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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04022/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti - reiterativi di censure formulate in appello, disattesi con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (cfr. pag. 2, nella parte in cui si sottolinea che - trattandosi di 682 dosi di cocaina - il quantitativo di sostanza stupefacente non poteva ritenersi modico e che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti era precluso dalla capacità criminale dell'imputato, il quale è stato più volte condannato per consimili reati).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi - aventi ad oggetto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti - reiterativi di censure formulate in appello, disattesi con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso (cfr. pag. 2, nella parte in cui si sottolinea che - trattandosi di 682 dosi di cocaina - il quantitativo di sostanza stupefacente non poteva ritenersi modico e che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti era precluso dalla capacità criminale dell'imputato, il quale è stato più volte condannato per consimili reati). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
Sentenza Cassazione n. 04022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris