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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35132/2026

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CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sull'accordo intervenuto tra le parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 19 aprile 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 8 e 9, in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 42.000,00 di multa, e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 9, in anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis e 129 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello non avrebbe esplicitamente motivato circa l'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito.

3. I ricorsi sono inammissibili per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. soltanto quando siano dedotte questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra contenuto dell'accordo e pronuncia del giudice, alla legalità della pena.

Restano invece precluse le doglianze riguardanti motivi rinunciati, nonché quelle che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di profili sottratti alla cognizione del giudice di appello e, per conseguenza, anche al controllo di legittimità (Sez. 2, n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194).

Il principio discende dalla natura dispositiva del meccanismo previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen.: l'accordo sulla pena, accompagnato dalla rinuncia ai motivi di appello, delimita il thema decidendum e determina una preclusione processuale che non consente di riproporre, in sede di legittimità, questioni ormai estranee al devolutum.

Nel caso in esame i ricorrenti non deducono vizi concernenti la genuinità o la validità dell'adesione al concordato e non prospettano difformità tra l'accordo recepito e la decisione assunta dalla Corte territoriale.

Essi censurano esclusivamente il mancato scrutinio, o comunque la mancata esplicitazione motivazionale, in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; censura che, 2proprio perché riferita a profilo non più devoluto dopo la rinuncia ai motivi, si colloca al di fuori dell'area di ricorribilità della sentenza concordata.

4. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE Th V DIZIARIO Dta..ssa ,Tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sull'accordo intervenuto tra le parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 19 aprile 2024, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui ai capi 8 e 9, in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 42.000,00 di multa, e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo 9, in anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis e 129 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello non avrebbe esplicitamente motivato circa l'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito. 3. I ricorsi sono inammissibili per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. soltanto quando siano dedotte questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra contenuto dell'accordo e pronuncia del giudice, alla legalità della pena. Restano invece precluse le doglianze riguardanti motivi rinunciati, nonché quelle che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di profili sottratti alla cognizione del giudice di appello e, per conseguenza, anche al controllo di legittimità (Sez. 2, n. 30990 del 1° giugno 2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 5, n. 29243 del 4 giugno 2018, Casero, Rv. 273194). Il principio discende dalla natura dispositiva del meccanismo previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen.: l'accordo sulla pena, accompagnato dalla rinuncia ai motivi di appello, delimita il thema decidendum e determina una preclusione processuale che non consente di riproporre, in sede di legittimità, questioni ormai estranee al devolutum. Nel caso in esame i ricorrenti non deducono vizi concernenti la genuinità o la validità dell'adesione al concordato e non prospettano difformità tra l'accordo recepito e la decisione assunta dalla Corte territoriale. Essi censurano esclusivamente il mancato scrutinio, o comunque la mancata esplicitazione motivazionale, in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.; censura che, 2proprio perché riferita a profilo non più devoluto dopo la rinuncia ai motivi, si colloca al di fuori dell'area di ricorribilità della sentenza concordata. 4. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] 01 OTT 2026 L'ASSISTENTE Th V DIZIARIO Dta..ssa ,Tre
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