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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14121/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'assenza di motivazione sulla congruità della pena inflittagli senza alcun'altra più specifica deduzione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, essendo il trattamento sanzionatorio istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena fissata comunque in misura prossima al minimo edittale, senza perciò richiedere alcuna dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'assenza di motivazione sulla congruità della pena inflittagli senza alcun'altra più specifica deduzione, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, essendo il trattamento sanzionatorio istituzionalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena fissata comunque in misura prossima al minimo edittale, senza perciò richiedere alcuna dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), peraltro nella specie compiutamente resa dalla Corte distrettuale sia in ordine alla pena base che all'applicabilità della recidiva; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 14121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris