CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44473/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con la decisione in epigrafe indicata confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 74 del 2000, relativamente all'anno di imposta 2011, con evasione dell'IVA di C 50.065,00 2. Ricorre in Cassazione, l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione sulla responsabilità sia per l'elemento oggettivo e sia per l'accertamento del dolo specifico di evasione; violazione di legge (art. 2, cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000) in relazione alla pena irrogata nel minimo edittale che all'epoca del commesso reato (30 settembre 2012) era di un anno di reclusione, e non di un anno e sei mesi. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 3. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rileva l'evasione totale e la ricostruzione dell'imposta evasa in relazione alla testimonianza e alla precisa documentazione fiscale acquisita - fatture passive e registri Iva esibiti dall'imputato -; sul punto il ricorso risulta estremamente generico e reitera acriticamente i motivi dell'appello. Sul dolo la decisione impugnata adeguatamente rileva come il superamento della soglia era conosciuto dall'imputato che aveva tutti gli elementi per il calcolo delle imposte, inoltre la sua posizione di evasore totale (non aveva presentato nessuna dichiarazione per l'anno di imposta in oggetto) evidenziava la sussistenza dell'intenzione di evadere le imposte. Sul trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla pena irrogata "in misura prossima al minimo edittale" (e non già il minimo edittale) rilevando i precedenti penali dell'imputato. Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (come nel caso in giudizio), non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Vito [OSCURATO:PERSONA]