CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma di quella emessa in data 12.6.2020 dal GIP del Tribunale di Noia, ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato, confermando la sua responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di complessivi kg. 4 di hashish per n. 36282 dosi singole. Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dovendosi considerare la ripartizione dello stupefacente tra i tre soggetti e il conseguente uso strettamente personale della scorta acquistata e, comunque, la lieve entità in considerazione della natura di droga c.d. leggera e non potendosi fare leva sul solo dato ponderale. Il ricorso è inammissibile in quanto genericamente proposto per questione di fatto in relazione alle incensurabili ragioni che hanno giustificato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ed al diniego della sua derubricazione in considerazione dei molteplici indici di fatto indicati in sentenza che hanno escluso non illogicamente l'uso personale dello stupefacente rinvenuto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore Il