CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04088/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazzale delle belle Arti, 8 –controricorrente– avverso la sentenza n. 3251/2019,della Corte di Appello di Bologna , pubblicata il 19.11.2019, non notificata. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio de l 7 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con sentenza del 25 agosto 2014 il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice principale, ed i suoi i fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], er ano stati condannati a pagare alla Banca ricorrente € 261.896,10, oltre a interessi legali e spese del procedimento (la Ottoveg gio limitatamente alla somma di € 30.000). I l tribunale osservava che gli opponenti, dopo chela banca aveva prodotto gli estratti del conto corrente, nonavevano sollevato alcun a specifica censura, neanche in punto di spese e costi ditenuta del conto stesso. Riteneva, pertanto , che non potesse ave re ingresso la Ctu invocata dagli ingiunti, in quanto essa, cosi come proposta, aveva carattere esplorativo, essendo destinata a controllare ogni singola voce del conto in difetto di una specifica contestazione. Sulla presunta usurarietà dei tassi pattuiti e praticati, le doglianze attoree erano, secondo il tribunale, parimenti generiche. Solo nella memoria ex art. 183 , comma 6 , c.p.c. gli opponenti avevano affermato il superamento del tasso-soglia del 14,595% prendendo a riferimento un tasso effettivo globale del 14,923%. Tuttavia, per addivenire a tale risultato essi avevano incluse la CMS nei conteggi del Teg, senza però considerare che alla formazione del tasso soglia indicato nel dm del Ministro dell'Economia, sulla base delle ri levazioni effettuate d alla Banca d'Italia, non concorrono le cms. Di talché, non eraragionevole includere la commissione predetta nel confronto tra il tasso-soglia e il tasso concretamente applicato.2.− Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bologna che , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)la CMS, pattuita nella misura dell'1 % , contra riamente a quanto asserito dal Tribunale, dovevaessere conteggiata ai fini della verifica del rispetto della tasso-soglia, ma non può essere sommata sic et simpliciter al saggio di interesse pattuito in contratto, ma va calcolata in valori assoluti e, quindi , sommata agli interessi trimestrali o annuali addebitati in conto, onde verificare se il complessivo importo così quantificato superi,in termini percentuali, il tasso soglia (Cass.,S.U., n. 16303/ 2018) ; b) data la tipologia di contratto in esame, il tasso soglia andava individuato con riferimento a quanto previsto per le aperture di credito con affidamento sino a € 5.000 fissato al 18,51%; c)le spese del giudizio andavano attribuite secondo il criterio della soccombenza e quindi dovevano essere poste a carico degli appellanti. 3. − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione condue motiv i . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono: 4.− Con il primo motivo: Violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame dei contratti prodotti dalla banca ai sensi dell’art. 360, n.5, c.p.c. 4.1 – La censura sembra delineare una molteplicità di profili di contestazione non sempre limpidamente esposti.Nella sostanza tende a contestare la valutazione degli esiti istruttori operata nel merito tentando di contestare la funzione del contratto di conto corrente e l’esistenza di documentazione idonea a giustificare l’apertura di credito, anche nella dichiarata consapevolezza della non necessità per quest’ultima di supporto formale scritto. Il mezzo riporta un passo della sentenza che non è essenziale al contenuto motivazionale della decisione che affronta esclusivamente i motivi di appello proposti che contestano la mancata ammissione della CTU in primo grado e l’interesse usurario del tasso applicato. La Corte di merito ha soltanto ribaditoche il conto corrente era stato aperto senza alcun affidamento o linee di credito e da questo assunto individua il tasso soglia di riferimento. In tale direzione assume un carattere meritale che la rende inammissibile:difatti la doglianza circa la violazione dell'articolo 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato ― in assenza di diversa indicazione normativa ― secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (tra le tantissimeCass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Nulla di tutto ciò ricorre nel caso di specie.5.− Con il secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art.1421 c.c. in relazione all’art.2 l. n. 287/1990 e all’art. 360, n. 4, c.p.c. La Corte non avrebbe rilevato la nullità d’ufficio delle fideiussioni conformi al modello ABI sanzionato dal provvedimento della Banca d’Italia perché espressione di intesa anticoncorrenziale. 5.1−La censura è inammissibile. Soltanto in questa sede è stata prospettato l’assunto secondo cui il contratto in questione conterrebbe clausole riproducenti quelle contenute nel modello ABI, sanzionate come frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza dal noto provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005. Le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti. (Nella specie, in relazione alla contrarietà alla normativa "antitrust" di un contratto di fideiussione "omnibus" posto a valle di intese anticoncorrenziali, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell'ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo)(Cass., n. 20713/2023). I ricorrenti, inoltre, fraintendono il senso della giurisprudenza di questa Corte circa i suoipoteri di esame diretto degli atti di causa allorché venga denunciato un error in procedendo (cfr., per tutte, Sez. Un., n.8077/2012). L’esame degli atti consentito in base a tale giurisprudenza è esclusivamente quello necessario al fine di verificare la sussistenza dell’errore processuale denunciat o e pertanto la censura è prospettabile soltanto se non richieda accertamenti fattuali preclusi nel giudizio di legittimità. Nella censura si riporta il contenuto delle clausole del contratto originario, stipulato nel 2003,e quelle del modello ABI, ma non vi è alcuna allegazione sui contenuti degli accordi successivi e non è possibile riscontrare in alcun modo il loro effettivo contenuto per riscontrare l’assunto dei ricorrenti circa tali rapporti, che si sono succeduti nel tempo anche dopo il provvedimento della Banca d’Italia. Non è possibile così riscontrare l’assunto che trattasi di mere integrazioni che non hanno inciso o modificato le clausole in questione. Ed inoltre, il provvedimento della Banca d’Italia non ha carattere normativo, bensì, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, natura di mero provvedimento amministrativo accertativo della intesa anticoncorrenziale, il quale, pur essendo dotato di un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, è privo di carattere vincolante per il giudice, davanti al quale può comunque essere offerta la prova contraria (Cass., n. 13846/2019, nonché tutta la giurisprudenza di legittimità sugli analoghi provvedimenti sanzionatori di intese anticoncorrenziali assunti dall’AGCM, tra i quali Cass., n.23655/2021; Cass., n.18176/2019). Trattandosi, peraltro, di provvedimento, e non di atto normativo, esso appartiene, per quanto riguarda i limiti del giudizio di legittimità, alla sfera del “fatto”, e non del “diritto”. Dunque, in quanto fatto, andava accertato dal giudice di merito. Sennonché un tale accertamento non risulta dalla sentenza impugnata, né può essere svolto in sede di legittimità, come invece pretenderebbero, inammissibilmente, i ricorrenti. In ogni caso è bene ricordare che trattasi di nullità delle singole clausole e non di nullità dell’atto come la censura sembra delineare ritenendo che i fideiubenti “non rispondono più dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio”. 6.− Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto