CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32358/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20105/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 170/2022 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno 13 gennaio2022; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 3 0 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento della somma complessiva di euro 40.247,48, oggetto di scritture di riconoscimento del debito intercorse con il de cuius; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20105/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’esito del giudizio di prime cure, svolto nella contumacia della parte convenuta, l’adito Tribunale di Roma accolse la domanda; nel dispiegare appello avverso detta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] eccepì, preliminarmente, la nullità della stessa per nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, nel merito, contestò la fondatezza delle avverse pretese; nell’attiva resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva n. 3751/2020 del 24 luglio 2020, dichiarò la nullità dell’atto di citazione di prime cure per omissione dell’avvertimento di cui all’art. 163, terzo comma, num. 7, cod. proc. civ., ordinando, per la prosecuzione della controversia, la rinnovazione dell’atto dicitazione; il giudizio di appello, dichiarato interrotto per il decesso di [OSCURATO:PERSONA], venne riassunto nei confronti degli eredi di quest’ultimo, Diego e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituirono inlite; la decisione in epigrafe indicata ha, infine, rigettato l’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono uno actu per cassazione, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; ambedue le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia «nullità della sentenza per non avere la Corte di Appello statuito sulle richieste istruttorie formulate dagli appellanti nei propri scritti difensivi non concedendogli così di fatto, una rimessione in termini in palese violazione dell’art. 356 cod. proc. civ.a fronte della nullità della citazione del primo grado dal quale èderivata la nullità della sentenza impugnata»; si contestal’omessa pronuncia sulla prova per testi richiesta nella comparsa di costituzione in appello dagli odierni ricorrenti; r.g. n. 20105/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo è inammissibile, per palmare inosservanza del principio di autosufficienza; nelricorso introduttivo manca infatti la riproduzione del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni: lacunosità che preclude a questa Corte il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione; il secondo motivo rileva «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164, 291 e 307 cod. proc. civ. per non avere la Corte di Appello dichiarato estinto il procedimento per inesistenza della notifica dell’atto di citazione del primo grado in rinnovazione nei confronti del convenuto contumace»; si assume, in sintesi, che, a seguito della sentenza non definitiva resa in appello (dichiarativa di nullità della citazione introduttiva del primo grado per vizio della vocatio in ius), l’atto di rinnovazione andava notificato a [OSCURATO:PERSONA], parte personalmente, in quanto rimasto contumace in primo grado; il motivo è inammissibile; ancora una volta in violazione del principio di autosufficienza, parte ricorrente omette la trascrizione (necessaria in forma integrale: Cass.22/02/2022, n. 5700;Cass. 30/11/2018, n. 31308; Cass. 28/02/2017, n. 5185) della relazione di notifica asseritamente invalida, così non consentendo di verificare se essa fosse stata indirizzata ed effettuata a [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso il suo difensore costituito in appello oppure direttamente a quest’ultimo; né di siffatta relazione di notifica è operata la c.d. localizzazione, ovvero indicata la sua collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); a ciò si aggiunga che –fermo restando che la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per mancanza dell’avvertimento di cui al num. 7 dell’art. 163 cod. proc. civ.) r.g. n. 20105/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata in appello non impone la rinnovazione dell’atto di evocazione in giudizio ma soltanto «delle attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato» (Cass., Sez. U, 26/01/2022, n. 2258) –nella vicenda de qua l’avvenuta formulazione nel giudizio di appello di istanze istruttorie ad opera della parte appellantedimostra l’effettivo esercizio delle facoltà difensive non potute svolgere in primo grado, sicché alcuna lesione del diritto di difesa si è comunque in concreto verificata per effetto del vizio dedotto; il terzo motivo lamenta «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti»; parte ricorrente assume che dalla scrittura privata del 31 luglio 2012 «non si può desumere, contrariamente da q uanto riferito dal Collegio, alcun riconoscimento del debitoma semmai, eventualmente, un riconoscimento di un diritto di credito a favore di [OSCURATO:PERSONA] » e che, poiché detta scrittura privata è «cronologicamente l’ultimo atto sottoscritto tra le suddette parti e con la stessa le stesse intendevano definire e regolare ogni questione ancora in essere»la Corte d’appello ha errato «nel ritenere quale prova della presunta somma dovuta al [OSCURATO:PERSONA] l’importo riportato nella dichiarazionedell’ 11 .05.2005 che e stata superata e novata con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]»; anche tale motivoè inammissibile; esso, infatti, si risolve nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) finalizzata ad una ricostruzione della quaestio facti in termini diversi dal giudice di merito: attività, tuttavia, del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità; la doglianzaappare poi meramente assertiva laddove prospetta la natura novativa della scrittura del luglio 2012,in tal guisa frontalmente contrapponendosi (ma senza svolgere alcuna puntuale argomentazione a suffragio) alla gravata sentenza, la quale ha, con chiara motivazione, ha negato efficacia novativa a siffatta scrittura; r.g. n. 20105/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500 per compensi profess ionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il