq 4322, «nella quale non è consentito l’ampliamento, né la sopraelevazione, fino a quando l’opera pubblica non sarà realizzata e collaudata, quindi fino a quando non sarà decaduto il vincolo urbanistico di carattere temporaneo, salva deroga con parere di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore dell’opera ferroviaria». Per il CTU, quindi, la reiterazione del vincolo urbanistico, che prevedeva la fascia di salvaguardia, incideva in concreto «su un’area libera da vincoli conformativi pari complessivamente a metri quadri 2155». Il danno patito dagli attori derivava da una limitazione alla facoltà dominicale «ossia dalla limitazione della possibilità di utilizzo della potenzialità edificatoria consentita dallo strumento urbanistico ed alle caratteristiche dell’immobile». Per il CTU, peraltro, era ravvisabile «un rilevante condizionamento dell’attività economica per tutta la fase dei lavori; trattandosi di vincolo temporaneo, secondo l’ausiliario non ricorrono i presuppostiche consentano di ritenere che le limitazioni imposte incidano sul bene in modo da renderlo inutilizzabile e nemmeno influendo in modo penetrante sul valore venale, se non in via temporanea». Le limitazioni intervenute, tuttavia, facevano sì che «per effetto dei lavori, l’attività del ristorante risulterà comunque inevitabilmente influenzata dal cantiere circostante, sia in termini di inquinamento ambientale per rumori e polveri, sia per le opere di cantiere a ridosso del ristorante». 7RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale, evidenziando che nessun indennizzo era dovuto per il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto, avente natura unicamente conformativa. 5.1. Natura di vincolo preordinato all’esproprio doveva essere invece riconosciuta all’imposizione della fascia di salvaguardia di 75 m, solo temporanea e destinata a decadere dopo la realizzazione dell’opera pubblica. 5.2. Seguendo il percorso della Corte costituzionale, tracciato con la sentenza n. 179 del 1999 , la Corte d’appello rilevava che «l’indennizzo non può essere equivalente all’indennità di esproprio, poiché quest’ultima deve essere commisurata alla perdita della proprietà, mentre l’indennità deve compensare la diminuzione temporanea del valore di scambio o la riduzione della utilizzabilità del bene». Chiosava la Corteterritoriale nel senso che non potevano trovare applicazione «i criteri per la quantificazione del danno da illecito aquiliano», mentre non erano «condivisibili le conclusioni del CTU nella parte in cui ha quantificato il danno sofferto dagli attori sulla base del mancato guadagno, calcolato in base al valore locativo delle camere di albergo che potrebbero essere costruite previa realizzazione della sopraelevazione, giungendo ad accertare un danno di euro 969 1843,00 per la durata di anni 10,5». Aggiungeva, peraltro, la Corte territoriale che, come emerso anche dalla CTU, «l’armatura finalizzata alla sopraelevazione risale alla data di costruzione del fabbricato senza che gli attori abbiano mai provveduto alla sua realizzazione». Era poi inammissibile la documentazione ritualmente depositata nel corso delle operazioni peritali. Si precisava in motivazione che anche se la fascia di salvaguardia, estesa fino a 75 m dall’asse della linea [OSCURATO:PERSONA] 8RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ferroviaria di progetto e 70 m dal limite sud della stessa linea ferroviaria, era caratterizzata «dalla derogabilità con parere di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore dell’opera ferroviaria», tuttavia era «ravvisabile una compressione, sia pure temporanea, delle facoltà dominicali e del libero sfruttamento dei beni. Di qui, la «risarcibilità del danno derivante dalle limitazioni correlate al vincolo temporaneo». 6. Quanto ai criteri di liquidazione, poi, doveva essere applicato il criterio «della differenza tra il valore del bene in presenza del vincolo e il valore del medesimo bene in assenza del vincolo determinando l’indennità in ragione dei frutti civili», nella specie tenendo conto «solo degli interessi legali» (si cita Cass. n. 38326 del 3/12/2021, «riguardante un caso analogo a quello in esame»). La differenza di valore nell’anno 2009, data della prima reiterazione del vincolo, veniva quantificata in euro 542.325,00 e, nell’anno 2016, seconda reiterazione, in euro 636.328,00. L’indennità doveva, quindi, essere liquidata «in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma di euro 542.325,00 dalla data di reiterazione del vincolo con delibera n.21/2009 fino alla scadenza del vincolo e quindi sulla somma di euro 636.328,00 dalla data di reiterazione del vincolo con la delibera CIPE n.22/2016 fino alla sua scadenza». Al contrario, chiariva la Corteterritoriale che «l’applicazione degli interessi ricavati dagli investimenti allegati dagli attori (peraltro sulla base di documentazione prodotta il ritualmente dopo la scadenza dei termini), non trova nessun riscontro normativo, né giurisprudenziale». 7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale proprietaria dei beni 9RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio immobili soggetti a reiterazione del vincolo, nonché in qualità di legale rappresentante pro tempore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], che agisce in qualità di usufruttuario dei beni immobili soggetti a reiterazione del vincolo. I ricorrenti hanno depositato memoria. 8. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 9. Ha resistito con controricorso la presidenza del Consiglio dei Ministri –CIPESS. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 24 della Costituzione dell’ art. 75 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.». In particolare, si censura la parte della sentenza con la quale la Corte d’appello ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare del RistoranteAl Frassino. La Corte d’appello, dunque, ha affermato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa individuale, in quanto la stessa «è legittimata solo in proprio quale usufruttuaria e non in qualità di titolare dell’impresa individuale». Vi sarebbe stato l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non è «usufruttuaria… titolare dell’impresa individuale», ma è, invece, «[nuda] proprietaria dei beni oggetto di vincolo nonché titolare della struttura turistica esistente sulle aree». Infatti, dai titoli di proprietà prodotti risulta che [OSCURATO:PERSONA] è «nuda proprietaria in virtù dell’atto di donazione n.9076/2823 del 12/7/2006 e dalla disponibilità della struttura grazie al contratto di affitto sottoscritto con il padre [OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la Olioso non era legittimata come titolare dell’impresa individuale. 10RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] struttura immobiliare rappresenta il legittimo strumento di lavoro dell’impresa individuale. Il danno per l’attività turistica svolta nella struttura risulterebbe dalla CTU, in quanto «in entrambe le sue perizie era presente una volumetria residua per poter ampliare le stanze di albergo attuali con almeno ulteriori 50 stanze». La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come titolare unica dell’azienda turistica, sarebbe «legittimata a far valere in giudizio una lesione che concorre con quella che subisce proprietario», essendo legittimata a far valere «un aumento del valore sul quale potrebbe essere calcolato l’indennizzo». Pertanto, da un lato andrebbe corretta l’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] è usufruttuaria, dall’altra, dovrebbe essere riconosciuta la legittimazione ad agire anche all’impresa individuale RistoranteAl Frassino. 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, dell’art. 2043 del codice civile e della sentenza n. 179/1999 dalla Cortecostituzionale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d’appello ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del CTU «nella parte in cui ha quantificato il danno soffermato dagli attori sulla base del mancato guadagno, calcolato in base al valore locativo delle camere di albergo che potrebbero essere costruite previa realizzazione della sopraelevazione, giungendo ad accertare un danno di euro 969.843,00 per la durata di anni 10,5». In realtà, la Corte d’appello aveva disposto una CTU per quantificare «l’indennizzo sulla base dell’incidenza del vincolo sul godimento dei beni e sulle facoltà dominicali, e delle concrete limitazioni che ne conseguono». 11RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] CTU aveva stimato il danno subito dalla proprietà nella impossibilità di sviluppo della potenzialità edificatorie residua. Il CTU aveva fatto riferimento «alla perdita di chances per la mancata realizzazione dell’ampliamento», pur evidenziando che tale ampliamento poteva «essere realizzato anche in futuro, ma in questo caso la reiterazione del vincolo ha sicuramente influito nelle scelte dominicali». Vi sarebbe stata, allora, una «perdita economica da mancato introito», quindi un «mancato guadagno», al quale dovevano però essere detratti i costi. I ricorrenti sarebbero professionalmente in grado di gestire una struttura ricettiva anche superiore a quella attuale. Anzi, soggiungono i ricorrenti, «il posizionamento dei ferrei nel solaio superiore dell’attuale struttura è la dimostrazione inequivocabile che l’ampiamento rientrava nei loro programmi di sviluppo turistico- ricettivo». Tra l’altro, la madre della ricorrente aveva ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di albergo n. 1163 del 31/3/2003, cioè un anno prima dell’approvazione del progetto preliminare. La Corte d’appello ha poi distinto «tra fatto lecito e fatto illecito per determinare i parametri cui ancorare l’indennizzo da reiterazione». Al contrario, per i ricorrenti, «ciò che conta è parametrare l’indennizzo dei pregiudizi che, concretamente, si verificano ai danni della proprietà incisa dall’vincolo espropriativo». Non potrebbe essere esclusa la «perdita subita dal creditore come il mancato guadagno», anche in relazione «alle chances future e cioè al utilità future che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla proprietà se non ci fosse stato il vincolo». 12RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] valutazione sarebbe possibile, in quanto «ancorata ad una situazione specifica». Le facoltà del proprietario dovrebbero comprendere «anche il potenziale sviluppo edificatorio». 3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 2043 del codice civile, dalla sentenza n. 179/1999 dalla Corte costituzionale e degli articoli 112,115 e 132, secondocomma, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». L’affermazione della Corte d’appello per cui non si potrebbe computare nel danno sofferto dagli attori il mancato guadagno, calcolato in base al valore locativo delle camere di albergo «che potrebbero essere costruite previa realizzazione della sopraelevazione», costituirebbe una violazione dell’art.112 c.p.c., in quanto la sentenza sarebbe stata pronunciata ultra petita, oltre a rappresentare una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria. Nessuna delle parti ha mai contestato al CTU la scelta di individuare come criterio di indennizzo del danno subito dai ricorrenti «l’equivalente monetario che i ricorrenti avrebbero ottenuto qualora avessero realizzato la volumetria residua». Tale circostanza, non sarebbe mai stata contestata ai sensi dell’art.115 c.p.c. 4. Con il quartomotivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, dei principi contenuti nella sentenza n. 179/1999 dalla Corte costituzionale, dell’art. 42 della Costituzione e dell’ art. 1 del P rimo [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU, in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». 13RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello ha ritenuto di non doversi discostare dal recente orientamento della suprema Corte (sia cita Cass. n. 38326 del 2021) riguardante un caso analogo a quello in esame. La quantificazione dell’indennizzo è stata compiuta in base alla differenza di valore tra il bene in assenza del vincolo reiterato ed il valore medesimo in presenza del vincolo, corrispondente di fatto al valore delle potenzialità edificatorie, computando quindi gli interessi legali sul tale differenziale. Tuttavia, la Corte d’appello ha determinato l’indennità assumendo come valore di riferimento per il calcolo degli interessi legali «la diminuzione di valore del bene», anziché «l’indennità teorica di esproprio del bene sottoposto a vincolo espropriativo». Inoltre, la Corteterritoriale ha tenuto conto della diminuzione del valore del bene «per la sola perdita della volumetria», considerando quindi esclusivamente ciò che poteva essere ampliato, anziché tenere conto «dell’intera diminuzione di valore del bene», valutando anche «il valore commerciale». L’indennizzo non poteva essere computato sulla base «di una sola parte della proprietà incisa dal vincolo». La Corte territoriale ha compiuto una determinazione dell’indennità solo «simbolica». Tra l’altro, la Corte d’appello non ha tenuto conto neppure di ulteriori criteri, quali quelli stabiliti a livello regionale, dalla legge n. 11 del 2004 della Valle d’Aosta, che prevede un indennizzo commisurato al 4% delle indennità di espropriazione iniziali riferibile beni vincolati, e dalla legge regionale n. 15 del 2015 del Trentino - [OSCURATO:PERSONA], ove si prevede un indennizzo in misura pari all’interesse legale calcolato sull’intera di esproprio. Vi sono, peraltro, nella legislazione nazionale ulteriori disposizioni che «impongono un indennizzo […] collegat[o] al valore 14RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio teorico di esproprio calcolato sul bene sottoposto a vincolo espropriativo». Si fa riferimento all’art.50 del d.P.R. n. 327 del 2001, in ordine all’occupazione legittima, nonché all’art.42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, relativo all’acquisizione sanante, oltre che all’art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, relativo all’occupazione di urgenza preordinato all’espropriazione. Per essere conforme alle previsioni contenute nell’art. 39 del d.P.R.n. 327 2001, la Corte d’appello «avrebbe dovuto calcolare la frazione percentuale sull’indennità teorica di esproprio e non sulla diminuzione di valore del bene». Tra l’altro, il CTU avrebbe commesso un errore nel computo della differenza di valore tra il valore del bene in presenza del vincolo reiterato ed il valore del medesimo bene in assenza del vincolo. Il CTU, però, successivamente avrebbe corretto il valore della potenzialità edificatorie, quantificandola, per l’anno 2009, in euro 542.325,00 e nell’anno 2016 in euro 636.328,00. Il CTU, però, non ha tenuto conto «in termini di riduzione della possibilità di commercializzare il bene, di almeno il 20% del suo valore». Il CTU, in realtà, ha ritenuto fondate le osservazioni del CTP. Tuttavia, ha precisato che «dovendosi limitare la valutazione esclusivamente al valore dell’immobile astrattamente liquidabile in caso di esproprio, per il fatto che detti immobili non subiranno un effettivo esproprio a seguito dei lavori, ma esclusivamente riflessi economici conseguenti alla reiterazione del vincolo, detti riflessi economici non possono essere presi in considerazione in questa sede, in quanto danni di natura prettamente commerciali seppure di fatto sussistenti». 15RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] CTU, dunque, non ha aggiunto tale voce di danno nel calcolo della diminuzione di valore del bene, non tenendo conto del «danno di natura commerciale», ammontante al 20% del valore del fabbricato, quindi pari ad euro 1.117.872,50. Peraltro, applicando il criterio differenziale, in alcune annualità di indennizzo sarebbe irrisorio, come nell’anno 2021, in cui ammonta ad euro 63,66, oppure nell’anno 2020, in cui ammonta ad euro 319,19. 5. Con il quintomotivo di impugnazione ricorrenti lamentano la «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, dei principi contenuti nella sentenza n. 179/1999 dalla Corte costituzionale, dell’art. 42 della Costituzione e dell’ art. 1 del P rimo [OSCURATO:PERSONA] alla CEDU, in relazione all’ art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.». L’omesso esame di un fatto decisivo sarebbe determinato dalla omessa considerazione di talune «questioni»: 1. Il mancato inserimento nel valore del fabbricato in presenza della reiterazione del vincolo, «della diminuzione di valore del bene per effetto di una diminuzione della sua commerciabilità»; 2. L’errata applicazione delle tabelle ai fini IMU del Comune di Peschiera del Garda; 3. L’errata valutazione della prova offerta dai ricorrenti sul valore della volumetria; 4. Il mancato inserimento nel valore del fabbricato della diminuzione di valore del bene per effetto di una diminuzione della sua «commerciabilità». Prospettano i ricorrenti due ipotesi di computo: valore del fabbricato, per l’anno 2009, pari ad euro 5.277.817,50, con la svalutazione del 20% pari ad euro 1.164.028,50; per il 2016 valore del fabbricato per euro 5.973.662,50, con svalutazione del 20% pari ad euro 1.321.998,10. 16RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] prima ipotesi di computo, si tiene conto del valore della volumetria indicato dal CTU, quindi euro 1.164.028,50, quale svalutazione del fabbricato, sommato al valore della volumetria, per il 2009 pari ad euro 542.325,00. Oppure, per l’anno 2016, euro 1.321.998,10, quale svalutazione del fabbricato, sommata al valore della volumetria, pari ad euro 636.328,00. Nella seconda ipotesi di calcolo, invece, vi sarebbe la somma della svalutazione del fabbricato, come sopra determinata, con il valore della volumetria, determinata però con i criteri IMU, quindi in euro 1.457.046,50, per l’anno 2009, ed 1.320.742,15, per l’anno 2016. Il CTU avrebbe commesso anche un errore nell’applicazione delle tabelle ai fini IMU del Comune di Peschiera del Garda, in quanto avrebbe considerato solamente «il valore base indicato dal Comune di Peschiera del Garda» senza però «l’applicazione di alcun coefficiente correttivo che serve per rendere il più specifico possibile il valore fini IMU e per adeguarlo alla situazione concreta». Tra l’altro, il valore effettivo di mercato della volumetria sarebbe emerso anche dall’avviso di accertamento ai fini IMU per un’area di cui i signori Olioso dispongono del Comune di Peschiera del Garda, notificato nell’anno 2020, dopo la chiusura dell’istruttore giudizio. Il CTU, peraltro, non ha accolto l’osservazione del c.t. di parte, reputando che quanto riportato nell’accertamento IMU, era riferibile ad un’area che era «libera da fabbricati», mentre il terreno in oggetto presentava fabbricati. Per il ricorrente, invece, l’area con i fabbricati «avrebbe dovuto avere un valore ben maggiore». 6. Con il sestomotivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della «violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 42 della Costituzione e dell’ art. 1 del P rotocollo A ddizionale 17RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio alla Convenzione per la Salvaguardia dei D iritti dell’ U omo e delle [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d’appello non avrebbe considerato, nel computare indennizzo, «anche le perdite subite dall’attività commerciale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] utilizzando l’immobile soggetto alla reiterazione del vincolo». Tali perdite consisterebbero «nel mancato sviluppo della struttura». Il CTU ha escluso «la valutazione della perdita dell’attività aziendale». In realtà, però, «la valutazione della perdita subita dall’attività aziendale per effetto del vincolo avrebbe dovuto essere affrontata ed un eventuale diniego avrebbe dovuto essere motivato». Si cita in particolare la giurisprudenza CEDU, pure richiamata dalla Cortedi cassazione (si cita Cass. n. 175 6/4/2022). Il danno relativo all’avviamento commerciale dovrebbe essere liquidato ed aggiunto all’indennità di esproprio. Il ristorante avrebbe risentito negativamente della reiterazione del vincolo «perché avrebbe potuto sviluppare anche un’attività alberghiera». 7. Con il settimomotivo di impugnazione si deduce la «violazione ed errata interpretazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’ art. 24 della Costituzionein relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p .c.». Si censura la sentenza della Corted’appello nella parte anche in cui ha ritenuto «inammissibile la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali». Tale documentazione era tesa a dimostrare «la tesi che il vincolo de quo aveva carattere espropriativo o sostanzialmente espropriativo, ed evidentemente è stata superflua in quanto la Corte 18RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio d’appello, sulla base della CTU e dei documenti depositati dalla ricorrente in modo tempestivo, ha riconosciuto il carattere espropriativo del vincolo». 8. Vengono poi sollevate una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001. 8.1. Si deduce, dunque, la «illegittimità costituzionale dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001 per violazione degli articoli 3,42,97 e 117, primo comma della Costituzionee del principio della ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte del legislatore. Violazione dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di norme che non prevedevano l’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo. Tuttavia, «la scelta aprioristica di liquidare l’indennizzo mediante l’applicazione degli interessi legali si rivela del tutto inadeguata», in quanto in determinate contingenze economiche «anche gli interessi legali sono irrisori o addirittura inesistenti o negativi», in presenza di un’inflazione pressoché nulla. Inoltre, nell’ordinamento italiano sussistono già alcune fattispecie nelle quali è previsto un indennizzo che è legato al valore dell’immobile. Si fa riferimento all’indennità di occupazione di urgenza di cui all’art. 22 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, oppure alla fattispecie dell’occupazione sanante di cui all’art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, o ancora all’art. 50 del medesimo d.P.R. , in ordine alla determinazione dell’indennizzo per l’occupazione legittima. Tali fattispecie «analoghe sono indennizzati in modo ben diverso». 19RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.2. Si deduce, poi, la «illegittimità costituzionale dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001, per violazione degli articoli 3,42,97 e 117, 2º comma, lettera m) della Costituzione, e dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». La Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 179 del 1999, che «esistono molteplici variabili, che non possono essere definite in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva». La Corte costituzionale ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo. Tuttavia, sono passati ormai 24 anni ma la determinazione dei criteri di indennizzo èlasciata ai singoli giudici o ad alcune leggi regionali. 8.3. Si deduce, poi, la «illegittimità costituzionale dell’art.39 del d.P.R. n. 327/2001 per violazione degli articoli 3,24 e 97 della Costituzionee dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del processo». La decisione in unico grado della Corte d’appello è sindacabile solo davanti alla Corte di cassazione. Vi sarebbe, allora, una limitazione del diritto di difesa «che non appare più compatibile con il principio di eguaglianza delle possibilità di tutela in giudizio». La tutela giudiziale approntata dal legislatore con l’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 «si è sempre più ristretta è sempre più inadeguata riducendo sempre più il merito del giudizio ad un unico grado». 8.4. Si deduce la «illegittimità costituzionale dell’art. 39 del d.P.R. n. 327/2001 per violazione degli articoli 3,24 e 97 della Costituzionee dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei 20RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Violazione del principio di certezza del diritto». L’assenza di criteri omogenei minimi per la determinazione dell’indennizzo relativo alla reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, comporterebbero la violazione dell’art.6 della CEDU. 8.5. Si deduce la «illegittimità costituzionale dell’art. 39 del d.P.R. n. 327/2001 per violazione dell’ art. 42 della Costituzione e dell’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali la cui osservanza è imposta dall’art. 117, primo comma, della Costituzione». La Corte d’appello non ha considerato nel calcolo dell’indennizzo «anche la diminuzione dell’attività economica svolta all’interno dell’immobile oggetto di vincolo». In tal modo, ove il giudice di legittimità decidesse di riconoscere tale affermazione, art.39 «si porrebbe in contrasto con l’art.42 della Costituzionecon l’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la cui osservanza imposta dall’art. 117, primo comma, della Costituzione. 9. Il primo, il secondoed il sesto motivo , che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sonoinfondati . 9.1. Anzitutto, si rileva che correttamente è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’impresa costituita dal RistoranteAl Frassino. Infatti, a prescindere dall’errore materiale commesso dalla Corte d’appello, che ha indicato come usufruttuaria [OSCURATO:PERSONA], la soluzione adottata dalla Corteterritoriale va condivisa. 10. La legittimazione attiva, con riferimento alla determinazione dell’indennità dovuta in caso di reiterazione di vincoli preordinati 21RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all’esproprio, ex art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, spetta al proprietario del terreno, che risulti tale sulla base delle risultanze catastali, pur essendo consentito ovviamente all’effettivo proprietario di dimostrare la sua titolarità, ben potendo la Corte d’appello verificare d’ufficio la ricorrenza della condizione dell’azione della titolarità del diritto dominicale in capo all’attore (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6980; Cass., sez. 1, 21/1/2011, n. 1488). 10.1 Tale legittimazione è stata riconosciuta anche al titolare del diritto di superficie. Si è affermato, infatti, che le condizioni legittimanti il diritto ad opporsi contro la stima amministrativa dell'indennità di espropriazione rappresentano elementi costitutivi del diritto, e pertanto vanno provate dall'attore, mentre le eventuali contestazioni proposte dal convenuto in ordine alla relativa sussistenza, non riguardando l'estraneità di quest'ultimo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì la mancanza del fatto posto a fondamento della pretesa azionata "ex adverso", non integrano, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, bensì quelli della mera deduzione difensiva, la quale non incide in alcun modo sull'onere probatorio, che continua a incombere sull'attore, senza determinarne alcuna inversione, sicché ove l'attore opponente affermi di essere proprietario di edificio, separatamente dalla proprietà dell'area, deve offrirne la prova, non potendosi avvalere della presunzione di proprietà che giova a favore de proprietario catastale del bene, o della mancata contestazione della controparte, giacché in tema di manufatti realizzati su suolo altrui le disposizioni civilistiche vietano la possibilità di mantenere divise la proprietà del suolo e quella delle costruzioni su di esso realizzate, onde, al fine di superare la regola dell'accessione, è necessaria la dimostrazione di un titolo idoneo a confortare il trasferimento dell'immobile alla parte 22RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio interessata, unitamente alla legittimazione a richiedere l'indennità per la parte espropriata(Cass., sez. 1, 11/3/2006, n. 5381). Non è stata, invece, riconosciuta la legittimazione attiva al comodatario (Cass., sez. 1, 1/7/2004, n. 12022). 10.2. Ovviamente la legittimazione attiva a chiedere l’indennizzo spetta anche all’usufruttuario, come pure al nudo proprietario. In tal senso si è pronunciata questa Corte, affermando che, con riguardo al giudizio di opposizione alla stima per la espropriazione di un bene, che sia oggetto di usufrutto, la morte della parte che sia titolare di tale diritto non determina l'interruzione del processo ma questo può essere legittimamente proseguitodal nudo proprietario già in causa, che riacquistando la pienezza del suo diritto è subentrato quale unico legittimato alla riscossione dell'intera indennità di espropriazione(Cass., sez. 1, 22/5/1987, n. 4638). 10.3. Al contrario, non sono legittimati attivi i titolari di rapporti obbligatori sull’immobile. Si è rimarcato, dunque, che la domanda di indennizzo da occupazione espropriativa ha natura risarcitoria, ma -a differenza di quella relativa agli illeciti comuni, per i quali l'art. 2043 cod. civ. autorizza qualsiasi soggetto, cui sia stato arrecato un danno ingiusto, a richiedere il risarcimento dell'intero pregiudizio subito - può legittimamente proporsi (nei confronti dell'espropriante), al pari di quella rivolta a conseguire l'indennità di espropriazione, dal solo espropriato, al quale non è consentito superare la «preclusione posta dall'ordinamento alla legittimazione dei terzi titolari di rapporti obbligatori sull'immobile», né tutelarne le ragioni attraverso la propria legittimazione a chiedere il risarcimento di cui trattasi, anche perchéquesto è ancorato a parametri che non prendono in alcuna considerazione esistenza, consistenza ed estinzione (con le conseguenze pregiudizievoli) dei suddetti rapporti obbligatori, e 23RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comunque in nessun caso può essere superiore al controvalore del bene espropriato(Cass., sez. 1, 9/11/2004, n. 21351). Tra l’altro, in tale ultima pronuncia (Cass., n. 21351 del 2004) si è anche osservato che la ratioed il contenuto della legge n. 865 del 1971 «non prevede che all’imprenditore di esso non proprietario, costretto dall’espropriazione ad abbandonarlo, spetti un’indennità per il fatto di vedere dissolta l’organizzazione aziendale di cui costituiva elemento il diritto di godimento sull’immobile espropriato». 11. Nella specie, dunque, risulta pacificamente che il terreno era nella proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha fatto donazione, con riferimento ai terreni ed alle strutture immobiliari, in data 12/7/2006 in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il padre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto usufruttuario degli immobili, rendendo la figlia [OSCURATO:PERSONA] solo nuda proprietaria. L’utilizzo degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta, allora, in forza del contratto di locazione stipulato con il padre il 29/7/2010. Tra l’altro, la madre [OSCURATO:PERSONA] ha donato, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla figlia [OSCURATO:PERSONA] l’azienda. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha potuto esercitare l’attività di impresa, nella gestione del [OSCURATO:PERSONA], solo in virtù del contratto di locazione ripassato con il padre [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Trattandosi di un rapporto obbligatorio, come detto, [OSCURATO:PERSONA] non poteva agire per ottenere l’indennizzo da reiterazione di vincoli espropriativi, nella qualità di imprenditrice, ma esclusivamente in quella di divenuta proprietaria dell’immobile, del quale il padre era usufruttuario. 24RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 12. Inoltre,deve osservarsi che per questa Corte, nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l'ulteriore svolgimento di un'impresa che utilizzava l'immobile espropriato per l'esercizio della propria attività, la determinazione dell'indennità di esproprio dev'essere effettuata, secondo il criterio dettato dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, tenendo conto della differenza tra il valore dell'area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, ed il valore dell'azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l'impresa in quel luogo, in quanto l'indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell'azienda. Pertanto, le costruzioni esistenti sull'area vanno considerate nel loro valore in sé, non per il diverso valore che possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all'attività d'impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell'azienda –in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area destinata a stazione di rifornimento di carburanti per autoveicoli, aveva tenuto conto della redditività dell'azienda sulla stessa insistente – (Cass., sez.1, 6 aprile 2009, n. 8229; Cass., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23967). Si è chiarito che, dopo l’intervento delle sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.U., 8 giugno 1998, n. 5609), l’indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l’applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, 25RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi (di recente Cass., sez. 1, 31/5/2022, n. 17564). Pertanto, nel caso di espropriazione di terreno destinato a parcheggio al servizio di struttura alberghiera, le perdite aziendali lamentate dall’espropriato non sono suscettibili di indennizzo, e l’applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale èsufficiente a compensare la perdita subita. Si è anche affermato, in altra pronuncia, che la legge, come accade a proposito dell’espropriazione di terreni su cui sono insediati coltivatori diretti, costretti dall’espropriazione ad abbandonarli, ben potrebbe prevedere che all’imprenditore spetti un’indennità per il fatto di vedere dissolta l’organizzazione aziendale di cui costituiva elemento di il diritto di godimento sull’immobile espropriato; ma «per quanta attenzione il problema meriti “de iure condendo” l’attuale sistema (recepito dal T.U. appr. con d.P.R. 327 del 2001) non prevede tale ulteriore contributo riparatorio». La legge dunque, non consente la valutazione del complesso dei beni organizzato per l’esercizio di una specifica e bene individuata impresa da intendersi nel senso di cui all’art. 2555 c.c., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli - ivi compreso l’avviamento o il mancato guadagno (lucro cessante) - del ridimensionamento e/o della cessazione dell’attività imprenditoriale che resta del tutto estranea alla nozione stessa di indennità di espropriazione, rapportata all’art. 42 della Costituzione solo al valore del bene espropriato, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale e indiretto subito dall’espropriato, ivi compreso il pregiudizio all’attività di impresa, 26RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ancorché insistente nell’immobile soggetto ad espropriazione (Cass., sez. 1, 4 maggio 2009, n. 10217; Cass., 26 giugno 1995, n. 7224; Cass., 13 novembre 1974, n. 3596). 12.1.Tuttavia, nella medesima pronuncia (Cass, sez. 1, 6 aprile 2009, n. 8229) si evidenzia come eccezione la circostanza che l’impresa espropriata abbia natura agricola, perché “assum[ono] le perdite aziendali rilevanza autonoma rispetto alla perdita dominicale solo nella diversa ipotesi di espropriazione di azienda agricola ex art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 365” (Cass., 31 gennaio 2008, n. 2424; Cass., sez.1, 21 maggio 2007, n. 11782). Si è, poi, più recentemente ritenuto che nei casi di espropriazione parziale la liquidazione dell’indennità è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’esproprio ed il giusto prezzo della parte residua dopo l’esproprio stesso, dovendo, in specie, tenersi conto oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all’espropriazione, ciò comporta, per i suoli agricoli, l’attribuzione di un valore complementare, che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri di conduzione aziendale, in quanto la legge introduce quale componente essenziale dell’indennità anche il ristoro del pregiudizio subito dall’azienda (Cass., sez. 1, 3 novembre 2017, n. 26243; Cass., sez.1, 31 gennaio 2008, n. 2424). Il solo caso in cui è riconosciuta autonoma rilevanza alla perdita aziendale, in aggiunta a quella dominicale, è quello dell’azienda agricola, in cui si fa luogo all’attribuzione di un valore “complementare”, non strettamente coincidente con il valore agricolo medio determinabile attraverso le tabelle cui fa rinvio l’art. 16 della legge n. 865 del 1971 (Cass., sez. 1, 31 gennaio 2008, n. 2424; Cass., sez. 1, 25 luglio 2018, n. 19753), ma non si ristora il lucro cessante o la diminuzione di reddito dell’impresa agricola. 27RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 13. Si è, peraltro, aggiunto (Cass., sez. 1, 31/5/2022, n. 17564) che non può essere modificato tale orientamento alla luce delle considerazioni di cui si è fatta più riprese interprete la giurisprudenza CEDU segnatamente nel caso [OSCURATO:PERSONA] vs Italia (Corte EDU, [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, n. 32521/2005). Sebbene nell'occasione -e così successivamente -si sia ribadita la convinzione che la nozione di "beni" evocata nella prima parte dell'art. 1 del Protocollo n. 1 abbia una portata autonoma che non si limita alla proprietà di beni materiali ed è indipendente dalle qualificazioni formali del diritto interno (Iatridis c. Grecia (GC), n. 31107/96, p. 54, CEDU 1999-TI; Beyeler c. Italia (GC), n. 33202/96, p. 100, CEDU 2000-I;), sicché è da credere che l'art. 1 del Protocollo n. 1 contempli sia beni attuali che valori patrimoniali, compresi i crediti, nonché alcuni altri diritti e interessi che costituiscono degli attivi da considerarsi appunto "beni" ai fini di questa disposizione ([OSCURATO:PERSONA] S.A. c. Belgio, 20 novembre 1995, p. 31, serie A n. 332; Kopech", c. Slovacchia (GC), n 44912/98, p. 35, CEDU 2004- IX; Association nationale des pupilles de la Nation c. Francia (dec.), n. 22718/08, 6 ottobre 2009), declinandosi in tal modo un principio che apre la porta all'indennizzabilità del pregiudizio consistente nella cessazione dell'attività di impresa conseguente «alla revoca della proprietà», non vi è una sovrapposizione di fattispecie, rispetto a quella affrontata dalla Corte EDU. Nel caso esaminato dalla CEDU, infatti, nel calcolo dell’indennizzo versato al ricorrente per espropriazione del terreno sul quale esercitava la sua attività commerciale, non si era tenuto conto che l’espropriazione aveva comportato «la perdita dello “strumento di lavoro” del ricorrente, dal quale questi «traeva i mezzi di sostentamento». 28RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] caso in esame, invece, trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, che si è limitato ad incidere solo sull’ampliamento dell’edificabilità, l’attività di ristorazione non risulta essere stata intaccata in alcun modo. 14. Neppure può essere riconosciuto il danno da perdita di chances, come prospettato nel secondo motivo di ricorso, in quanto non si sarebbe tenuto conto del «mancato guadagno», che doveva essere calcolato «in base al valore locativo delle camere di albergo che potrebbero essere costruite previa realizzazione della sopraelevazione». 14.1. In primo luogo, infatti, l’indennizzo è stato correttamente liquidato dalla Corte d’appello con il computo degli interessi legali maturati sul valore differenziale dell’area, prima dell’apposizione del vincolo e successivamente alla posizione dello stesso. 14.2. In secondo luogo, poi, la Corte territoriale, con pieno giudizio meritale ha evidenziato che «come emerso dalla stessa CTU, l’armatura finalizzata alla sopraelevazione risale alla data di costruzione del fabbricato senza che gli attori abbiano mai provveduto alla sua realizzazione». Ciò significa che, per tantissimi anni, dal 1977, sino all’anno 2003, non è stata mai realizzata la sopraelevazione di cui si discute. 15. Il 3º motivo è inammissibile. Infatti, la motivazione della sentenza della Corte d’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nelle argomentazioni logico-giuridiche sottese alla decisione adottata. La Corte territoriale ha reputato non condivisibili le conclusioni del CTU nella parte in cui ha quantificato il danno sofferto dagli attori sulla base del mancato guadagno. 29RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] mancata condivisione delle conclusioni dei CTU non può certo rinvenirsi la violazione del principio dispositivo di cui all’art.112 c.p.c. o del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c.. Infatti, persino nel caso in cui il giudice abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU(Cass., sez. 3, 11/1/2021, n. 200). 16. I motivi 4º e 5º, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 17.Sono ormai acclarati i principi giurisprudenziali in relazione agli effetti dei vincoli preordinati all’espropriazione, in caso di reiterazione degli stessi. Gli effetti dell’apposizione del vincolo espropriativo sono assai rilevanti, determinando l’immediata imposizione sull’immobile di un vincolo di inedificabilità assoluta, così da impedire l’eventuale modifica dello stato dei luoghi prima del compimento dell’espropriazione. Il vincolo, prima del d.P.R.n. 327 del 2001, era talora decennale (Cass., 28 aprile 2022, n. 13390), mentre ora l’art. 9 dello stesso d.P.R.stabilisce al comma 2 che «il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di 5 anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera». L’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, prevedeva, infatti, che «le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportino la 30RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio inedificabilità perdono efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati». Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ne ha trasfuso parte del contenuto nell’art. 9 dello stesso d.P.R. 17.1. Sulla materia sono intervenute tre pronunce della Corte costituzionale. La prima è la sentenza n. 55 del 1968, per la quale la mancata previsione di limiti temporali di durata del vincolo faceva sì che la situazione del bene ad esso sottoposto, comportando la privazione (di fatto) delle ordinarie fondamentali facoltà di godimento del bene, configurava un’espropriazione sostanziale, senza però che a questa corrispondesse alcun indennizzo. Pertanto, se era tollerabile il sacrificio temporalmente (e ragionevolmente) limitato, intollerabile e dunque illegittimo era invece il vincolo protratto indefinitamente, tale da equivalere ad una sostanziale espropriazione e, come tale, suscettibile di indennizzo. Si è dichiarata dunque l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, nn. 2,3,4, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e dell’art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo. L’art. 11 della legge n. 1150 del 1942 stabiliva, infatti, che «il piano regolatore generale ha vigore a tempo indeterminato»; sicché, una volta intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 55 del 1968, il legislatore ha fissato la durata massima di cinque anni dei vincoli preordinati all’esproprio, con l’art. 2 della legge n. 1187 31RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio del 19 novembre 1968, senza però escludere la possibilità di prorogare e reiterare il vincolo scaduto. 17.2. Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, la quale ha indicato i casi cui non vi è diritto all’indennizzo. In particolare si è ritenuto che «restano al di fuori dell’ambito dell’indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni - ivi compresi i vincoli ambientali –paesistici -, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile». È stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 7, nn. 2, 3 e 4, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consentivano all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportassero l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo modalità legislativamente previste. Si è precisato che la reiterazione in via amministrativa di vincoli decaduti (preordinati all’espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa di una particolare durata dei vincoli stessi prevista in alcune regioni a statuto speciale, non devono essere considerati fenomeni diversi e inammissibili dal punto di vista costituzionale; tuttavia assumerebbero certamente carattere patologico quando vi fosse una 32RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio indefinita reiterazione o una proroga sine die all’infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetono aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale fosse indeterminato, cioè non fosse certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza. 17.3. La terza pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 270 del 2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro 5 anni decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento. 18. Quanto ai vincoli di natura conformativa, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, perlopiù spaziale, con un’opera pubblica (Cass., 22 dicembre 2022, n. 37574; Cass., sez. 1, 19 gennaio 2020, n. 207; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3609). 33RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quindi, natura conformativa i vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di parte di esso, in grado di incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle caratteristiche estrinseche o intrinseche o del rapporto perlopiù spaziale con un’opera pubblica. In tal caso, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata (Cass., sez. 1, 14 marzo 2023, n. 7393). 18.1. Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4321) e da esso deve prescindersi nella stima dell’area (Cass., sez. 1, n. 7393 del 2023, cit.). Si tratta di vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui localizzazione non può coesistere con la proprietà privata. 18.2. Solo i vincoli preordinati all’espropriazione danno diritto all’indennità, anche nel caso di loro reiterazione -nel caso di specie non v’è stata espropriazione-(Cass., sez. 1, 21 dicembre 2022, n. 37414). 19. Nella specie,risulta pacifico in giudizio che i vincoli adottati con la delibera n. 12 del 2003, del 5/12/2003, reiterati con la delibera del CIPE n. 21 del 2009, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e con l’ulteriore delibera del CIPE, n. 22 del 2016, del 1/5/2016, abbiano natura di vincolo confermativo con riferimento alla fascia di salvaguardia. 34RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contrario, sono vincoli conformativi, in relazione alla fascia di rispetto autostradale, alla fascia di rispetto ferroviario, ed alla fascia di rispetto stradale su via Frati. 20.La questione dirimente attiene, invece, alla quantificazione dell’indennizzo spettante al proprietario del bene in relazione alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1999, pur sollecitata ad una sentenza additiva, ha ritenuto che fossero molteplici e variegati delle possibilità di liquidazione dell’indennizzo, che ben potevano essere previste dal legislatore in futuro. Si legge, infatti, nella sentenza n.179 del 1999 che «neppure si può ottenere in questa sede un completo adeguamento alla legalità costituzionale mediante una pronuncia che provveda a fissare criteri per la concreta liquidazione del quantum dell’indennizzo nei casi sopra specificati». Infatti, chiarisce la Cortecostituzionale nella sentenza richiamata che «per la determinazione concreta dell’indennizzo in conseguenza della reiterazione di vincoli urbanistici esistono molteplici variabili, che non possono essere definite in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva, in quanto detto indennizzo non è, nella quasi totalità dei casi (in ciò sta la netta differenza rispetto alla diversa - anche per natura - indennità di esproprio), rapportabile a perdita di proprietà». La Corte costituzionale, poi, aggiunge che «né può essere utilizzato un criterio di liquidazione ragguagliato esclusivamente al valore dell’immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità. Inoltre l’indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di pregiudizi, che si possono 35RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo». 21. Del resto, si è chiarito chela reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata; a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito(Cass., sez. 1, 2/5/2024, n. 11767). 21.1. Invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello per cui la previsione dell’indennità nel provvedimento di reiterazione del vincolo costituisce un momento essenziale del procedimento amministrativo, in funzione dello scopo di questo, che è di consentire la concreta erogazione al proprietario del dovuto ristoro, senza necessità di ricorrere al giudice (Cass. 22 dicembre 2022, n. 37414). 36RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del provvedimento reiterativo la pubblica amministrazione è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle singole aree, finalizzata a modulare e considerare differenti esigenze, pubbliche e private, tra le quali è compresa la valutazione degli oneri economici connessi al pagamento dell’indennità, la quale deve essere predeterminata quantomeno in via presuntiva, proprio perché «commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto»; qui è evidente il rimando all’art. 39 del d.P.R.n. 327 del 2001. Si è affermato che la diminuzione del prezzo di mercato locativo o di scambio è oggetto di accertamento tecnico cui sono tenuti la pubblica amministrazione, già nella fase di reiterazione del vincolo, e poi il giudice, che è investito della domanda del privato nei casi in cui la pubblica amministrazione non vi provveda o vi provveda in misura ritenuta inadeguata. Analogo accertamento deve riguardare anche altri eventuali pregiudizi - che di regola si manifestano anch’essi in una riduzione del valore di mercato - suscettibili di essere arrecati all’immobile, in caso di ridotta possibilità di utilizzazione rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali l’immobile era concretamente o anche solo potenzialmente vocato. In dottrina, si è asserito che il proprietario, per avere diritto all’indennizzo, deve dimostrare che vi sono state concrete possibilità di utilizzazione economica del bene, sfumate in virtù dell’apposizione del vincolo successivamente reiterata oppure dimostrare il minor guadagno percepito nell’utilizzazione del bene a seguito dell’apposizione del vincolo di inedificabilità, per esempio l’attribuzione del godimento a terzi per un corrispettivo inferiore. Si fa anche l’esempio di serie trattative di vendita o di locazione ovvero, se si tratta di un costruttore, la mancata realizzazione di edifici da vendere a terzi. 37RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 21.2. Pertanto, non si collega in modo rigido il riconoscimento del diritto all’indennità ex art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 al principio dell’onere della prova disciplinato dall’art. 2697 c.c., proprio in relazione alla sua specifica funzione riequilibratrice o, se si vuole, lato sensu sinallagmatica rispetto al provvedimento che reitera il vincolo. Si è più volte affermato che «la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, è considerata legittima, purché sia riconosciuta un’indennità che ripaghi i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni, individuando in tal modo, nella pur legittima attività della P.A., l’esistenza, in linea di principio, di un pregiudizio non tollerabile dal singolo, nel rispetto dell’art. 42 Cost., terzo comma, e per questo indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico (Cass. n. 8530 del 2010), che è tipico della responsabilità da atto legittimo» (in tal senso anche Cass., 3 dicembre 2021, n. 38326). Pertanto, la quantificazione dell’indennità, ove demandata al giudice, deve essere vagliata in sede giudiziale anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, come già ritenuto a proposito della individuazione del criterio legale di determinazione dell’indennizzo di aree soggette all’esproprio (Cass., 1° agosto 2013, n. 18435; Cass., 6 giugno 2018, n. 14623). 22. Fatta questa premessa argomentativa, è evidente che i motivi sono in parte inammissibili, in quanto volti a censurare l’accertamento pienamente meritale compiuto dalla Corte d’appello in relazione alla scelta dei criteri di determinazione dell’indennizzo derivante dalla reiterazione di vincoli espropriativi. Il profluvio di calcoli, contenuti nel ricorso per cassazione, e segnatamente nel quarto e ne l quinto motivo di impugnazione, non 38RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio consentono di comprendere con precisione neppure il percorso argomentativo utilizzato dai ricorrenti per censurare la sentenza d’appello. Neppure può ritenersi che «le questioni» inserite nel quinto motivo, possano costituire omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi, in modo evidente, della richiesta di una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice d’appello. Non può dunque reputarsi quale omesso esame di fatto decisivo, «il mancato inserimento nel valore del fabbricato in presenza della reiterazione del vincolo, della diminuzione di valore del bene per effetto di una diminuzione della sua commerciabilità». Né può costituire omesso esame di fatto decisivo «l’errata applicazione delle tabelle affini IMU del Comune di Peschiera del Garda», né tantomeno «l’errata valutazione della prova offerta dai ricorrenti sul valore della volumetria». 23. In ordine, poi, alla concreta scelta del criterio da parte della Corte d’appello, per la determinazione dell’indennizzo, il motivo è anche infondato. 23.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato da ultimo confermato il criterio adottato dalla Corted’appello, nella valutazione dell’indennizzo da reiterazione di vincoli espropriativi, nel differenziale tra il valore del cespite prima dell’apposizione del vincolo ed il valore dello stesso dopo l’apposizione del vincolo, con specifico riferimento agli interessi legali maturati suddetto differenziale (Cass., sez. 1, n. 38327 del 2021; Cass., 26/2/2021, n. 5339). Infatti, ha ritenuto questa Corte (Cass. n. 38327 del 2021) che «nel caso di specie la Corte di merito si è attenuta al suo esposto orientamento, ha accertato, con motivazione adeguata, la 39RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio diminuzione del prezzo di mercato locativo ed ha adottato un criterio di liquidazione coerente con i principi di cui si è detto è rispettosa dei parametri normativi, ossia ha assunto come parametro-base di calcolo l’importo pari alla differenza del valore del compendio alberghiero dall’apposizione del vincolo e suddetto importo riconosciuto i soli interessi legali con decorrenza dalla reiterazione del vincolo». 23.2. In altro precedente di questa Corte (Cass., sez. 1, n. 643 del 2021) il differenziale preso in considerazione, ai fini del computo dell’indennizzo da reiterazione dei vincoli espropriativi, è stato confermato con riguardo alla decisione di una Corted’appello che lo aveva individuato nella «differenza tra il valore del bene in presenza del vincolo e il valore del medesimo bene che ne risultava privo, con la precisazione che se fosse stata attribuita la differenza indicata, la stessa avrebbe configurato una duplicazione, sia pure parziale, dell’ipotetica futura indennità di espropriazione, atteso che l’indennità di espropriazione avrebbe compreso anche la prima in quanto discendente da vincolo non considerabile al fine, oltre al fatto che si sarebbe potuto verificare che non si facesse luogo concretamente all’espropriazione, individuando in tal modo l’oggetto del risarcimento nei frutti civili, vale a dire gli interessi semplici e la rivalutazione monetaria incidenti sul valore differenziale rapportati al periodo di permanenza del vincolo». 24. Non si può, dunque, condividere la censura dei ricorrenti, per i quali l’indennizzo doveva essere calcolato tenendosi conto della «riduzione della possibilità di commercializzare il bene, di almeno il 20% del suo valore». 24.1. Neppure può essere condivisa la tesi del ricorrente per i quali la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore per aver valutato 40RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l’indennizzo «per la sola perdita della volumetria» senza tenere conto «del valore del bene sottoposto a vincolo». In realtà, del tutto correttamente, la Corte d’appello ha tenuto conto esclusivamente della porzione dell’immobile per il quale, a seguito dei vincoli, la fascia di salvaguardia imponeva limiti di edificabilità, mentre per la restante parte i terreni erano completamente edificati. 25. Il settimomotivo è inammissibile. Sono gli stessi ricorrenti ad affermare che la documentazione ritenuta tardiva, e quindi inammissibile dalla Corte d’appello, in realtà, proprio perché tesa a rafforzare la tesi che il vincolo in esame avesse carattere espropriativo, «è stata superflua», in quanto la Corte territoriale «sulla base della CTU e dei documenti depositati dalla ricorrente in modo tempestivo, ha riconosciuto il carattere espropriativo del vincolo». Essendo pacifico tra le parti il carattere espropriativo del vincolo relativo alla fascia di salvaguardia, non v’è interesse al motivo di ricorso per cassazione. 27. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti sono tutte manifestamente infondate. 27.1. Si è dedotta, in primo luogo, la illegittimità costituzionale dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 per violazione degli articoli 3,42,97 e 117, primo comma, della Costituzionee del principio della ragionevolezza non arbitrarietà delle scelte legislatore. In realtà, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1999, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una serie di norme che non prevedevano l’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo. L’attuale art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001 ha rappresentato la codificazione dei principi giuridici posti in evidenza dalla Corte 41RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio costituzionale con la sentenza n.179 del 1999, prevedendo che «in attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario non è indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto». Ciò proprio ad evitare la liquidazione di indennizzi meramente simbolici. Pertanto, la formulazione della norma non incorre in vulnus di legittimità costituzionale, dovendosi attendere una organica risistemazione della materia da parte del legislatore. L’adozione dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 da parte del legislatore non risulta né irragionevole né arbitraria, adeguandosi anzi proprio alla sentenza della Cortecostituzionale n. 179 del 1999. Tra l’altro, si è evidenziato in dottrina che, proprio per la peculiarità dell’istituto, con il bene che resta nella disponibilità del proprietario, la stessa indennità non è indefettibile, ma eventuale, in quanto subordinata alla derivazione di un danno per effetto della reiterazione. Nella fattispecie, infatti, il proprietario continua ad utilizzare la propria area e, in teoria, potrebbe anche ricavare da detto utilizzo (agricolo o comunque non edificatorio: per esempio un campeggio o una stazione di carburante) un’utilità pari o superiore a quella ricavabile in teoria dall’utilizzo edificatorio dell’area. 27.3. Tra l’altro, non si ravvisa neppure violazione dell’art.3 della Costituzione, per disparità di trattamento con altre fattispecie similari. In realtà, le altre fattispecie indicate dai ricorrenti sono costituite dall’art.22- bis del d.P.R. n. 327 2001, in materia di occupazione di urgenza preordinato all’espropriazione, il cui art. 5 stabilisce che 42RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l’indennità di occupazione va computato ai sensi dell’art.50, comma 1. L’art. 50, relativo all’occupazione legittima, prevede, al comma uno, che, nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario unaindennità per ogni anno pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area. L’art.42-bis, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, per il periodo di occupazione senza titolo, è computato a titolo risarcitorio l’interesse del 5% annuo sul valore determinato «ai sensi del presente comma». In tutte e trele ipotesi, come si vede, l’indennizzo è calcolato in proporzione all’indennizzo spettante per l’espropriazione, in relazione al valore dell’immobile. Tuttavia, il tertium comparationis, non risulta in alcun modo adeguato, in quanto nelle treipotesi da ultimo considerate, si assiste all’occupazione materiale dell’immobile, mentre, in caso di reiterazione di vincoli espropriativi, l’immobile resta nella disponibilità dei proprietari. 28. Anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 2001, prospettata sub 8.2. (a pagina 59 del ricorso), risulta manifestamente infondata. Sono gli stessi ricorrenti a ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 1999, la quale ha manifestato tutte le sue perplessità nei confronti di una sentenza eventualmente additiva, esistendo «molteplici variabili, che non possono essere definite in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva». Tra l’altro, i ricorrenti indicano varie possibilità di liquidazione dell’indennizzo tutte diverse l’una dall’altra: calcolo dell’indennità in ragione dei frutti civili da computare sul differenziale di valore; 43RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio calcolo dell’indennità in ragione degli interessi semplici e della rivalutazione monetaria incidenti sul valore differenziale; interesse legale calcolato sull’indennità teorica di esproprio (art.48, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2015 del Trentino - [OSCURATO:PERSONA] ); indennizzo pari al 4% delle indennità di espropriazioni iniziali riferibili a beni vincolati, per ogni anno frazione di anno di reiterazione del vincolo (art. 10 della legge regionale n. 11 del 2004 della Valle d’Aosta; indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione (art.34 della legge regionale Veneto n.11 del 2004). 29. Quanto poi alla terza censura di legittimità costituzionale dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 (a pagina 61 del ricorso per cassazione), per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del processo, non può non ricordarsi la giurisprudenza pacifica di questa Corte per cui la sussistenza di un secondogrado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale (Cass., sez. 6-3, 11/12/2014, n. 26097; Cass., sez. 2, 13/12/2005, n. 27411). 30.La quarta questione di legittimità costituzionale dell’ art. 39 del d.P.R. n. 327 2001 per violazione degli articoli 3,24 e 97 della Costituzione, per violazione del principio di certezza del diritto, risulta manifestamente infondata. In realtà, l’intervento della Cortecostituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, e le plurime pronunce della Corte di cassazione, hanno reso un panorama chiaro in ordine alla quantificazione dell’indennizzo dovuto per la reiterazione dei vincoli espropriativi. 31. Con riferimento alla quinta censura di legittimità costituzionale dell’art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione alla violazione dell’art. 42 della Costituzione dell’ art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, in relazione alla mancata considerazione della 44RG n. 17457/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio diminuzione di valore dell’attività economica svolta all’interno dell’immobile, essa èmanifestamente infondata. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.179 del 1999 ha chiarito che, in caso di reiterazione di vincoli espropriativi, non vi è perdita della proprietà, sicché il sacrificio subito consiste in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità. Tale indennizzo deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione