CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1971
Cassazione n. 41404/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1971 avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEdatztjazuisz alle p.0,1i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTI) E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale, a sua richiesta, gli è stata applicata la pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 337, 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 544-bis cod. pen.. 2. Denuncia vizio di violazione di legge e vizio di mancanza di motivazione per il mancato proscioglimento in r relazione a tale delitto poiché l'uccisione dell'animale era stato fatto per esigenze di nutrimento. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla finalità dell'uccisione dell'animale affatto riconducibile ad esigenze personali ma per finalità di rimostranza rispetto al controllo al quale era sottoposto. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere rel tore [OSCURATO:PERSONA]