CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 31644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la riscossione ORDINANZA sul ricorso 14187-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 1500 del 2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 10 novembre 2015 e depositata il 26 novembre 2015 (R.G.N. 836/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha chiesto di dichiarare la nullità di undici cartelle esattoriali, sul presupposto che mai gli fossero state notificate e che fossero dunque prescritti i crediti di natura previdenziale in esse indicati. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1205 dell'il luglio 2014, previa declaratoria di ammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo, ha dichiarato inesigibili per compiuta prescrizione i crediti recati dalle cartelle indicate in ricorso e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rifondere al ricorrente le spese di lite e a risarcirgli il danno arrecato, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, cod. proc. civ. 2. La decisione è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza pronunciata il 10 novembre 2015 e pubblicata il 26 novembre 2015 con il numero 1500/2015, la Corte d'appello ha disatteso le eccezioni preliminari di difetto di procura, d'improcedibilità dell'appello per tardiva notificazione e d'inammissibilità dell'opposizione e, previo esame del merito, ha accolto il gravame. La Corte territoriale ha dunque rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] «per difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», alla luce dei seguenti rilievi: a) l'azione instaurata dall'opponente, pur impropriamente qualificata come opposizione all'estratto di ruolo, si atteggia come «azione di accertamento negativo in ordine alla pretesa dell'INPS»; b) l'azione proposta vede «come legittimato passivo l'ente creditore, ossia l'INPS» e non già l'agente per la riscossione, tanto più che si tratta della fase che prelude all'esecuzione della pretesa e nessun atto di esecuzione (fermo, iscrizione ipotecaria) è stato ancora compiuto: solo in materià di opposizione agli atti esecutivi, la legittimazione passiva compete a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; c) il rigetto dell'opposizione travolge la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata; d) in ragione della «novità» e della «complessità» delle questioni dibattute e dell'infondatezza dei motivi d'appello diversi da quello attinente alla carenza di legittimazione passiva, le spese d'entrambi i gradi di giudizio possono essere compensati. 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27 maggio 2016 e affidato a un motivo, chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che non è stata notificata. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 5. Il ricorso è stato originariamente assegnato alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, cod. proc. civ. 5.1. Su proposta del relatore designato, che aveva ritenuto il ricorso manifestamente infondato, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte, a norma dell'art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ. 5.2. Il ricorrente, in prossimità dell'adunanza, ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e ribadendo che la legittimazione passiva spetta al concessionario. 5.3. Con ordinanza 24 settembre 2018, n. 22538, la Corte in camera di consiglio ha rimesso la causa a questa sezione, in applicazione dell'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. Nel motivare tale scelta, la Corte ha rilevato la «valenza nonnofilattica» della questione controversa, che implica un raffronto, in punto di legittimazione a contraddire del concessionario, tra l'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) e l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337). La questione si raccorda, inoltre, a una domanda di «incerta qualificazione», che può essere inquadrata come «un'azione di accertamento negativo del credito previdenziale» o, in alternativa, come una domanda attinente a «un procedimento esecutivo viziato», con evidenti ripercussioni sulla «legittimazione a contraddire al concessionario». 6. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. La causa è stata aggiornata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione rimessa con l'ordinanza interlocutoria n. 8003 del 22 marzo 2021, ed è stata posta in decisione all'adunanza camerale dell'8 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. A sostegno della richiesta di cassare la sentenza n. 1500 del 2015, pronunciata dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], il signor [OSCURATO:PERSONA] articola un motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e sulla falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere il concessionario sprovvisto di legittimazione passiva, in una controversia che concerne vizi imputabili proprio all'inerzia di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte di contestazioni concernenti l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento, che avrebbe determinato la prescrizione del credito per omissioni contributive, il concessionario sarebbe titolare di un evidente «interesse a contraddire alla domanda spiegata» e avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente creditore. In difetto d'una tempestiva chiamata, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sarebbe tenuta a rispondere delle conseguenze della lite, a norma dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. 2. Occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione d'inammissibilità formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che addebita al ricorrente di aver denunciato, dietro lo schermo della violazione di legge, un erroneo apprezzamento di questioni di fatto. Tale vizio potrebbe essere censurato dinanzi a questa Corte soltanto nei ristretti limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sub specie.di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 2.1. Giova premettere, a tale riguardo, che il vizio di violazione di legge dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo alla stregua dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. S'impedirebbe altrimenti a questa Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16700; di recente, Cass., sez. lav., 30 giugno 2022, n. 20827) e le si demanderebbe il compito d'individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.2. L'eccezione non coglie nel segno. Il motivo in esame è specifico e completo, come conferma la stessa ampiezza delle difese svolte in replica dalla parte controricorrente, e si cimenta con la ricostruzione degli antecedenti processuali rilevanti e con la disamina della ratio decidendi della pronuncia impugnata, senza trasmodare nella richiesta di riesame della valutazione compiuta in fatto dalla Corte di merito. Le censure mosse alla sentenza della Corte reggina sottendono un genuino problema interpretativo della disciplina applicabile, senza ambire a una rivalutazione dell'accertamento di fatto, peraltro non controverso tra le parti. In questa sede si dibatte sulla sola questione, di puro diritto, della legittimazione passiva dell'ente titolare del credito o dell'agente per la riscossione. 3. Il motivo, pur ammissibile, non è fondato. 4. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi a sezioni unite su una questione di massima di particolare importanza, ha di recente affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, anche quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). Invero, è l'ente impositore l'unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. È questo l'aspetto che riveste rilievo decisivo. La parte ricorrente, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. si limita a enfatizzare l'imputabilità dei vizi denunciati all'agente per la riscossione, e non all'ente impositore, estraneo alle attività di notificazione delle cartelle, appannaggio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] profilo, tuttavia, non vale a radicare in capo al concessionario quella titolarità del rapporto sostanziale che viene in rilievo quale presupposto indefettibile in un giudizio pur sempre inerente al merito della pretesa. Nell'affermare la legittimazione passiva del solo ente impositore, con rilievi che devono essere condivisi per la forza persuasiva degli argomenti che li avvalorano, questa Corte ha posto l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12). D'importanza essenziale, a tale riguardo, si rivela l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dall'art. 4, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo), convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n. 265. Alla luce del testo oggi vigente del citato art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore ed è stato soppresso l'obbligo di notificazione al concessionario. Dal menzionato dato normativo, dal quale il motivo di ricorso prescinde del tutto, trascurando di smentirne l'importanza sistematica, traspare in modo inequivocabile che titolare della pretesa, e unico legittimato a contraddire, è l'ente impositore. Tali conclusioni si attagliano tanto alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali quanto alle opposizioni, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, «entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva» (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.). È proprio la previsione speciale dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, dotata di cruciale rilievo nell'inquadramento sistematico della disciplina, a regolare la legittimazione dell'ente impositore nella peculiare materia qui scrutinata. Anche quando ha innovato la normativa in esame, il legislatore ha scelto di lasciare inalterata tale disposizione, che rispecchia la specialità della riscossione dei crediti previdenziali. Né si può dunque ritenere che tale specialità sia implicitamente superata, in difetto di indicazioni univoche, da quell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (sentenza n. 7514 del 2022, cit., punto 12.2.), che il ricorrente richiama a più riprese nell'illustrazione della censura, senza, tuttavia, confrontarsi con la speciale previsione del citato art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Il ricorrente non ha addotto argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte, a sezioni unite, è giunta, nel dirimere la questione di massima di particolare importanza rimessa da questa sezione. 5. Nell'odierno giudizio, incentrato sulla prescrizione del credito per omissioni contributive, si controverte pur sempre sul merito della pretesa. Rispetto a tale oggetto di disputa, il concessionario resta estraneo (sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.3.). La carenza di legittimazione passiva, peraltro rilevabile d'ufficio, con il solo limite del giudicato interno, è idonea di per sé a giustificare il rigetto dell'opposizione, come questa Corte a sezioni unite ha avuto occasione di precisare, escludendo l'operatività dei meccanismi d'integrazione del contraddittorio sanciti dagli artt. 102 e 107 cod. proc. civ.: «La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo» (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, punto 13). Tale considerazione si rivela dirimente. La difettosa instaurazione del contraddittorio verso una parte estranea al rapporto sostanziale dedotto in causa rende dunque ininfluente la questione, adombrata con il richiamo all'art. 100 cod. proc. civ., dell'interesse del concessionario a contrastare le pretese del debitore. Merita di essere condivisa, pertanto, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in ordine a contestazioni attinenti al debito contributivo del ricorrente e ha, di conseguenza, rigettato l'opposizione. 6. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. 7. Quanto alle spese del presente giudizio, possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni dibattute. Sulla legittimazione passiva del concessionario, solo in epoca recente, posteriore alla proposizione dell'azione, sono stati appianati i contrasti interpretativi, che hanno richiesto l'intervento chiarificatore delle sezioni unite nel marzo 2022. 8. Il rigetto del ricorso rappresenta il presupposto processuale (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), di cui si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'u