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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19124/2024

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hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1560 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:fallimento – art.43L.

Fall. – irrego- lareprosecuzione del giudizio ASPERIENCES.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1590/17/2020,non notificat a .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’ appell o propost o dall ’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.21513/29/17la quale aveva accolto il ricorso dell a società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in fallimento .

L’impugnazione aveva ad oggetto l'avviso di accertamentoTK3035308302/2016 emesso ai sensi dell'art. 10 bis L. n.212/2000, in relazione all'anno d'imposta 201 1 a seguito della con- testazione della indeducibilit à della quota annuale d'ammortamento, pariad euro 1.069.284,20, dell'avviamento iscritto dal bilancio d'eser- cizio2003 in conseguenza del disavanzo generato dalla fusione tra la societàComipar S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. . 2.L’Amministrazione finanziaria contestava l’ operazione come elusiva ai sensi dell'art. 10 bis della l . n. 212/2000 e l'Agenzia delle entrate, dedotta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 103 e 109 del T.U.I.R., accertava ai fini Ires una maggiore imposta di euro 294.053,00e, ai f in i Irap , di euro 48.861,00, oltre a sanzioni pari ad euro308.622,60.

3. L'accertamento scaturiva da p.v.c. dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quadro di un’indagineestesa agli anni d'imposta dal 2010 al 2015, con cui si ri- levava che la società aveva indebitamente portato in deduzione dal redditoparte della quota d'ammortamento relativa all'avviamento rife- ritoall'anno 2003, attraverso operazioni elusive svolte con società, tra le quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , controllanti la Aspe- rienceS.r.l. e dirette a d ottenere esclusivamente un risparmio d'impo- sta.

4. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e i l giudice d’appello confermavatale traiettoria decisoria , ritenendo che la società avesse offertouna logica spiegazione della complessa operazione economica postain essere e che , in ultima analisi , l’Agenzia non avesse provato l’intentoelusivo della stessa. 5.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , affidato adue motiv i , mentre la società è rimasta intimata .

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3c od. p roc . c iv., viene prospettata la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 10 bis l . 212/2000, 2727 e 2729 c od . c iv. , 115 e 116 cod. proc.civ. e 6 d .lg. 358/1997, in ordine alla valutazione da parte del giudicedella prova, parcellizzata e non complessiva, circa l’intento elu- sivodell’operazione straordinaria, incentrata su incorporazioni e fusioni reciprocheposte in essere nel medesimo gruppo societario, da cui era scaturitoun disavanzo di fusione poi imputato a costo di avviamento. 7.Con il secondo motivo l’Agenzia, in rapporto all'art. 360 comma 1 n. 4cod. p roc . c iv., deduce la v iolazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. p roc . c iv. , per v izio di ultrapetizione e v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui la CTR ha esclusola violazione dell'art. 112 c od . p roc . c iv. da parte del giudice di primecure affermando che aveva fornito un’interpretazione sulla nor- mativadi cui all’art.6 del d.lgs. n.358/1997 applicabile alla fattispecie, mentre sarebbe stata ritenuta rilevante la nuova questione di fatto circala ricorrenza o meno delle condizioni per l’applicazione dell’art.6 cit.al disavanzo di fusione, senza applicazione dell’imposta sostitutiva . 8.Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questionicontroverse considerato che: -l’Agenzia rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019; -l’introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura delfallimento « determina l’interruzione del processo »; - la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Cortedi cassazione nel senso che è stato introdotto l’”evento interrut- tivoautomatico” del processo , per cui la dichiarazione di fallimento di unaparte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso, senza chesia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione allealtre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione inudienza dell’intervenuto fallimento; - il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., conla conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o rias- suntonel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdottadall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della già menzionata legge e, quindi,dal 4 luglio 2009 (Cass. 16982/2023); -la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc.civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilitoil termine per la riassunzione del processo interrotto automa- ticamentedecorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interrut- tivo,ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenzain forma legale dell’evento; -È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisid'impresa e dell'insolvenza, il quale nel comma 3 dell'art. 143 pre- vedeche il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l’entrata in vigore del decretoè stata differita al 1 5 .7.2022; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 12476 del 2020; Cass.

S.U.n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il C odice della crisi e dell'in- solvenza«è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore -alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore »; -la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al cu- ratoredi costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimo- niali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di dirittol'interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di ga- rantireil diritto di difesa delle parti, il termine per la riassunzione de- corredal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass.

S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermatoche, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del pro- cessoè automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzionedi cui all'art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito,decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale di- chiarazione,qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia inudienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod. proc. civ., va notificata alleparti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficiogiudiziario; - la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009),elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermatoche s e il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il ve- rificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente comportando la nullità derivata della sentenza.

Tuttavia, poiché le normeche disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nono- stanteil verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interru- zionedel processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né es- sereeccepita dall’altra parte come motivo di nullità ; -i n generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicchél'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inos- servanzapuò essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'e- vento interruttivo può essere pregiudicata, e n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1560 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:fallimento – art.43L. Fall. – irrego- lareprosecuzione del giudizio ASPERIENCES.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tantep.t.; –intimata – avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1590/17/2020,non notificat a . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’ appell o propost o dall ’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.21513/29/17la quale aveva accolto il ricorso dell a società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in fallimento . L’impugnazione aveva ad oggetto l'avviso di accertamentoTK3035308302/2016 emesso ai sensi dell'art. 10 bis L. n.212/2000, in relazione all'anno d'imposta 201 1 a seguito della con- testazione della indeducibilit à della quota annuale d'ammortamento, pariad euro 1.069.284,20, dell'avviamento iscritto dal bilancio d'eser- cizio2003 in conseguenza del disavanzo generato dalla fusione tra la societàComipar S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. . 2.L’Amministrazione finanziaria contestava l’ operazione come elusiva ai sensi dell'art. 10 bis della l . n. 212/2000 e l'Agenzia delle entrate, dedotta la carenza dei presupposti di cui agli artt. 103 e 109 del T.U.I.R., accertava ai fini Ires una maggiore imposta di euro 294.053,00e, ai f in i Irap , di euro 48.861,00, oltre a sanzioni pari ad euro308.622,60. 3. L'accertamento scaturiva da p.v.c. dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel quadro di un’indagineestesa agli anni d'imposta dal 2010 al 2015, con cui si ri- levava che la società aveva indebitamente portato in deduzione dal redditoparte della quota d'ammortamento relativa all'avviamento rife- ritoall'anno 2003, attraverso operazioni elusive svolte con società, tra le quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. , controllanti la Aspe- rienceS.r.l. e dirette a d ottenere esclusivamente un risparmio d'impo- sta. 4. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e i l giudice d’appello confermavatale traiettoria decisoria , ritenendo che la società avesse offertouna logica spiegazione della complessa operazione economica postain essere e che , in ultima analisi , l’Agenzia non avesse provato l’intentoelusivo della stessa. 5.Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate , affidato adue motiv i , mentre la società è rimasta intimata . Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3c od. p roc . c iv., viene prospettata la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 10 bis l . 212/2000, 2727 e 2729 c od . c iv. , 115 e 116 cod. proc.civ. e 6 d .lg. 358/1997, in ordine alla valutazione da parte del giudicedella prova, parcellizzata e non complessiva, circa l’intento elu- sivodell’operazione straordinaria, incentrata su incorporazioni e fusioni reciprocheposte in essere nel medesimo gruppo societario, da cui era scaturitoun disavanzo di fusione poi imputato a costo di avviamento. 7.Con il secondo motivo l’Agenzia, in rapporto all'art. 360 comma 1 n. 4cod. p roc . c iv., deduce la v iolazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. p roc . c iv. , per v izio di ultrapetizione e v iolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui la CTR ha esclusola violazione dell'art. 112 c od . p roc . c iv. da parte del giudice di primecure affermando che aveva fornito un’interpretazione sulla nor- mativadi cui all’art.6 del d.lgs. n.358/1997 applicabile alla fattispecie, mentre sarebbe stata ritenuta rilevante la nuova questione di fatto circala ricorrenza o meno delle condizioni per l’applicazione dell’art.6 cit.al disavanzo di fusione, senza applicazione dell’imposta sostitutiva . 8.Non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., per la rilevanza delle questionicontroverse considerato che: -l’Agenzia rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita in data 22 marzo 2019 con sentenza del Tribunale di Brindisi n.5/2019e che la sentenza di appello è stata depositata il successivo 12.9.2019; -l’introduzione del terzo comma all’art. 43 l.fall., ad opera dell’art. 41, comma1, del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha previsto che l’apertura delfallimento « determina l’interruzione del processo »; - la novella è stata interpretata dalla successiva giurisprudenza della Cortedi cassazione nel senso che è stato introdotto l’”evento interrut- tivoautomatico” del processo , per cui la dichiarazione di fallimento di unaparte determina ipso iure l’interruzione del giudizio in corso, senza chesia necessaria per la produzione del relativo effetto la notificazione allealtre parti costituite da parte del soggetto fallito o la dichiarazione inudienza dell’intervenuto fallimento; - il legislatore del 2006 ha reso applicabile l’art. 305 cod. proc. civ., conla conseguente estinzione del processo, ove non proseguito o rias- suntonel termine trimestrale, considerato che per effetto della novella introdottadall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, tale termine in luogo del precedente semestrale si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della già menzionata legge e, quindi,dal 4 luglio 2009 (Cass. 16982/2023); -la Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto del 21 gennaio 2010, n. 17 sulla questione di legittimità dell’art. 305 cod. proc.civ., in relazione ai parametri degli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha stabilitoil termine per la riassunzione del processo interrotto automa- ticamentedecorre non dal giorno in cui si è verificato l’evento interrut- tivo,ma da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto conoscenzain forma legale dell’evento; -È intervenuto il d.lgs. 12 febbraio 2019, n. 14, recante il Codice della crisid'impresa e dell'insolvenza, il quale nel comma 3 dell'art. 143 pre- vedeche il termine per la riassunzione del processo decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice, ma l’entrata in vigore del decretoè stata differita al 1 5 .7.2022; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12476 del 2020; Cass. S.U.n. 8504 del 2021) hanno stabilito che il C odice della crisi e dell'in- solvenza«è testo in generale non applicabile - per scelta del legislatore -alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore »; -la relazione illustrativa al Codice chiarisce che, per consentire al cu- ratoredi costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimo- niali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di dirittol'interruzione automatica del processo e, tuttavia, al fine di ga- rantireil diritto di difesa delle parti, il termine per la riassunzione de- corredal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione; -le S.U. della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 12154 del 2021) hanno affermatoche, in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del pro- cessoè automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzionedi cui all'art. 305 cod. proc. civ. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito,decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'in- terruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale di- chiarazione,qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia inudienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod. proc. civ., va notificata alleparti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficiogiudiziario; - la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 17199/2016, conforme a n. 24025/2009),elaborata con riferimento all’art.300 cod. proc. civ., ha affermatoche s e il giudice non dichiari l’interruzione, nonostante il ve- rificarsi dell’evento interruttivo, il processo prosegue invalidamente comportando la nullità derivata della sentenza. Tuttavia, poiché le normeche disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, soltanto quest’ultima è legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nono- stanteil verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interru- zionedel processo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, né es- sereeccepita dall’altra parte come motivo di nullità ; -i n generale, la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15031/2016) ha affermato che le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicchél'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inos- servanzapuò essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'e- vento interruttivo può essere pregiudicata, e n
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