Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40057/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi hashish e marijuana sufficienti a ricavarne 32.882 dosi al consumo.

Egli lamenta: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; 2) vizi di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Per un verso, la sentenza non si è limitata a valorizzare il solo dato quantitativo; per l'altro, tale aspetto, qualora di per sé rilevante in una scala oggettiva di gravità, può essere sufficiente ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario, come appunto è accaduto nel caso in esame.

2.2. Il secondo non è consentito.

Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d'addebito in flagranza di reato).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi hashish e marijuana sufficienti a ricavarne 32.882 dosi al consumo. Egli lamenta: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; 2) vizi di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per un verso, la sentenza non si è limitata a valorizzare il solo dato quantitativo; per l'altro, tale aspetto, qualora di per sé rilevante in una scala oggettiva di gravità, può essere sufficiente ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario, come appunto è accaduto nel caso in esame. 2.2. Il secondo non è consentito. Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d'addebito in flagranza di reato). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sett
Sentenza Cassazione n. 40057/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris