CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 14020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le conclusioni scritte del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. letti i motivi aggiunti depositati in data 06/02/2023 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale, subordinata ai sensi dell'art. 165 cod. pen., concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 31 gennaio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte di Appello di Genova e divenuta definitiva il 28 novembre 2019. 1.2 Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il Binanti non avesse adempiuto alla prescrizione a cui la sospensione condizionale era stata subordinata, di pagare la provvisionale liquidata alla parte civile e rimborsare le spese di costituzione della stessa, perché la pendenza di una procedura esecutiva promossa da quest'ultima, mediante il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro del Binanti, dimostrava l'avvenuto inadempimento. Secondo il giudice dell'esecuzione, il termine entro il quale tale adempimento doveva avvenire, non essendo stato fissato dal giudice della cognizione, era determinato dal passaggio in giudicato della sentenza, che ai sensi dell'art. 1183 cod. civ. faceva divenire l'obbligazione immediatamente esigibile. La sentenza contenente la citata prescrizione era divenuta definitiva il 28 novembre 2019, ma solo in data 15 giugno 2022 il creditore aveva ottenuto il pignoramento presso terzi: ciò dimostrava la volontà del Binanti di non adempiere, atteso che, nonostante fosse dipendente di quella stessa società sin dal 2016, percependo un regolare stipendio, non aveva provveduto al dovuto pagamento, neppure ratealmente. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi relativi alla medesima eccezione. Con essi ha eccepito la violazione degli artt. 127 e 179, comma 1, cod. proc. pen. per l'omessa citazione per l'udienza davanti al giudice dell'esecuzione. Tale udienza si è svolta in data 20/09/2022, ma il Binanti ha ricevuto la citazione solo il giorno 29/09/2022. 2.1 Con motivi nuovi, successivamente depositati, il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell'art. 163 cod. pen., perché la sentenza delle Sezioni Unite n. 37503/2022 ha stabilito che, in assenza della fissazione di un termine per l'adempimento, questo abbia la medesima scadenza di due o cinque anni prevista dall'art. 163 cod. pen. Il termine per l'adempimento non è dunque ancora decorso, andando a scadere al termine dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza, cioè al 28/11/2024.`) i 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per l'omessa citazione dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso relativi alla omessa citazione del ricorrente sono fondati e devono essere accolti. 1.1 Risulta infatti, dagli atti processuali, che il Binanti ha ricevuto solo in data 29/09/2022 la citazione per l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, fissata per il giorno 20/09/2022. La sua mancata partecipazione all'udienza, certificata dal relativo verbale, non può quindi essere attribuita ad una sua scelta volontaria, né il difensore ha attestato in alcun modo la sua conoscenza della pendenza del procedimento e della data stabilita per l'udienza. Il difensore ha depositato tempestivamente una memoria difensiva per l'udienza in questione, ma tale adempimento dimostra solo la corretta notifica della citazione a quest'ultimo, e non al suo assistito. 1.2 La citazione per l'udienza dell'imputato o dell'interessato, anche nel procedimento camerale, non consente equipollenti e la sua omissione, secondo il dettato dell'art. 179 cod. proc. pen., produce una nullità insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, Rv. 280189; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Rv. 265235) 2. Si è quindi verificata la nullità assoluta prevista dagli artt. 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., e 179, comma 1, cod. proc. pen., per l'omessa citazione dell'interessato, sottoposto all'esecuzione penale, e per la connessa inosservanza delle norme concernenti la sua partecipazione al processo. 2.1 L'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata, in accoglimento dell'eccezione formulata con i due motivi di ricorso, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio. L'accoglimento dell'eccezione processuale esonera dall'esame dell'impugnazione attinente al merito, contenuto nei motivi nuovi successivamente presentati.\ 5'0 P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Genova. Così deciso il 08 mar