CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 42557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ N. 154) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Le censure in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. attengono al merito e le argomentazioni difensive su tali punti si risolvono non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, non consentita in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore