CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 47776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 22 febbraio 2023 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. emessa dal Tribunale di Foggia, ha escluso la recidiva reiterata e concesso le circostanze attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio in mesi otto di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce l'omessa citazione di uno dei difensori per il giudizio di appello. Sostiene, al riguardo, il ricorrente che l'altro difensore regolarmente citato non poteva eccepire il suddetto vizio della notificazione in quanto nel caso in esame i due difensori avevano proposto distinti atti di appello cosicché ciascun difensore non era a conoscenza della co-difesa esercitata dall'altro. 2. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187 in merito alla nullità a regime intermedio derivante dall'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato ed alla sua sanatoria in caso di mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2.Dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in virtù della natura del motivo dedotto, può, infatti, escludersi che la Corte di appello sia incorsa nella dedotta violazione di norma processuale avendo correttamente disposto la citazione a giudizio / dell'unico difensore del [OSCURATO:PERSONA], ovvero l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, infatti, che ai due atti di appello, presentati dai due difensori lo stesso giorno (9 dicembre 2021), era allegata la dichiarazione di nomina di ciascun difensore. Va, tuttavia, considerato che entrambi i mandati erano stati rilasciati in date diverse e, oltre alla nomina del difensore, contenevano anche la revoca delle precedenti nomine. In particolare, il mandato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta rilasciato in data 2 dicembre 2021, successivamente alla nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il cui mandato reca, invece, la data del 16 novembre 2021. NE consegue, pertanto, che, per effetto della successione cronologica dei due atti di nomina, dovendosi accordare precedenza all'ultima manifestazione di volontà dell'appellante, nel corso del giudizio di appello celebratosi il successivo 22 febbraio 2023 lo stesso risultava difeso dal solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]. g. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere