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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27923/2023

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00757470620 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla v ia Sebino, n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Benevento, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

MT R NLM56E21D230M – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Airola, alla via dei Fiori, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 14– 23 / 2 5 . 2 .20 2 1 della Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. C on sentenza n. 4 1 de i 25.11/2.12. 20 20 i l Tribunale di Benevento dichiarava,su ricorso ex art. 6 l.fall. di [OSCURATO:PERSONA] , il fallimento d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva reclamo ex art. 18 l.fall .

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.

Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con sentenza n. 14 dei 23/25.2.2021 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo e condannava lareclamante alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] reputava senza dubbio sussistente lo stato di insolvenza.

Evidenziava,tra l’altro, che il credito del l’istante , traente titolo da rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. poi fallita ed oggetto di accerta men to giudiziale definitivo, era rimasto insoluto nonostante il tempo decorso, “avendo la società debitrice solo effettuato offerte parziali, legittimamente rifiutate dal creditore, e mostrando così di non essere in grado di effettuare il pagamento integrale dell’importo dovuto” (così sentenza impugnata, pag. 4).4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; ne ha chiesto,sulla scorta di d u e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione.

IlFallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarar e l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero di rigettar e il ricorso con il favore dellespese. [OSCURATO:PERSONA] pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto di dichiarar e l’inammissib ilità, l’improcedibilità ovvero di rigettar e il ricorso con vittoria -con distrazione - delle spese. 5.E’ stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata, formulata dal consigliere delegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nel testo at tuale, introdotto dall’art. 3, comma 28, lett. g. del d. lgs. n. 149/2022), ma la ricorrente ha richiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5l.fall.

Deduce che l’inadempimento di un unico debito costituisce un “mero indizio” e può fondare il riscontro dello stato di insolvenza esclusivamente se coniugato con altri indizi gravi, precisi e concordanti (c fr. ricorso, pag. 4 ) ovvero se in correlazione con altri elementiesteriori (c fr. ricorso, pag. 6 ) .

Deduce segnatamente che il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’unico scaduto ed esigibile e non è per nulla risalente, siccome è divenuto definitivo nel 2018; che [OSCURATO:PERSONA] immotivatamente rifiutato il pagamento al netto degli interessi e della rivalutazione; che i bilanci di esercizio danno conto di un attivo ben superiore al passivo e del regolare adempimento delle obbligazioni contratte per l’esercizio dell’impresa (cfr. ricorso, pag. 5).

Deduce poi che non è gravata da iscrizioni ipotecarie, da sequestri conservativi,da procedure esecutive, da protesti e da esposizioni debitorie verso banche o verso l’Erario (cfr. ricorso, pag. 5). 7.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio.

Deduce chela Corte di Napoli non ha tenuto conto delle eccezioni formulate e degli elementi di fatto allegati in ordine alla propria situazione finanziaria e patrimoniale ed in ordine alla propria capacità di reperire liquidità in tempi brevi senza ricorrere a terzi (cfr. ricorso, pag. 6).

Deduce segnatamente che la controllante Cecas, da cui è partecipata integralmente, è in grado di far fronte, attraverso ricapitalizzazioni e finanziamenti, a situazioni di suo momentaneo squilibrio (cfr. ricorso, pag. 7). 8.I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi di ricorso, tendono, per ampia parte, a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono inammissibili.

Inammissibili, per un verso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte d’Appello di Napoli ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; inammissibili, per altro verso, giacché, in sostanza, con gli spiegati motivi la s.r.l. ricorrente sollecita questa Corte sic et simpliciteral riesame del giudizio “di fatto”, delle valutazioni “di merito” cui la Corte di Napoli ha atteso, sicché si fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che, a norma del novello disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.9.

Si premette che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto” incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”. 10.In questi termini la valutazione cui la corte distrettuale ha f att o lu ogo ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si presta a censure. 11.Con riferimento al profilo di diritto si rimarca quanto segue.

In tema di dichiarazione di fallimento lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297).

In pari tempo, pur a opinarenel senso che l’inadempimento dell’unico debito va vagliato nel contesto di vari ed ulteriori elementi (cfr. in questo senso Cass.30.9.2004, n. 19611), a tanto la corte territorialeha senz’altro provveduto.

Difatti la Corte napoletanaha evidenziato altresì quanto segue.

Ossia che già il bilancio dell’esercizio 2018 dava conto di una perdita e parimenti il bilancio dell’esercizio 2019 registrava una perdita pari ad euro 21.103,00 ed un esiguo attivo circolante, pari ad euro 63.147,00, neppure sufficiente ai fini del pagamento del solo creditore ricorrente; che del resto l’offerta transattiva in favore del creditore ricorrente era stata effettuata “mediante una nuova anticipazione del socio unico Cecas” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).Ossiache non aveva alcun rilievo che la maggior parte della debitoria fosse nei confronti della controllante Cecas e che la società fallita –non posta in stato di liquidazione - fosse proprietaria di un immobile di significativo valore (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). 12.Con riferimento al profilo di fatto si rimarca quanto segue.

La valutazione della Corte di Napoli non risulta inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso” e risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Invero, la corte territoriale ha – lo si è anticipato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo,allorché ha r iscontrato lo stato di decozione. 13.Con riferimento al secondo profilo si soggiunge quanto segue. 14.Indiscutibilmente la ricorrente si duole - così come si è rappresentato in sede di illustrazione dei motivi di ricorso - per l’asserita omessa, erronea valutazione, in chiave logico-inferenziale, delle risultanze di causa in rapporto alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza(ulteriormente la ricorrente ha addotto che “sulle presunte perdite, è provato dalle scritture contabili depositate (…) che i numeri “dati” dal ricorrente non trovano corrispondenza”: così ricorso, pagg. 7 – 8; che “sulla carenza di liquidità, addebitata all’esponente per non essere stata in grado di pagare il debito del Sig. [OSCURATO:PERSONA], bisogna leggere la pec inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”: così ricorso, pag. 8).

E però, a fronte - sostanzialmente - dell’asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario, sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1234), ossia nei limiti dell’ “omesso esame circ a fatto decisivo e controverso”.

Ed ancora sovviene l’insegnamento, antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo cuisi reputa spetti al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato– è il caso di specie - sfugg e al sindacato di legittimità; e secondo cui si reputa,altresì, che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non possalimitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma debbafar emergere – il che non è nel caso di specie - l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.27.10.2010, n. 21961; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito). 15.Si tenga conto, comunque, dei seguenti ulteriori rilievi.L’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

L’omesso esame di elementi istruttori (“(…) vi è, di contro, il rinvio ad elementi probatori non rilevanti”: così memoria della ricorrente, pag. 3) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque - è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).

Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 16.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.17.Sussistono nella specie i presupposti per far luogo alla condanna della s.r.l. ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.

Il corrispondente importo è equitativamente quantificato come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle difese hinc ed inde spiegate dalle parti.

La condanna ex art. 96, 3° co., cod. proc. civ. , espressamente prevista dal 3° co. 380 biscod. proc. civ. qualora, come nella specie, il giudizio sia definito dalla Corte in conformità della proposta comunicata al ricorrente ai sensi del 1° comma, va disposta anche a non voler ritenere obbligatori o fare applicazione della disposizionein questione. 18.Questa Corte spiega quanto segue.

Per un verso, che la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912; Cass. (ord.) 12.7.2023, n. 19948).Per altro verso, che la condanna exart. 96, 3° co., cod. proc. civ., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, 1° co. e 2° co., cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave bensìdi una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2020, n. 20018; Cass. sez. lav. 15.2.2021, n. 3830).

19. Ebbene, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur a fronte del risalente, protratto e perdurante suo inadempimento dell’obbligazione – acclarata in via definitiva -su di essa gravante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ben vero, in un quadro contabile deponente in termini pregnanti, univoci e concordanti per la sua incapacità a d assolvere regolarmente le sue obbligazioni, ha ostinatamente ritenuto di impugnare innanzi a questa Corte gli ineccepibili e congrui riscontri della Corte di Napoli.

Siffatta condotta integra “colpa grave”, giacché posta in essere in spregio a quel grado minimo di diligenza che avrebbe consent it o alla ricorrente di avvedersi agevolmente dell’inammissibilità delproprio ricorso.

Siffatta condotta costituisce al contempo “abuso del processo”, giacché si connota in via esclusiva quale pretestuosa utilizzazione dello strumento processuale. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la s.r.l. ricorrente a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giud izio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed a pagare al medesimo controricorrente l’ulteriore somma di euro 6.000,00 (euro seimila/00)equitativamente liquidata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.; condanna la s.r.l. ricorrente a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori anticipatari del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per leggeed a pagare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ro, la somma di euro 6.000,00 (euro seimila/00), equitativamente liquidata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
00757470620 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla v ia Sebino, n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Benevento, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] – c.f. MT R NLM56E21D230M – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Airola, alla via dei Fiori, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 14– 23 / 2 5 . 2 .20 2 1 della Corte d’Appello di Napoli , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. C on sentenza n. 4 1 de i 25.11/2.12. 20 20 i l Tribunale di Benevento dichiarava,su ricorso ex art. 6 l.fall. di [OSCURATO:PERSONA] , il fallimento d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva reclamo ex art. 18 l.fall . Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resisteva il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con sentenza n. 14 dei 23/25.2.2021 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo e condannava lareclamante alle spese del grado. [OSCURATO:PERSONA] reputava senza dubbio sussistente lo stato di insolvenza. Evidenziava,tra l’altro, che il credito del l’istante , traente titolo da rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. poi fallita ed oggetto di accerta men to giudiziale definitivo, era rimasto insoluto nonostante il tempo decorso, “avendo la società debitrice solo effettuato offerte parziali, legittimamente rifiutate dal creditore, e mostrando così di non essere in grado di effettuare il pagamento integrale dell’importo dovuto” (così sentenza impugnata, pag. 4).4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; ne ha chiesto,sulla scorta di d u e motivi , la cassazione con ogni susseguente statuizione. IlFallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarar e l’inammissibilità, l’improcedibilità ovvero di rigettar e il ricorso con il favore dellespese. [OSCURATO:PERSONA] pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto di dichiarar e l’inammissib ilità, l’improcedibilità ovvero di rigettar e il ricorso con vittoria -con distrazione - delle spese. 5.E’ stata comunicata alle parti proposta di definizione anticipata, formulata dal consigliere delegato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nel testo at tuale, introdotto dall’art. 3, comma 28, lett. g. del d. lgs. n. 149/2022), ma la ricorrente ha richiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5l.fall. Deduce che l’inadempimento di un unico debito costituisce un “mero indizio” e può fondare il riscontro dello stato di insolvenza esclusivamente se coniugato con altri indizi gravi, precisi e concordanti (c fr. ricorso, pag. 4 ) ovvero se in correlazione con altri elementiesteriori (c fr. ricorso, pag. 6 ) . Deduce segnatamente che il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’unico scaduto ed esigibile e non è per nulla risalente, siccome è divenuto definitivo nel 2018; che [OSCURATO:PERSONA] immotivatamente rifiutato il pagamento al netto degli interessi e della rivalutazione; che i bilanci di esercizio danno conto di un attivo ben superiore al passivo e del regolare adempimento delle obbligazioni contratte per l’esercizio dell’impresa (cfr. ricorso, pag. 5). Deduce poi che non è gravata da iscrizioni ipotecarie, da sequestri conservativi,da procedure esecutive, da protesti e da esposizioni debitorie verso banche o verso l’Erario (cfr. ricorso, pag. 5). 7.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio. Deduce chela Corte di Napoli non ha tenuto conto delle eccezioni formulate e degli elementi di fatto allegati in ordine alla propria situazione finanziaria e patrimoniale ed in ordine alla propria capacità di reperire liquidità in tempi brevi senza ricorrere a terzi (cfr. ricorso, pag. 6). Deduce segnatamente che la controllante Cecas, da cui è partecipata integralmente, è in grado di far fronte, attraverso ricapitalizzazioni e finanziamenti, a situazioni di suo momentaneo squilibrio (cfr. ricorso, pag. 7). 8.I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi di ricorso, tendono, per ampia parte, a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono inammissibili. Inammissibili, per un verso, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte d’Appello di Napoli ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; inammissibili, per altro verso, giacché, in sostanza, con gli spiegati motivi la s.r.l. ricorrente sollecita questa Corte sic et simpliciteral riesame del giudizio “di fatto”, delle valutazioni “di merito” cui la Corte di Napoli ha atteso, sicché si fuoriesce dalla “griglia” delle ragioni di censura che, a norma del novello disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.9. Si premette che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento “di fatto” incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252), recte, al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”. 10.In questi termini la valutazione cui la corte distrettuale ha f att o lu ogo ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si presta a censure. 11.Con riferimento al profilo di diritto si rimarca quanto segue. In tema di dichiarazione di fallimento lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297). In pari tempo, pur a opinarenel senso che l’inadempimento dell’unico debito va vagliato nel contesto di vari ed ulteriori elementi (cfr. in questo senso Cass.30.9.2004, n. 19611), a tanto la corte territorialeha senz’altro provveduto. Difatti la Corte napoletanaha evidenziato altresì quanto segue. Ossia che già il bilancio dell’esercizio 2018 dava conto di una perdita e parimenti il bilancio dell’esercizio 2019 registrava una perdita pari ad euro 21.103,00 ed un esiguo attivo circolante, pari ad euro 63.147,00, neppure sufficiente ai fini del pagamento del solo creditore ricorrente; che del resto l’offerta transattiva in favore del creditore ricorrente era stata effettuata “mediante una nuova anticipazione del socio unico Cecas” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).Ossiache non aveva alcun rilievo che la maggior parte della debitoria fosse nei confronti della controllante Cecas e che la società fallita –non posta in stato di liquidazione - fosse proprietaria di un immobile di significativo valore (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). 12.Con riferimento al profilo di fatto si rimarca quanto segue. La valutazione della Corte di Napoli non risulta inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso” e risulta immune da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.5.2014 delle sezioni unite di questa Corte. Invero, la corte territoriale ha – lo si è anticipato - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo,allorché ha r iscontrato lo stato di decozione. 13.Con riferimento al secondo profilo si soggiunge quanto segue. 14.Indiscutibilmente la ricorrente si duole - così come si è rappresentato in sede di illustrazione dei motivi di ricorso - per l’asserita omessa, erronea valutazione, in chiave logico-inferenziale, delle risultanze di causa in rapporto alla ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza(ulteriormente la ricorrente ha addotto che “sulle presunte perdite, è provato dalle scritture contabili depositate (…) che i numeri “dati” dal ricorrente non trovano corrispondenza”: così ricorso, pagg. 7 – 8; che “sulla carenza di liquidità, addebitata all’esponente per non essere stata in grado di pagare il debito del Sig. [OSCURATO:PERSONA], bisogna leggere la pec inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”: così ricorso, pag. 8). E però, a fronte - sostanzialmente - dell’asserita erronea valutazione degli elementi di riscontro indiziario, sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1234), ossia nei limiti dell’ “omesso esame circ a fatto decisivo e controverso”. Ed ancora sovviene l’insegnamento, antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo cuisi reputa spetti al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato– è il caso di specie - sfugg e al sindacato di legittimità; e secondo cui si reputa,altresì, che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non possalimitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma debbafar emergere – il che non è nel caso di specie - l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possadar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; Cass.27.10.2010, n. 21961; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553, secondo cui la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito). 15.Si tenga conto, comunque, dei seguenti ulteriori rilievi.L’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). L’omesso esame di elementi istruttori (“(…) vi è, di contro, il rinvio ad elementi probatori non rilevanti”: così memoria della ricorrente, pag. 3) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque - è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 16.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare aicontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.17.Sussistono nella specie i presupposti per far luogo alla condanna della s.r.l. ricorrente ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ. Il corrispondente importo è equitativamente quantificato come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e delle difese hinc ed inde spiegate dalle parti. La condanna ex art. 96, 3° co., cod. proc. civ. , espressamente prevista dal 3° co. 380 biscod. proc. civ. qualora, come nella specie, il giudizio sia definito dalla Corte in conformità della proposta comunicata al ricorrente ai sensi del 1° comma, va disposta anche a non voler ritenere obbligatori o fare applicazione della disposizionein questione. 18.Questa Corte spiega quanto segue. Per un verso, che la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912; Cass. (ord.) 12.7.2023, n. 19948).Per altro verso, che la condanna exart. 96, 3° co., cod. proc. civ., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, 1° co. e 2° co., cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave bensìdi una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (cfr. Cass. (ord.) 24.9.2020, n. 20018; Cass. sez. lav. 15.2.2021, n. 3830). 19. Ebbene, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur a fronte del risalente, protratto e perdurante suo inadempimento dell’obbligazione – acclarata in via definitiva -su di essa gravante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ben vero, in un quadro contabile deponente in termini pregnanti, univoci e concordanti per la sua incapacità a d assolvere regolarmente le sue obbligazioni, ha ostinatamente ritenuto di impugnare innanzi a questa Corte gli ineccepibili e congrui riscontri della Corte di Napoli. Siffatta condotta integra “colpa grave”, giacché posta in essere in spregio a quel grado minimo di diligenza che avrebbe consent it o alla ricorrente di avvedersi agevolmente dell’inammissibilità delproprio ricorso. Siffatta condotta costituisce al contempo “abuso del processo”, giacché si connota in via esclusiva quale pretestuosa utilizzazione dello strumento processuale. 20.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la s.r.l. ricorrente a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle spese del presente giud izio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed a pagare al medesimo controricorrente l’ulteriore somma di euro 6.000,00 (euro seimila/00)equitativamente liquidata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.; condanna la s.r.l. ricorrente a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensori anticipatari del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% , i.v.a. e cassa come per leggeed a pagare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ro, la somma di euro 6.000,00 (euro seimila/00), equitativamente liquidata ai sensi dell’art. 96, 3° co., cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se do
Sentenza Cassazione n. 27923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris