CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 16206/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,1893 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 401/2022 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 35/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25453/2022Numero di raccolta generale 16206/20261. La Corte d’appello di Messina ha confermato la pronuncia dDealt a pubblicazione 25/05/2026Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto di rigetto del ricorso diRappazzo Paola volto a conseguire l’iscrizione del proprionominativo nell’elenco dei braccianti agricoli del comune diresidenza per gli anni 2006 al 2009; la ricorrente si era dolutache il primo giudice avesse posto a proprio carico l’onereprobatorio circa la sussistenza del rapporto di lavoro agricoloalle dipendenze del datore [OSCURATO:PERSONA] a fronte di unformale disconoscimento da parte dell’Istituto e degliinsufficienti elementi probatori da quest’ultimo fatti valere,contestando la valutazione compiuta dal Tribunale sullerisultanze della prova testimoniale.La Corte territoriale ha respinto i motivi di appello rilevando chespetta al lavoratore dimostrare di avere diritto all’iscrizione neglielenchi anagrafici e provare la sussistenza di un valido rapportolavorativo in agricoltura, non limitandosi a confutare gli elementiposti a base del verbale ispettivo; il ricorrente ha cioè l’onere didimostrare l’esistenza, la durata e la natura onerosa delrapporto di lavoro e, esclusa la natura impugnatoria delprocesso previdenziale volto invece all’accertamento di undiritto sostanziale, la Corte ha confermato la valutazione digenericità e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali rese inprimo grado, anche contraddittorie con le allegazioni del ricorsointroduttivo in ordine alla tipologia dell’attività svolta ed aiperiodi lavorativi; si trattava di risultanze insufficienti adasseverare il preteso rapporto lavorativo in assenza di altrielementi, oltre alle buste paga, e stanti gli esiti dell’ispezione.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione laricorrente affidandosi a quattro motivi, a cui INPS resiste conNumero registro generale 25453/2022controricorso sostenendo l’inammissibilità per doppia conformeN umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026e non autosufficienza dei motivi tesi a rivalutare le provDeat a pubblicazione 25/05/2026testimoniali, a fronte di un apprezzamento di fatto compiuto dalgiudice di merito.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del16 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degliartt. 2094 e 230-bis cod. civ. per avere il giudice di appelloerroneamente fatto riferimento a requisiti di lavoro subordinato,quali l’inserimento in attività etero-determinate, l’assenza dirischi gestionali, l’osservanza di orari di lavoro precisi, lacontinua presenza sul lavoro, la predeterminazione delcompenso e la sua modalità di corresponsione, noncorrispondenti alle caratteristiche del lavoro stagionale inagricoltura, nel quale è sufficiente il solo sinallagma lavoro-retribuzione, anche corrisposto in natura, senza necessità di unapresenza costante del datore e l’osservanza di un orarioprestabilito. Richiama le dichiarazioni testimoniali, consideratedettagliate e genuine, di una lavoratrice collega della ricorrenteche aveva svolto attività negli stessi periodi e per le stesseoccupazioni della ricorrente, rilevando che, a fronte dellafunzione di agevolazione probatoria che la giurisprudenza dilegittimità attribuisce all’iscrizione nell’elenco nominativo deibraccianti agricoli, era stata fornita la prova dell’esistenza di unrapporto di lavoro svolto alle dipendenze della ditta [OSCURATO:PERSONA] caratteri tipici e sintomatici della subordinazione,unitamente alla prova documentale resa da buste paga emodelli 101, cui si aggiungeva l’assoluzione della ricorrente dalNumero registro generale 25453/2022reato di truffa aggravata e l’effettivo svolgimento di attività dNi umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026coltivazione dei terreni, prevalentemente a noccioleto. Data pubblicazione 25/05/20261.1 - Il motivo è inammissibile: premesso che non risultanoarticolate le ragioni della enunciata violazione della normativasull’impresa familiare menzionata in rubrica, si osserva che laricorrente traduce in violazione dell’art. 2094 c.c. una propriadiversa valutazione degli elementi probatori raccolti, e non siconfronta con la ratio decidendi, centrata sulla genericità elacunosità delle deposizioni testimoniali e loro contraddittorietàcon le allegazioni iniziali della ricorrente; il motivo non contrastail giudizio valutativo espresso dal giudice bensì insiste sullaesistenza degli elementi descrittivi della fattispecie di lavoroagricolo subordinato.1.2 - Questa Corte ha già altre volte affermato che “lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (sent.11511/14), e tale attività selettiva si estende all’effettivaidoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante afornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (ord. 16467/2017); di recente, è statoaffermato che “la valutazione delle prove raccolte costituisceun’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione se non per il vizio, indicato nell’art. 360, co.1, n. 5,c.p.c., consistente nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno Noum eproiù re gistro generale 25453/2022Numero sezionale 1893/2026fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risNuulmtei rod dai ral ccolta generale 16206/2026testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianDoat a pubblicazione 25/05/2026costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano caratteredecisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinatoun esito diverso della controversia. La valutazione dellerisultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti” (Cass. n.4970 del 2026).1.3 - Considerato, poi, che l’iscrizione nell’elenco dei bracciantiagricoli assume pacificamente il carattere e la finalità diagevolazione probatoria, nel caso di cancellazione questaagevolazione viene meno e il ricorrente ha l’onere di dimostrareil rapporto di lavoro subordinato (in termini, cfr. Cass. n.12001del 2018, n. 2739 del 2016 e n. 13817 del 2024): “L'iscrizione diun lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve unafunzione di agevolazione probatoria che viene meno qualoral'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di unrapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trovafondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con laconseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provarel'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro dirittoconsequenziale di carattere previdenziale fatto valere ingiudizio”. Questa Corte ha puntualizzato che l’agevolazioneprobatoria garantita dall’iscrizione negli elenchi, che vale sulNumero registro generale 25453/2022presupposto che non vi siano disconoscimenti, non puòN umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026giustificare un’inversione dell’onere della prova a caricDoat a pubblicazione 25/05/2026dell’ente previdenziale che istituzionalmente è preposto alcontrollo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli daldatore di lavoro; in quest’ottica, anzi, la cancellazionedell’iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenzialeal disconoscimento, quest’ultimo essendo propriamente l’attoche comporta a carico dell’assicurato l’onere di provarel’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto afondamento del diritto e per il giudice l’obbligo di accertarel’esistenza e l’inesistenza di tale rapporto senza più esserecondizionato dagli atti di iscrizione o di cancellazione (cfr. Cass.03/02/2023 n. 3556).1.4 - L’impugnata sentenza è pertanto conforme ai suddettiprincipi, ed il ricorso non offre elementi per confutare o mutarel’orientamento della Corte.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2103 cod.civ. e dell’art. 56 d.lgs. n.29/1993 trasfuso nell’ art. 52 d.lgs.165/2001, per non avere considerato la Corte d’appello chel’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli ha valenzaricognitiva della situazione soggettiva e di agevolazioneprobatoria, a fronte della quale il lavoratore, avvalendosi dellapresunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nelmedesimo elenco, aveva affermato in modo preciso i giorni dilavoro come risultanti dai registri di impresa e non eradimostrata la fittizietà del rapporto, di tanto dovendo farsi caricol’INPS. Rileva che il verbale ispettivo non ha natura di provalegale, ed ha lo stesso regime dell’iscrizione negli elenchi,dovendo essere valutato mediante comparazione e prudenteapprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25453/2022comparazione solo formalmente effettuata dalla CorteN umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026territoriale che ha considerato le risultanze del verbale ispettivDoat a pubblicazione 25/05/2026sul rapporto tra monte ore denunciato ed effettive necessitàettaro-colturali dei fondi sui quali operava l’azienda e, dall’altro,ha ritenuto non riscontrate le puntuali allegazioni del lavoratoresull’attività svolta, il numero di giornate, le mansioni per le qualiera stato assunto, mentre non è ostativo alla subordinazione lanon continuità del rapporto bracciantile, per un’attività svoltaprima del provvedimento ispettivo del 2009.2.1 - Il motivo è inammissibile; come nel precedente, non siravvisa la coerenza delle norme menzionate in rubrica (sulladisciplina della variazione delle mansioni nel settore privato enel pubblico) con la illustrazione del motivo di error in judicando.Sul valore probatorio del verbale ispettivo e sul suo liberoapprezzamento giudiziale, si richiama quanto più volte precisatoda questa Corte (ex multis, Cass. n. 10634/2025) in ordine alrilievo che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenzialie assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena provasolo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o daloro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagliinteressati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sonoliberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua dellacomplessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, puòverbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelleraccolte in giudizio, potendo financo considerarle provasufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assolutacarenza di elementi probatori contrari, ferma restando lanecessità di adeguata motivazione”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 25453/20222.2 - Si rammenti altresì che nel giudizio sul rapportoN umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella suDaat a pubblicazione 25/05/2026natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare lalegittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dalgiudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n.5851/2024) e fapiena prova su provenienza e fatti accaduti in presenza diispettori, e resta fermo il libero apprezzamento giudiziale sullealtre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di averaccertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato"o in seguito ad ispezione di documenti (Cass. n.23252/2024).Non è rivalutabile in sede di legittimità, se non sotto il diverso,e non prospettato, profilo del vizio procedurale di apparente oomessa o contraddittoria motivazione, il giudizio logico-comparativo del fabbisogno di manodopera in relazione allaestensione dei terreni, loro capacità produttiva, stagionalitàdelle colture praticate e attrezzature disponibili.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietàdi motivazione, per avere la Corte ritenuto veritierol’accertamento ispettivo effettuato a posteriori dall’INPS, basatosu una sproporzione tra salari e giornate denunciate rispettoall’estensione dei terreni e colture praticate, non riferendosiperò l’accertamento a terreni incolti.3.1 - Anche questo motivo è inammissibile: a fronte di unapronuncia confermativa del primo grado (c.d. doppia conforme)si rileva che non è omesso esame una diversa valutazione dellerisultanze ispettive; peraltro la ricorrente non indica in qualeparte delle difese del giudizio di merito abbia contestato larilevanza dell’accertamento svolto sul calcolo presuntivo ettaro-colturale (e l’indagine sul fabbisogno ettaro-colturale si fonda suNumero registro generale 25453/2022un accertamento di fatto presuntivamente valutato ai fini dellaN umero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026compatibilità con manodopera dichiarata, altro è invece Dlaat a pubblicazione 25/05/2026verifica di accertata sussistenza del rapporto di lavoro inconcreto svolto).4. Con l’ultimo motivo parte ricorrente deduce l’ inesistenza dimotivazione, poiché dalla prova testimoniale era emersa lasussistenza di una ditta individuale provvista di strutturaorganizzativa d’impresa.4.1 Anche questo motivo è inammissibile perché la sentenzanon contesta l’insussistenza dell’azienda o dell’attivitàimprenditoriale svolta, ma l’esistenza del rapporto di lavorosubordinato della richiedente.5. Dalla compiuta disamina discende che il ricorso va dichiaratocomplessivamente inammissibile. Seguono la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate comein dispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la partericorrente al pagamento delle spese processuali liquidatecomplessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di rito ed €200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2026Numero registro generale 25453/2022Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 16206/2026Data pubblicazione 25/05/2026