CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 05262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale di Patti, con provvedimento del 24.4.2021, nel giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Novara di Sicilia, sul gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; Rilevato che: - il giudizio trae origine dall’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Prefettura di Messina innanzi al Giudice di Pace di Novara di Sicilia; - il Tribunale di Messina, in sede di appello, accolse l’eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Patti; - il Tribunale di Patti ha proposto d’ufficio regolamento di competenza, sul presupposto che l’Ufficio del Giudice di Pace di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15825/2021 Numero sezionale 11120/2021 Numero di raccolta generale 5262/2022 Data pubblicazione 17/02/2022 Novara di Sicilia si trova nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; Ritenuto che: - l’Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia si trova nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto; - va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge; - non deve provvedersi sulle spese del giudizio di regolamento, in quanto la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c., non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale, restano nella posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse eventualmente sostenute nella fase medesima (Cassazione civile sez. II, 02/09/2004, n.17657); P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -2, in data 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9