CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/10/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato il gravame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, fino alla concorrenza della somma di euro 583.050.00. 1.1. Per quanto qui rileva, sono stati sequestrati i conti correnti di [OSCURATO:PERSONA], quale socio e legale rappresentante dal 2015 al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., (per la somma di euro 301.900,00), e [OSCURATO:PERSONA], quale socio dal 2008 al 2015 della stessa società, ( per euro 12.000), nonché gli immobili siti in Tito, meglio elencati nel provvedimento impugnato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( contestati ai capi 1) e 6) a [OSCURATO:PERSONA]; e al capo 3) a [OSCURATO:PERSONA]) commessi fino al fallimento, in data 3 agosto 2017. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli indagati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, con unico atto, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, per la mancata dimostrazione di atti distrattivi compiuti dagli indagati, peraltro, privi della qualifica soggettiva richiesta dalla legge, e per non essere stata provata la efficienza causale delle condotte rispetto al dissesto, né il dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo, contesta la legittimità del sequestro sostenendo che trattasi di sequestro per equivalente, applicabile solo alle ipotesi tassativamente previste dalla legge, tra cui non sono inclusi i delitti di bancarotta fraudolenta impropria. 3. I ricorsi sono inammissibilmente proposti. 3.1.11 primo motivo - al di là della formale enunciazione in rubrica - declina non consentiti vizi della motivazione: il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 , Ivanov, Rv. 239692; conf. SU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). Giova, ad abundantiam, rilevare come la ordinanza impugnata abbia scrutinato con ampia e congrua motivazione, ancorata agli elementi di fatto già acquisiti (relazione del curatore fallimentare, comunicazione notizia di reato e annotazione della Guardia di Finanza sui conti correnti della società), e ispirata ai più avveduti orientamenti di legittimità, sapientemente richiamati, il profilo del fumus commissi delicti, fondato sulla emersione di condotte distrattive poste in essere dai ricorrenti. 3.1.1. D'altro canto, il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui assume la carenza della qualifica soggettiva in capo ai ricorrenti, dal momento che, indiscutibilmente, come correttamente osservato dal Tribunale distrettuale, in applicazione della clausola estensiva di cui all'art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, anche l'extraneus - ovvero un soggetto che non possieda la qualifica normativa di cui all'art. 213 L.F. - può concorrere, con la sua condotta, nel reato proprio dell'intraneus ( Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Rv. 260932) ed essere chiamato a rispondere di bancarotta impropria, tra l'altro, senza dover necessariamente commettere una delle condotte disciplinate dal diritto societario, richiamate solo nel secondo comma della predetta disposizione di legge. La contestazione, nel caso di specie, per quanto si legge nella ordinanza impugnata, alla luce della precisazione operata dal P.M. in udienza, afferisce, appunto, al solo primo comma dell'art. 213 della legge fallimentare, che contempla un reato di pura condotta e di pericolo, e prescinde, pertanto, dalla causazione dell'evento dannoso, sub specie di dissesto della società. 2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo che non tiene conto del principio di diritto declinato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite 'Coppola' secondo cui «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione»(Sez. U, n.42415 de127/05/2021 Cc. (dep.18/11/2021) Rv. 282037). 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis